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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8552/2024
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.10.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
8552/2024 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Goffredo e Gaetano
RI RA
RICORRENTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Stefanucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2024 il ricorrente invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di essere stato dipendente del Controparte_2
(ora ) dal
[...] Controparte_1
01.03.1982 al 31.03.2023, con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello A- 159 del CCNL Consorzio di bonifica;
di avere sempre percepito, tra le voci che compongono la sua retribuzione mensile, l'integrazione della retribuzione base,
2 così come prevista dal Regolamento organico del personale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei delegati del del 30 CP_1
giugno 1993 n. 23, pubblicata sul BURP n. 22 suppl. del giorno
8.2.1994 [il cui art. 30 lett. f), stabilisce che “le retribuzioni base previste dai CCNL, vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”]; ha lamentato che il abbia Controparte_1
provveduto a liquidare l'integrazione della retribuzione base in misura inferiore a quella del 15% di cui al citato art. 30, lett. f), del predetto regolamento;
sostiene che la percentuale del 15% debba essere calcolato assumendo quale dato di riferimento l'importo della retribuzione base, prevista dalla contrattazione collettiva e dai suoi successivi aumenti, atteso che nel ccnl espressamente si dichiara che “la retribuzione mensile è costituita dai minimi di stipendio base e dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 71 .. (art. 65 ccnl, “elementi costitutivi della retribuzione”)”.
In virtù di tanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio chiedeva: “A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione della voce stipendiale integrazione retribuzione base
(indicata nei cedolini in dicitura Integrazione Mi. Tab.; B) per
l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante va creditore del
, quale successore a titolo Controparte_1
universale del , per la Controparte_2
complessiva somma di 40.301,42 ovvero, in via gradata, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, di C.T.U. contabile, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c; C) accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione del T.F.R.;
3 D) accertare e dichiarare che l'istante va creditore del
[...]
, quale successore a titolo universale del Controparte_1
, di differenze retributive a Controparte_2
titolo di T.F.R. maturato e non riscosso, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio, e pertanto condannare ex art. 278 c.p.c. il
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale del , al pagamento in favore Controparte_2
dell'istante delle somme a tale titolo dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio;
E) con vittoria delle spese, oltre rimborso del C.U. ove versato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Come già statuito in numerosi precedenti di questa Sezione (cfr.
Trib. Bari, n. 1771/2023, confermata in appello con sentenza n.
1026/2024; Trib. Bari, n. 1743/2024; Trib. Bari, n. 3527/2024;
Trib. Bari, n. 1832/2025; Trib. Bari, n. 2340/2015) nel caso di specie, parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito a titolo di incremento del 15% sugli aumenti retributivi disposti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali succedutesi nel corso dell'ultimo quinquennio, come previsto dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del
Personale approvato con delibera n. 23 del 30.06.1993.
Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il
4 titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Ora, quanto al fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, va considerato che, ai sensi del cennato art. 30, lett. f), del
Regolamento Organico del Personale approvato (e modificato) con delibera n. 23 del 30.06.1993, “le retribuzioni base previste nei
C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Mette conto rimarcare che il testo del citato nuovo Regolamento
Organico del Personale, proposto con delibera n. 131/93, in riferimento alle disposizioni di cui alla L. Regione Basilicata n.
18/90 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14/06/1993, veniva approvato dalla deliberazione n. 23/1993 del Consiglio dei
Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. f), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 697 del 21.12.1993.
L'art. 37, lett. f), del nuovo Statuto Consortile, approvato dalla deliberazione n. 22/1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. e), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 696 del
21.12.1993, così recita:“Spetta al Consiglio: ... e) adottare lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso, f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;
Ancora, l'art. 67 dello Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati
5 in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”.
Al riguardo, non coglie nel segno la tesi di parte resistente dell'intervenuta abrogazione della norma regolamentare che prevedeva la maggiorazione del 15% a seguito del nuovo regolamento del personale, P.O.V. del Controparte_1
, approvato con Delibera di Giunta della Regione Puglia n.
[...]
2387 del 21.12.2018 pubblicata nel BURP n. 16 del 08-02-2019.
Nella predetta deliberazione n. 2387/2018, infatti, si precisa:<<La legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, così come integrata e modificata con la legge regionale 20 settembre 2017, n. 38, dispone la costituzione del , Controparte_3
costituito dai comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei sopprimendi Consorzi di Bonifica commissariati , CP_2 CP_2
Stornara e , e Li Foggi. Tra i vari adempimenti CP_4 CP_5 CP_6
disposti dalla l.r. n. 1/2017, il comma 2 dell'art. 5 prevede la predisposizione da parte del Commissario straordinario unico del
Piano di Organizzazione Variabile -P.O.V del costituendo
[...]
, sottoposto al controllo di cui all art. Controparte_3
35 della L.r. n. 4/2012.
Con nota prot. n. 1320 del 5 giugno 2018, il Commissario
Straordinario ha inoltrato alla competente struttura regionale il
Piano di Organizzazione Variabile - P.O.V del costituendo
[...]
approvato con propria Controparte_3
determinazione n. 19 del 31.05-2018.
Nell'ambito dell'istruttoria di controllo di cui all'art. 35 della Lr. n.
4/2012, il Irrigazione e Bonifica ha ritenuto di dover CP_7
richiedere, con nota prot. n. AO00-036-8157 del 06/07/2018, chiarimenti, oltre ad una preventiva analisi di impatto economico, in ordine alla specifica disposizione di cui alla lett. b. del punto 13
6 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro” del P.O.V. presentato, che recita: “b. Le retribuzioni base previste nei C.C.N.I vigenti per il personale, per effetto di contrattazione decentrata espressamente recepita ed al fine di uniformare il trattamento in essere e scongiurare differenze di retribuzione, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro per il personale”.
La richiesta di chiarimenti e di analisi di impatto economico trova ragione nella circostanza che i potenziali relativi maggiori oneri derivanti da detta disposizione potranno incidere negativamente o sulla ripartizione dei tributi (630) posti a carico dei consorziati o ancora sul bilancio regionale.
In riscontro a detta richiesta di chiarimenti e di integrazione di analisi, il Commissario Straordinario unico, con propria nota prot.
n. 1471 del 14/07/2018, ha rappresentato che la disposizione dell'incremento del 15% delle retribuzioni rispetto a quelle del
c.c.n.i, per tutto il personale del nuovo Parte_2
, costituisce una _previsione gia presente nel
[...]
regolamento_organico_del personale del Controparte_2
e che in fase di redisposizione del P.O.V. “non si è
[...]
provveduto a quantificare il numero di dipendenti che fanno parte_del nuovo e ciò in quanto ci Controparte_1
sono altre inigiative da dover avviare (esodi, esuberi) per poter correttamente individuare le dotazioni numeriche di personale ” ... omissis ...
Pertanto, ritenuto permanere l'esigenza di una preventiva analisi di potenziale impatto economico della disposizione contenuta nel
P.O.V, e valutato opportuno sottoporre ad approfondimento anche alcune delle osservazioni pervenute da parte sindacale, si propone
7 di approvare il P.O.V presentato dal Commissario unico straordinario ad eccezione della lett. b) del punto 13 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro” e delle parti cancellate nel documento così come riportato in allegato per costituirne parte integrante.
Contestualmente si propone di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun Consorzio di bonifica oggi commissariato nel nuovo . Controparte_1
Analogamente sarà compito del Commissario straordinario valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale, le modalità per favorire l'operatività sul territorio di alcune specifiche posizioni lavorative, garantendo comunque i necessari controlli e verifiche sulle effettive prestazioni lavorative degli stessi”.
Sulla scorta di tali premesse, la G.R. della Regione Puglia deliberava, dunque, “di approvare il Piano di Organizzazione
Variabile - P.O.V del costituendo Controparte_1
, predisposto dal Commissario Straordinario unico ai sensi
[...]
del comma 2 dell'art. 5 della L.r. n. 1/2017, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, emendato con la eliminazione della lett. b. del punto 13 del titolo VI “Norme di
Organizzazione del Lavoro”, oltre che di altre specifiche disposizioni, comunque evidenziate nello stesso documento allegato: di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità
8 economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun di CP_1 CP_1
oggi commissariato nel nuovo Controparte_1 CP_1
”.
[...]
Orbene, dal tenore letterale della deliberazione della G.R. n.
2387/2018 si evince che la stessa non dispone alcuna abrogazione della norma regolamentare in esame, ma si limita ad approvare il Piano di Organizzazione Variabile - P.O.V del costituendo , predisposto Controparte_1
dal Commissario Straordinario unico, nonché a demandare “al
Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla
Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun oggi commissariato nel Controparte_1
nuovo , così Controparte_1
evidentemente riferendosi alla disciplina del trattamento economico da riconoscersi al personale in transito da ciascun nel costituendo Controparte_1 Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, tale essendo il compendio normativo e regolamentare disciplinante il trattamento economico dei dipendenti del convenuto, parte ricorrente ha lamentato che il CP_1
resistente abbia nel corso dell'intera durata Controparte_1
del rapporto di lavoro provveduto a liquidargli l'integrazione dello stipendio minimo base in misura inferiore a quella del 15% di cui al citato art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale approvato con deliberazione n. 23/1993.
9 Al riguardo, vale osservare come risulti pacifica, oltre che comprovata documentalmente, la circostanza che parte resistente, nel corso del periodo in contestazione, abbia provveduto a riconoscere il predetto aumento del 15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto.
Acclarata, quindi, l'esistenza del fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, circa la quantificazione del dovuto, si rammenta che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l''adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l''avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inesatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva di cui al ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte convenuta non ha fornito la prova dell'esatto pagamento.
Né, per altro verso, appare fondata l'eccezione svolta dalla convenuta, secondo cui, ai sensi della disposizione introdotta dal
CCNL per i dipendenti dai del 06.03.1996 - Controparte_1
10 la quale ha previsto che: “Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita, a decorrere dall'1.1.1996, la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato” - a decorrere dall'01.01.1996 l'unica maggiorazione prevista dello stipendio minimo base sarebbe quella del c.d. premio di risultato, il quale può essere introdotto in virtù di contrattazione aziendale per quei Consorzi non gravati
- diversamente da esso ente convenuto - da forti passività onerose.
Con maggiore sforzo esplicativo, avendo in sostanza invocato il principio della ammissibilità, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, di modificazioni in peius per i lavoratori, parte resistente ha concluso che “la maggiorazione in questione sia da escludersi totalmente in quanto ormai superata dalla disposizione successivamente introdotta dal CCNL per i dipendenti dai
[...]
del 06.03.1996 (poi riproposta, con pressoché identico CP_1
contenuto, in tutti i successivi rinnovi contrattuali sino al vigente
CCNL del 09.12.2019)” (cfr. pag. 6 della memoria resist.).
Orbene, ove pure dovesse ritenersi conferente, nella specie, il richiamo operato dalla parte resistente al predetto principio - senza voler considerare il fatto che nella presente ipotesi non può nemmeno propriamente disquisirsi di successione tra contratti collettivi, essendo la previsione sul trattamento economico di favore per il lavoratore posta non già dalla contrattazione collettiva o aziendale, ma da diversa fonte, ovverosia il
Regolamento Organico del Personale la cui modifica, a mente dell'art. 37. lett. f), del vigente Statuto Consortile, compete esclusivamente al Consiglio dei delegati - mette conto osservare quanto segue.
11 In linea di diritto, per quanto riguarda il rapporto tra i diversi livelli di contrattazione collettiva, va subito chiarito che non è in discussione il principio della derogabilità, in meglio o in peggio, del contratto nazionale da parte di un'altra fonte collettiva e specificamente, per quel che qui interessa, da parte di un accordo aziendale.
Come noto, in tema di rapporti tra contratti collettivi, il diverso livello in cui sono chiamati ad operare (nazionale, provinciale, aziendale) non incide sulla natura di tali espressioni dell'autonomia negoziale dei singoli organismi sindacali e non determina alcuna posizione di subordinazione o gradazione, posto che anche i contratti collettivi aziendali non rappresentano la somma dei singoli contratti individuali.
Ciò in quanto anche essi disciplinano in astratto, in modo uniforme, i rapporti di lavoro della categoria indifferenziata dei dipendenti, presenti e futuri, dell'impresa stipulante, e, salve le riserve di legge, il contenuto dei relativi contratti individuali i quali, a norma dell'art. 2077, co. 2, c.c., non possono derogare i patti collettivi in senso sfavorevole al lavoratore.
Quest'ultima norma non è applicabile invece all'ipotesi in cui ad una regolamentazione negoziale a carattere generale ne succeda un'altra avente lo stesso carattere, pur se con circoscritta efficacia territoriale e settoriale, come appunto il contratto collettivo aziendale, la cui disciplina, pertanto, può modificare, eventualmente anche in senso peggiorativo, quella precedente di più ampia portata;
allo stesso modo in cui e per le stesse ragioni, le pattuizioni aziendali sono modificabili ad opera di quelle successive di superiore livello.
Pertanto, pacifici tali principi, si tratta di verificare in concreto quale criterio debba essere utilizzato per risolvere i possibili
12 contrasti tra contratti collettivi riguardanti lo stesso rapporto di lavoro e quindi di decidere in ordine al contrasto tra previsioni del
CCNL e previsioni di contratti aziendali, stipulati da soggetti riconducibili alle medesime organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, che hanno concluso il contratto nazionale.
Spetta, pertanto, all'interprete individuare quale sia il criterio di risoluzione del contrasto tra accordi dotati di efficacia vincolante analoga (per l'affermazione del principio secondo cui gli accordi collettivi aziendali e quelli nazionali hanno analoga efficacia vincolante v., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020
n. 8265).
In questo ambito, il criterio che appare preferibile, e che può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è quello del rispetto del principio di autonomia (e reciprocamente di competenza) alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali nell'esercizio appunto della loro autonomia, pongono mediante statuti od altri atti idonei o anche mediante la contrattazione medesima, fra i vari gradi o livelli della attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa.
Ciò in quanto l'uso del criterio gerarchico è inconciliabile con gli ormai pacifici principi della libertà associativa e dell'autonomia negoziale delle organizzazioni di categoria (che possono perciò liberamente ed efficacemente operare a qualsiasi livello); mentre l'uso di quello temporale, porterebbe a ritenere superato ed inoperante ogni patto collettivo incompatibile con altro sopravvenuto, là dove l'effetto sostitutivo globale è configurabile quale principio di ordine generale, nelle sole ipotesi di successione nel tempo di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dello stesso livello;
mentre negli altri
13 casi, l'elemento temporale, ben lungi, in assenza di specifica normativa, dall'assurgere a regola generale, può costituire soltanto, al pari degli altri, strumento di rilevanza ermeneutica.
E, allora, se questi criteri non possono operare e se, allo stesso tempo, non esistono norme di legge specifiche alla particolare materia in esame, all'interprete delle concorrenti pattuizioni collettive non resta che attenersi, nell'individuazione della posizione dei soggetti stipulanti, all'osservanza del fondamentale principio della libertà associativa, il quale, tuttavia, consente anche limiti all'autonomia negoziale delle associazioni stipulanti.
Con la conseguenza che la reciproca posizione tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione di carattere territoriale via via più circoscritta, fino a quella aziendale, va individuata nel rispetto del principio dell'autonomia, unitamente, come già detto, nei casi in cui questo è configurabile, al rispetto del principio del collegamento negoziale, collegamento che le parti medesime, proprio nell'esercizio della loro autonomia (di cui il collegamento altro non è, se non una sua manifestazione), pongono in essere fra i vari gradi o livelli dell'attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa (cfr. negli stessi termini, sentenza n. 260/2014 della Corte di Appello di Brescia, Sez.
Lavoro).
La giurisprudenza qui condivisa condiziona l'applicazione di questi principi ad un esame dell'intero sistema contrattuale e delle sue regole ispiratrici e, soprattutto, alla volontà delle parti stipulanti.
Più di recente, è stato ribadito il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale è regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti
14 legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, caratterizzandosi in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2007, n.19351). Sul punto, la sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile, con la pronuncia n. 11146 del 08/05/2017, ha rimarcato anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale
(che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente
e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
Se questi sono i principi operanti nella fattispecie in esame, non resta che calarli nel quadro dei fatti e della normativa contrattuale che contrassegna l'odierna vicenda.
Segnatamente, si deve osservare che la disposizione del CCNL per i dipendenti dai in discorso - invocata dalla CP_1 CP_1
parte resistente - prevede che: “Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo
15 anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili. I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente 2° comma. La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle
RSA/RSU, assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali. I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di scadenza”.
Dalla mera lettura della cennata disposizione contrattuale è agevole osservare come la stessa si limiti a consentire la contrattazione aziendale (esclusivamente) per l'istituzione di un premio di risultato, senza nulla prevedere o modificare in relazione agli incrementi retributivi delle retribuzioni base, previste dal CCNL vigente e successivi rinnovi, specificamente contemplati dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del
Personale (cfr. “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%.
Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”).
Né a conclusioni diverse si perviene nel considerare che l'art. 67 dello Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e,
16 successivamente, da quelli stipulati”, in quanto il rinvio alla disciplina della contrattazione collettiva e ai successivi rinnovi non si pone in inconciliabile contrasto con la permanenza della previsione favorevole ai dipendenti di un aumento del 15% delle sole retribuzioni base del CCNL e successivi rinnovi, in forza dell'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale.
Deve, tuttavia, esaminarsi, a questo punto, l'eccezione sollevata dalla parte resistente, di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie è stata interrotta per la prima volta con la diffida inoltrata a mezzo p.e.c., pervenuta alla parte resistente in data 29.12.2023, per cui restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al 29.12.2018.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi di parte, analitici e specifici, la domanda dev'essere accolta nei termini innanzi detti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Parte ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui all'atto introduttivo del giudizio – in considerazione della parziale prescrizione – delle spettanze maturate a decorrere dal
30.12.2018 sulla scorta del conteggio allegato al ricorso, che risulta immune da vizi e che quindi deve intendersi recepito sempre nei limiti prescrizionali.
17 Peraltro - in considerazione delle già menzionate maggiori somme che l'istante avrebbe dovuto percepire a titolo di integrazione della retribuzione base e in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni in ordine alla circostanza che le stesse avrebbero dovuto formare parte integrante della base di calcolo del T.F.R. - deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Le predette argomentazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
tuttavia, l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
- per l'effetto, condanna il Controparte_1
(già ), in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore di delle spettanze per i titoli di cui all'atto Parte_1
introduttivo del giudizio, maturate a decorrere dal 30.12.2018, oltre interessi e rivalutazione di legge;
18 - per l'effetto, condanna il Pt_3 Controparte_1
(già ), in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore di delle differenze sul T.F.R. maturato e Parte_1
riscosso, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- condanna il (già Controparte_1
), in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Parte_1
di due terzi delle spese di lite, che liquida in € 2.459,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensando le restanti spese.
Bari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
19
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.10.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
8552/2024 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Goffredo e Gaetano
RI RA
RICORRENTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Stefanucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2024 il ricorrente invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di essere stato dipendente del Controparte_2
(ora ) dal
[...] Controparte_1
01.03.1982 al 31.03.2023, con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello A- 159 del CCNL Consorzio di bonifica;
di avere sempre percepito, tra le voci che compongono la sua retribuzione mensile, l'integrazione della retribuzione base,
2 così come prevista dal Regolamento organico del personale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei delegati del del 30 CP_1
giugno 1993 n. 23, pubblicata sul BURP n. 22 suppl. del giorno
8.2.1994 [il cui art. 30 lett. f), stabilisce che “le retribuzioni base previste dai CCNL, vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”]; ha lamentato che il abbia Controparte_1
provveduto a liquidare l'integrazione della retribuzione base in misura inferiore a quella del 15% di cui al citato art. 30, lett. f), del predetto regolamento;
sostiene che la percentuale del 15% debba essere calcolato assumendo quale dato di riferimento l'importo della retribuzione base, prevista dalla contrattazione collettiva e dai suoi successivi aumenti, atteso che nel ccnl espressamente si dichiara che “la retribuzione mensile è costituita dai minimi di stipendio base e dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 71 .. (art. 65 ccnl, “elementi costitutivi della retribuzione”)”.
In virtù di tanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio chiedeva: “A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione della voce stipendiale integrazione retribuzione base
(indicata nei cedolini in dicitura Integrazione Mi. Tab.; B) per
l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante va creditore del
, quale successore a titolo Controparte_1
universale del , per la Controparte_2
complessiva somma di 40.301,42 ovvero, in via gradata, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, di C.T.U. contabile, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c; C) accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione del T.F.R.;
3 D) accertare e dichiarare che l'istante va creditore del
[...]
, quale successore a titolo universale del Controparte_1
, di differenze retributive a Controparte_2
titolo di T.F.R. maturato e non riscosso, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio, e pertanto condannare ex art. 278 c.p.c. il
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale del , al pagamento in favore Controparte_2
dell'istante delle somme a tale titolo dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio;
E) con vittoria delle spese, oltre rimborso del C.U. ove versato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Come già statuito in numerosi precedenti di questa Sezione (cfr.
Trib. Bari, n. 1771/2023, confermata in appello con sentenza n.
1026/2024; Trib. Bari, n. 1743/2024; Trib. Bari, n. 3527/2024;
Trib. Bari, n. 1832/2025; Trib. Bari, n. 2340/2015) nel caso di specie, parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito a titolo di incremento del 15% sugli aumenti retributivi disposti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali succedutesi nel corso dell'ultimo quinquennio, come previsto dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del
Personale approvato con delibera n. 23 del 30.06.1993.
Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il
4 titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Ora, quanto al fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, va considerato che, ai sensi del cennato art. 30, lett. f), del
Regolamento Organico del Personale approvato (e modificato) con delibera n. 23 del 30.06.1993, “le retribuzioni base previste nei
C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Mette conto rimarcare che il testo del citato nuovo Regolamento
Organico del Personale, proposto con delibera n. 131/93, in riferimento alle disposizioni di cui alla L. Regione Basilicata n.
18/90 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14/06/1993, veniva approvato dalla deliberazione n. 23/1993 del Consiglio dei
Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. f), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 697 del 21.12.1993.
L'art. 37, lett. f), del nuovo Statuto Consortile, approvato dalla deliberazione n. 22/1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. e), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 696 del
21.12.1993, così recita:“Spetta al Consiglio: ... e) adottare lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso, f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;
Ancora, l'art. 67 dello Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati
5 in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”.
Al riguardo, non coglie nel segno la tesi di parte resistente dell'intervenuta abrogazione della norma regolamentare che prevedeva la maggiorazione del 15% a seguito del nuovo regolamento del personale, P.O.V. del Controparte_1
, approvato con Delibera di Giunta della Regione Puglia n.
[...]
2387 del 21.12.2018 pubblicata nel BURP n. 16 del 08-02-2019.
Nella predetta deliberazione n. 2387/2018, infatti, si precisa:<<La legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, così come integrata e modificata con la legge regionale 20 settembre 2017, n. 38, dispone la costituzione del , Controparte_3
costituito dai comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei sopprimendi Consorzi di Bonifica commissariati , CP_2 CP_2
Stornara e , e Li Foggi. Tra i vari adempimenti CP_4 CP_5 CP_6
disposti dalla l.r. n. 1/2017, il comma 2 dell'art. 5 prevede la predisposizione da parte del Commissario straordinario unico del
Piano di Organizzazione Variabile -P.O.V del costituendo
[...]
, sottoposto al controllo di cui all art. Controparte_3
35 della L.r. n. 4/2012.
Con nota prot. n. 1320 del 5 giugno 2018, il Commissario
Straordinario ha inoltrato alla competente struttura regionale il
Piano di Organizzazione Variabile - P.O.V del costituendo
[...]
approvato con propria Controparte_3
determinazione n. 19 del 31.05-2018.
Nell'ambito dell'istruttoria di controllo di cui all'art. 35 della Lr. n.
4/2012, il Irrigazione e Bonifica ha ritenuto di dover CP_7
richiedere, con nota prot. n. AO00-036-8157 del 06/07/2018, chiarimenti, oltre ad una preventiva analisi di impatto economico, in ordine alla specifica disposizione di cui alla lett. b. del punto 13
6 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro” del P.O.V. presentato, che recita: “b. Le retribuzioni base previste nei C.C.N.I vigenti per il personale, per effetto di contrattazione decentrata espressamente recepita ed al fine di uniformare il trattamento in essere e scongiurare differenze di retribuzione, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro per il personale”.
La richiesta di chiarimenti e di analisi di impatto economico trova ragione nella circostanza che i potenziali relativi maggiori oneri derivanti da detta disposizione potranno incidere negativamente o sulla ripartizione dei tributi (630) posti a carico dei consorziati o ancora sul bilancio regionale.
In riscontro a detta richiesta di chiarimenti e di integrazione di analisi, il Commissario Straordinario unico, con propria nota prot.
n. 1471 del 14/07/2018, ha rappresentato che la disposizione dell'incremento del 15% delle retribuzioni rispetto a quelle del
c.c.n.i, per tutto il personale del nuovo Parte_2
, costituisce una _previsione gia presente nel
[...]
regolamento_organico_del personale del Controparte_2
e che in fase di redisposizione del P.O.V. “non si è
[...]
provveduto a quantificare il numero di dipendenti che fanno parte_del nuovo e ciò in quanto ci Controparte_1
sono altre inigiative da dover avviare (esodi, esuberi) per poter correttamente individuare le dotazioni numeriche di personale ” ... omissis ...
Pertanto, ritenuto permanere l'esigenza di una preventiva analisi di potenziale impatto economico della disposizione contenuta nel
P.O.V, e valutato opportuno sottoporre ad approfondimento anche alcune delle osservazioni pervenute da parte sindacale, si propone
7 di approvare il P.O.V presentato dal Commissario unico straordinario ad eccezione della lett. b) del punto 13 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro” e delle parti cancellate nel documento così come riportato in allegato per costituirne parte integrante.
Contestualmente si propone di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun Consorzio di bonifica oggi commissariato nel nuovo . Controparte_1
Analogamente sarà compito del Commissario straordinario valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale, le modalità per favorire l'operatività sul territorio di alcune specifiche posizioni lavorative, garantendo comunque i necessari controlli e verifiche sulle effettive prestazioni lavorative degli stessi”.
Sulla scorta di tali premesse, la G.R. della Regione Puglia deliberava, dunque, “di approvare il Piano di Organizzazione
Variabile - P.O.V del costituendo Controparte_1
, predisposto dal Commissario Straordinario unico ai sensi
[...]
del comma 2 dell'art. 5 della L.r. n. 1/2017, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, emendato con la eliminazione della lett. b. del punto 13 del titolo VI “Norme di
Organizzazione del Lavoro”, oltre che di altre specifiche disposizioni, comunque evidenziate nello stesso documento allegato: di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità
8 economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun di CP_1 CP_1
oggi commissariato nel nuovo Controparte_1 CP_1
”.
[...]
Orbene, dal tenore letterale della deliberazione della G.R. n.
2387/2018 si evince che la stessa non dispone alcuna abrogazione della norma regolamentare in esame, ma si limita ad approvare il Piano di Organizzazione Variabile - P.O.V del costituendo , predisposto Controparte_1
dal Commissario Straordinario unico, nonché a demandare “al
Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla
Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun oggi commissariato nel Controparte_1
nuovo , così Controparte_1
evidentemente riferendosi alla disciplina del trattamento economico da riconoscersi al personale in transito da ciascun nel costituendo Controparte_1 Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, tale essendo il compendio normativo e regolamentare disciplinante il trattamento economico dei dipendenti del convenuto, parte ricorrente ha lamentato che il CP_1
resistente abbia nel corso dell'intera durata Controparte_1
del rapporto di lavoro provveduto a liquidargli l'integrazione dello stipendio minimo base in misura inferiore a quella del 15% di cui al citato art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale approvato con deliberazione n. 23/1993.
9 Al riguardo, vale osservare come risulti pacifica, oltre che comprovata documentalmente, la circostanza che parte resistente, nel corso del periodo in contestazione, abbia provveduto a riconoscere il predetto aumento del 15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto.
Acclarata, quindi, l'esistenza del fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, circa la quantificazione del dovuto, si rammenta che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l''adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l''avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inesatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva di cui al ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte convenuta non ha fornito la prova dell'esatto pagamento.
Né, per altro verso, appare fondata l'eccezione svolta dalla convenuta, secondo cui, ai sensi della disposizione introdotta dal
CCNL per i dipendenti dai del 06.03.1996 - Controparte_1
10 la quale ha previsto che: “Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita, a decorrere dall'1.1.1996, la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato” - a decorrere dall'01.01.1996 l'unica maggiorazione prevista dello stipendio minimo base sarebbe quella del c.d. premio di risultato, il quale può essere introdotto in virtù di contrattazione aziendale per quei Consorzi non gravati
- diversamente da esso ente convenuto - da forti passività onerose.
Con maggiore sforzo esplicativo, avendo in sostanza invocato il principio della ammissibilità, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, di modificazioni in peius per i lavoratori, parte resistente ha concluso che “la maggiorazione in questione sia da escludersi totalmente in quanto ormai superata dalla disposizione successivamente introdotta dal CCNL per i dipendenti dai
[...]
del 06.03.1996 (poi riproposta, con pressoché identico CP_1
contenuto, in tutti i successivi rinnovi contrattuali sino al vigente
CCNL del 09.12.2019)” (cfr. pag. 6 della memoria resist.).
Orbene, ove pure dovesse ritenersi conferente, nella specie, il richiamo operato dalla parte resistente al predetto principio - senza voler considerare il fatto che nella presente ipotesi non può nemmeno propriamente disquisirsi di successione tra contratti collettivi, essendo la previsione sul trattamento economico di favore per il lavoratore posta non già dalla contrattazione collettiva o aziendale, ma da diversa fonte, ovverosia il
Regolamento Organico del Personale la cui modifica, a mente dell'art. 37. lett. f), del vigente Statuto Consortile, compete esclusivamente al Consiglio dei delegati - mette conto osservare quanto segue.
11 In linea di diritto, per quanto riguarda il rapporto tra i diversi livelli di contrattazione collettiva, va subito chiarito che non è in discussione il principio della derogabilità, in meglio o in peggio, del contratto nazionale da parte di un'altra fonte collettiva e specificamente, per quel che qui interessa, da parte di un accordo aziendale.
Come noto, in tema di rapporti tra contratti collettivi, il diverso livello in cui sono chiamati ad operare (nazionale, provinciale, aziendale) non incide sulla natura di tali espressioni dell'autonomia negoziale dei singoli organismi sindacali e non determina alcuna posizione di subordinazione o gradazione, posto che anche i contratti collettivi aziendali non rappresentano la somma dei singoli contratti individuali.
Ciò in quanto anche essi disciplinano in astratto, in modo uniforme, i rapporti di lavoro della categoria indifferenziata dei dipendenti, presenti e futuri, dell'impresa stipulante, e, salve le riserve di legge, il contenuto dei relativi contratti individuali i quali, a norma dell'art. 2077, co. 2, c.c., non possono derogare i patti collettivi in senso sfavorevole al lavoratore.
Quest'ultima norma non è applicabile invece all'ipotesi in cui ad una regolamentazione negoziale a carattere generale ne succeda un'altra avente lo stesso carattere, pur se con circoscritta efficacia territoriale e settoriale, come appunto il contratto collettivo aziendale, la cui disciplina, pertanto, può modificare, eventualmente anche in senso peggiorativo, quella precedente di più ampia portata;
allo stesso modo in cui e per le stesse ragioni, le pattuizioni aziendali sono modificabili ad opera di quelle successive di superiore livello.
Pertanto, pacifici tali principi, si tratta di verificare in concreto quale criterio debba essere utilizzato per risolvere i possibili
12 contrasti tra contratti collettivi riguardanti lo stesso rapporto di lavoro e quindi di decidere in ordine al contrasto tra previsioni del
CCNL e previsioni di contratti aziendali, stipulati da soggetti riconducibili alle medesime organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, che hanno concluso il contratto nazionale.
Spetta, pertanto, all'interprete individuare quale sia il criterio di risoluzione del contrasto tra accordi dotati di efficacia vincolante analoga (per l'affermazione del principio secondo cui gli accordi collettivi aziendali e quelli nazionali hanno analoga efficacia vincolante v., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020
n. 8265).
In questo ambito, il criterio che appare preferibile, e che può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è quello del rispetto del principio di autonomia (e reciprocamente di competenza) alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali nell'esercizio appunto della loro autonomia, pongono mediante statuti od altri atti idonei o anche mediante la contrattazione medesima, fra i vari gradi o livelli della attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa.
Ciò in quanto l'uso del criterio gerarchico è inconciliabile con gli ormai pacifici principi della libertà associativa e dell'autonomia negoziale delle organizzazioni di categoria (che possono perciò liberamente ed efficacemente operare a qualsiasi livello); mentre l'uso di quello temporale, porterebbe a ritenere superato ed inoperante ogni patto collettivo incompatibile con altro sopravvenuto, là dove l'effetto sostitutivo globale è configurabile quale principio di ordine generale, nelle sole ipotesi di successione nel tempo di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dello stesso livello;
mentre negli altri
13 casi, l'elemento temporale, ben lungi, in assenza di specifica normativa, dall'assurgere a regola generale, può costituire soltanto, al pari degli altri, strumento di rilevanza ermeneutica.
E, allora, se questi criteri non possono operare e se, allo stesso tempo, non esistono norme di legge specifiche alla particolare materia in esame, all'interprete delle concorrenti pattuizioni collettive non resta che attenersi, nell'individuazione della posizione dei soggetti stipulanti, all'osservanza del fondamentale principio della libertà associativa, il quale, tuttavia, consente anche limiti all'autonomia negoziale delle associazioni stipulanti.
Con la conseguenza che la reciproca posizione tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione di carattere territoriale via via più circoscritta, fino a quella aziendale, va individuata nel rispetto del principio dell'autonomia, unitamente, come già detto, nei casi in cui questo è configurabile, al rispetto del principio del collegamento negoziale, collegamento che le parti medesime, proprio nell'esercizio della loro autonomia (di cui il collegamento altro non è, se non una sua manifestazione), pongono in essere fra i vari gradi o livelli dell'attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa (cfr. negli stessi termini, sentenza n. 260/2014 della Corte di Appello di Brescia, Sez.
Lavoro).
La giurisprudenza qui condivisa condiziona l'applicazione di questi principi ad un esame dell'intero sistema contrattuale e delle sue regole ispiratrici e, soprattutto, alla volontà delle parti stipulanti.
Più di recente, è stato ribadito il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale è regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti
14 legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, caratterizzandosi in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2007, n.19351). Sul punto, la sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione civile, con la pronuncia n. 11146 del 08/05/2017, ha rimarcato anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale
(che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente
e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
Se questi sono i principi operanti nella fattispecie in esame, non resta che calarli nel quadro dei fatti e della normativa contrattuale che contrassegna l'odierna vicenda.
Segnatamente, si deve osservare che la disposizione del CCNL per i dipendenti dai in discorso - invocata dalla CP_1 CP_1
parte resistente - prevede che: “Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo
15 anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili. I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente 2° comma. La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle
RSA/RSU, assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali. I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di scadenza”.
Dalla mera lettura della cennata disposizione contrattuale è agevole osservare come la stessa si limiti a consentire la contrattazione aziendale (esclusivamente) per l'istituzione di un premio di risultato, senza nulla prevedere o modificare in relazione agli incrementi retributivi delle retribuzioni base, previste dal CCNL vigente e successivi rinnovi, specificamente contemplati dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del
Personale (cfr. “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%.
Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”).
Né a conclusioni diverse si perviene nel considerare che l'art. 67 dello Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e,
16 successivamente, da quelli stipulati”, in quanto il rinvio alla disciplina della contrattazione collettiva e ai successivi rinnovi non si pone in inconciliabile contrasto con la permanenza della previsione favorevole ai dipendenti di un aumento del 15% delle sole retribuzioni base del CCNL e successivi rinnovi, in forza dell'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale.
Deve, tuttavia, esaminarsi, a questo punto, l'eccezione sollevata dalla parte resistente, di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie è stata interrotta per la prima volta con la diffida inoltrata a mezzo p.e.c., pervenuta alla parte resistente in data 29.12.2023, per cui restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al 29.12.2018.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi di parte, analitici e specifici, la domanda dev'essere accolta nei termini innanzi detti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Parte ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui all'atto introduttivo del giudizio – in considerazione della parziale prescrizione – delle spettanze maturate a decorrere dal
30.12.2018 sulla scorta del conteggio allegato al ricorso, che risulta immune da vizi e che quindi deve intendersi recepito sempre nei limiti prescrizionali.
17 Peraltro - in considerazione delle già menzionate maggiori somme che l'istante avrebbe dovuto percepire a titolo di integrazione della retribuzione base e in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni in ordine alla circostanza che le stesse avrebbero dovuto formare parte integrante della base di calcolo del T.F.R. - deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Le predette argomentazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
tuttavia, l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
- per l'effetto, condanna il Controparte_1
(già ), in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore di delle spettanze per i titoli di cui all'atto Parte_1
introduttivo del giudizio, maturate a decorrere dal 30.12.2018, oltre interessi e rivalutazione di legge;
18 - per l'effetto, condanna il Pt_3 Controparte_1
(già ), in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore di delle differenze sul T.F.R. maturato e Parte_1
riscosso, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- condanna il (già Controparte_1
), in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Parte_1
di due terzi delle spese di lite, che liquida in € 2.459,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensando le restanti spese.
Bari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
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