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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4140 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Boscoreale (NA), Piazza
Pace n.20
ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Frosinone CP_1
e rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, in virtù di procura generale alle liti, in atti
resistente
OGGETTO: indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla L. n.190/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Frosinone, deducendo che: 1) è iscritta dal 1.8.2018 alla Gestione
Commercianti per lo svolgimento dell'attività professionale di agente, mediatore e CP_1
procacciatore in prodotti finanziari;
2) è in possesso sin dal 2018 di tutti i requisiti previsti dalla legge per avere il regime fiscale forfettario e quindi, per poter godere del regime contributivo agevolato ex
L. n.190/2014, come modificata dalla L. n.208/2015; 3) con provvedimento del 6.4.2023 l' CP_1
aveva però disconosciuto il regime contributivo agevolato per gli anni dal 2019 al 2023 e le aveva chiesto la restituzione di complessivi €.12.724,09 per contributi e per le relative somme aggiuntive;
4) il provvedimento emesso dall' era scaturito da un mero errore formale contenuto nella CP_1
dichiarazione UNICO 2019 (reddito anno 2018), nella quale aveva erroneamente compilato la parte relativa al quadro LM;
5) aveva provveduto in data 12.5.2023, nei termini previsti ex lege, ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa del predetto modello UNICO 2019, operando la relativa correzione della compilazione della sez. II del quadro LM, dichiarazione che era stata accolta, come dimostrato dal rilascio del relativo numero di protocollo;
6) aveva proposto, in data
29.5.2023, ricorso amministrativo all' al fine di richiedere l'annullamento del richiamato CP_1
provvedimento del 6.4.2023, ma non aveva ricevuto riscontro alcuno.
Su queste premesse, l'attrice ha chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento del regime fiscale forfettario e del regime contributivo agevolato di cui alla L. n.190/2014, come modificata dalla
L. n.208/2015, a decorrere dal 2018 - o dalla diversa data riconosciuta come equa – e, per l'effetto, ha chiesto di annullare il provvedimento dell' del 6.4.2023 con il quale l'ente ha disconosciuto CP_1
il regime contributivo agevolato per gli anni dal 2019 al 2023 e le ha chiesto la restituzione di complessivi €.12.724,09, per contributi e per le relative somme aggiuntive.
Si è costituito l' , ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato non Controparte_2
avendo la ricorrente fornito prova – come era suo onere – dei requisiti che avrebbero legittimato il suo diritto al godimento degli sgravi contributivi de quibus. In particolare, l' ha dedotto che - a CP_3
seguito dei controlli incrociati eseguiti con gli archivi dell'Agenzia delle Entrate e riscontrando i dati trasmessi dalla stessa attrice - era emerso che per l'anno 2018 la stessa aveva fruito di agevolazioni contributive non spettanti. Ne erano scaturite la revoca dell'agevolazione concessa e le disposizioni in ordine al recupero, disposti dopo che l' aveva verificato che la dichiarazione fiscale di CP_3 interesse (quella del 2019, riferita al reddito 2018) non era stata rettificata dall'Agenzia dell'Entrate, presumibilmente perché l'attrice non aveva fornito prova in merito alla rilevanza dell'errore denunciato, con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità richiesti dall'ordinamento vigente.
All'esito dell'udienza del 15.1.2025 190 2014
, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art.1, comma 77, della L. n.190/2014 – modificato dall'art.1 della L. n.208/2015, in vigore dal
1°.1.2016 - così dispone: “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. La norma lega il godimento dello sconto contributivo del 35%, alla sola fruizione del succitato regime fiscale, nel quale sono confluiti, automaticamente, anche quelli che già godevano del precedente regime di vantaggio dei minimi, peraltro mantenendo le ancor più favorevoli condizioni fiscali ivi previste fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Orbene, il richiamato regime fiscale è quello che è stato scelto dalla ricorrente - come da facoltà concessa dal comma 54 del citato art.1 della L. 190/2014 - per tutti gli anni oggetto di causa, dal 2019 al 2023, senza che l'attrice abbia mai ricevuto contestazioni al riguardo da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
La ricorrente si è trovata quindi in possesso dell'unica condizione richiesta dalla normativa, ovvero l'aver optato per un regime forfettario.
Ciò nonostante, l' ha emesso l'opposto provvedimento di contestazione di indebita fruizione CP_3
del regime contributivo agevolato di cui alla richiamata L. n.190/2014, richiamando la dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente nel 2019, riferita al reddito 2018. In tale dichiarazione, la ricorrente ha sì erroneamente inserito i redditi, pari ad €.3.167,00, nel quadro LM1 sezione prima, destinato al regime dei minimi, anziché compilare il quadro LM22 sezione terza, relativo al regime di vantaggio. Ma va osservato che la scelta del regime forfettario era comunque deducibile dalla circostanza (pacifica) che il quadro compilato erroneamente fa riferimento ad un regime al quale la non poteva accedere, poiché previsto soltanto per i contribuenti che avessero aperto la Pt_1
partita IVA ante anno 2015, mentre la ricorrente l'ha aperta nel 2018.
A ciò si aggiunga che “la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria” (cfr. Cass. SS.UU. nelle sentenze n.15063/2002 e
n.17394/2002; conf. Cass. n.2226/2011).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha presentato per l'anno in esame una dichiarazione in rettifica, tanto è vero che l'errore materiale enfatizzato dall' non ha invece comportato per la ricorrente CP_1
la decadenza della fruizione del regime fiscale scelto, non essendo stato posto in essere alcun accertamento in rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate (la circostanza è pacifica). Anzi, nelle more del giudizio, la ricorrente ha anche ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la regolarità della dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2018, presentata in data 12.5.2023 recante n.
10365549916. Invero, l'Agenzia delle Entrate di Frosinone, con provvedimento del 4.10.2024 ha provveduto in autotutela a validare la dichiarazione integrativa, riconoscendo per l'anno d'imposta
2018 l'adesione al regime forfettario da parte del contribuente, come dal provvedimento che depositato unitamente alle note attoree del 5.11.2024. Può quindi affermarsi che l'errore materiale compiuto dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2019, riferita al reddito 2018, errore poi rettificato, non è idoneo a far perdere all'attrice lo sgravio contributivo legato alla scelta di aderire al regime fiscale forfettario. E ciò a maggior ragione vale con riferimento alla decisione dell' di ricondurre l'attrice al regime ordinario CP_3 anche per gli anni 2020, 2021, 2022 e per , per i quali l'indicazione del regime forfettario era stata regolarmente effettuata dal ricorrente.
In accoglimento delle difese attoree, quindi, il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto delle previsioni del D.M. n.147/2022 e, in particolare, del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di specifiche questioni di diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di contestazione di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/2014, come modificata dalla L. 208/2015, notificato alla ricorrente dall' in data 6.4.2023, riconoscendo il diritto dell'attrice al Parte_1 CP_1 godimento di tale regime contributivo agevolato per gli anni dal 2019 al 2023, e, per l'effetto, annulla il provvedimento;
b) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in €.1.865,00, per CP_1
compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente,
Avv. Pasquale Guastafierro, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 14.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi