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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2055/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. to CANTILE Parte_1
ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 08.11.2023, a seguito della cessazione del suo pregresso rapporto di lavoro con la Nuove Frontiere
Lavoro spa, domanda di disoccupazione NASPI n. 9167000107533, CP_ sussistendone i requisiti. Rappresentava che l , in data 16.11.2023, aveva accolto la suddetta domanda riconoscendo la decorrenza dei benefici dal 15.11.2023 ma che, tuttavia, non aveva ancora provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta, nonostante il superamento dei limiti temporali di definizione dei procedimenti fissati dalla L. 241/1990.
Evidenziava, pertanto, di aver diritto al pagamento a titolo di indennità di disoccupazione di un importo pari ad € 3.332,93.
Per i su esposti motivi, la ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1. In via principale dichiarare legittima la richiesta della ricorrente, essendo la stessa nelle condizioni previste dalla legge per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione Naspi n. 9167000107533 presentata in data 08/11/2023; 2. per l'effetto di tale declaratoria, condannare il convenuto in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra le Parte_1
indennità economiche previste per la domanda di disoccupazione Naspi n.
9167000107533 pari a circa € 3.332,93 come in narrativa specificato, oltre interessi e rivalutazione, o comunque alla somma maggiore o minore che
l'adito Giudice riterrà di giustizia;
3. condannare l alla refusione delle CP_1
spese e competenze professionali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, secondo regola di soccombenza e secondo le tabelle ministeriali del D.M. Giustizia n. 55/2014”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo la CP_1
cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite dal momento che aveva provveduto, in data 5.12.2024, a liquidare la prestazione richiesta deducendo che, tuttavia, le somme non risultavano liquidabili in quanto il codice fiscale della ricorrente era bloccato in procedura SC dalla Direzione Provinciale di Crotone.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa,
l'intervenuta comunicazione della liquidazione della prestazione richiesta da CP_ parte dell' consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa non sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione totale o parziale delle spese processuali.
CP_ Ed invero, la liquidazione da parte dell' è intervenuta solo a seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, segnatamente il
05/12/2024, in seguito all'eliminazione del blocco del codice fiscale della ricorrente che non consentiva il pagamento della prestazione richiesta;
nello specifico tale blocco era dovuto allo SC ( Sistema controllo unificato
CP_ pagamenti) attivato dalla Sede di Crotone per accertamenti e verifiche su una società per la quale la stessa aveva lavorato, purtuttavia la Pt_1 prestazione da liquidare era maturata “alla luce di periodi lavorativi diversi da quelli per i quali era stato inserito il blocco”, come esplicitato nella relazione dell'Istituto allegata agli atti.
Parte attrice è stata dunque costretta ad adire le vie legali a causa del comportamento della resistente che, pur avendo la possibilità di verificare la debenza delle somme richieste per cui è causa, non si è attivata in tempo utile per evitare alla controparte di far valere in giudizio i suoi diritti con il versamento dei conseguenti oneri processuali.
CP_ Pertanto, le spese sono a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tendo conto del valore della controversia, applicando i minimi stante la semplicità della questione dibattuta e conteggiando soltanto la fase di studio della controversia, quella introduttiva del giudizio e quella della decisione.
Di contro va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno ai
CP_ sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto l non ha “resistito” in giudizio ma si è limitato a dare atto con la memoria difensiva della liquidazione della prestazione invocata.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 886,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione.
Salerno, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino