Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/03/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
65/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MA LASALVIA Presidente BI NO GALEFFI Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.
61380 del ruolo generale, proposto da SA ES, nato a Roma il 18 marzo 1972, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Calvani, c.f. [...], pec lorenzocalvani@pec.ordineavvocatilivorno.it e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Firenze, viale Spartaco Lavagnini 13, come da delega in atti;
contro Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana;
Procura generale della Corte dei conti;
avverso la sentenza n. 235/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la
Toscana, depositata il 12 luglio 2023 e notificata il 2 febbraio 2024.
Visti l’appello, gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il consigliere relatore BI NO LE; l’avv. ES Americo, in sostituzione dell’avv. Lorenzo Calvani, per AP ES; il V.P.G. BR Cerioni.
Svolgimento del processo Con atto depositato in segreteria il 28 febbraio 2024, AP ES ha impugnato la sentenza n. 235/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che lo ha condannato al risarcimento di un danno di euro 23.982,96 in favore del Ministero della giustizia.
In ordine ai fatti per cui si controverte, con atto di citazione del 22 febbraio 2022, la Procura regionale Toscana ha contestato all’attuale appellante, nella sua qualità di assistente dell’U.N.E.P. (Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Notifiche) presso il Tribunale di Lucca, una ipotesi di danno, a titolo di dolo, a carico del Ministero della giustizia, per un importo di euro 23.982,96 conseguente all’indebito prelevamento di denaro contante nella disponibilità dell’U.N.E.P.
presso il Tribunale di Lucca per euro 19.851,96; la Procura ha contestato inoltre un danno da disservizio per euro 5.631,00 pari al 10% della retribuzione nel triennio.
La sentenza impugnata: - ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento in attesa dell’esito del giudizio penale di appello sui fatti in questione; - ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per asserita carenza degli elementi di prova a supporto della domanda e dell’elenco dei documenti offerti in comunicazione; nel merito ha accolto integralmente la domanda giudiziale.
AP ES ha censurato la sentenza impugnata:
a) nella parte in cui ha ritenuto sussistente la condotta antigiuridica in assenza di alcuna prova obiettivamente riscontrabile, oltre alla sentenza pronunciata all’esito del giudizio penale;
b) nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del dolo;
c) per erroneità nel capo in cui ha ritenuto sussistente il nesso causale;
d) per erroneità e carenza di motivazione nel capo in cui ha ritenuto di addebitare tutti gli ammanchi al sig. AP;
e) per aver addebitato tutti gli ammanchi di cassa al prevenuto con riferimento ad un danno per cui non vi sarebbe prova regolare tenuta dei documenti da parte della dirigente;
f) per erroneità nella parte in cui ha liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., in asserita carenza di prove a carico del sig. AP sia, in estremo subordine, per la spropositata quantificazione cui essa è pervenuta incorrendo in omessa pronuncia rispetto alle difese del sig. AP.
In particolare, l’appellante ha lamentato, in via preliminare, che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le videoriprese, in violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 167 e 94 c.g.c., con conseguenti vizi di motivazione apparente e di illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione stessa.
L’appellante ha, quindi, concluso: dichiarare l’inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, nullità della citazione in giudizio della comparente ad opera della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei conti, ovvero rigettare integralmente nel merito la domanda in quanto del tutto infondata, in fatto e in diritto, assolvendo integralmente il comparente dalla condanna al pagamento della somma di euro 23.982,96 oltre le spese in favore dello Stato.
La Procura generale, con atto depositato il 14 gennaio 2026, ha rassegnato le proprie conclusioni, deducendo preliminarmente inammissibilità del gravame per omessa articolazione di specifiche censure indicando i capi della decisione impugnati, come prescritto dall’art. 190 c.g.c.
Secondo la Procura, l’appello sarebbe, comunque, infondato, in quanto: - l’eccezione di inutilizzabilità delle prove sarebbe destituita da fondamento, in quanto l’Ufficio U.N.E.P. non costituirebbe privata dimora, per essere lo stesso aperto all’accesso dell’utenza e, comunque dei colleghi di lavoro dell’utilizzatore, e perciò non qualificabile come “luogo di privata dimora”; - l’appellante si sarebbe limitato a contestare genericamente la quantificazione del danno da parte della Procura attrice e, poi, la sua determinazione in sede di condanna, senza fornire concreti elementi per una diversa quantificazione come richiesto dall’art. 2697, comma 2, cod. civ.;
inoltre, non vi sarebbe dubbio sui comportamenti appropriativi illeciti posti in essere dall’attuale appellante con piena coscienza e volontà dell’antigiuridicità dei medesimi e del danno arrecato al Ministero della giustizia; - sarebbe sussistente anche il danno da disservizio.
La Procura generale ha chiesto, quindi, che l’appello venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
All’udienza 5 febbraio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto da AP ES avverso la sentenza n. 235/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, depositata il 12 luglio 2023.
I motivi di impugnazione svolti dall’appellante, riguardanti una asserita assenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità contabile, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Procura erariale e l’assenza di nesso casuale tra condotta e danno erariale, possono essere trattati congiuntamente, attenendo al merito della questione e stante la connessione tra loro.
Dal contesto documentale (nota Guardia di Finanza di Viareggio del 18 novembre 2020, riepilogo al foglio 25), emerge che le contestazioni formulate nei confronti dell’attuale appellante riguardano l’illegittima sottrazione di somme di denaro dalle casse dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Lucca:
- dal mese di aprile 2018 al 31 dicembre 2018, per euro 9.976,58;
- dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020, per euro 8.247,38;
- dal 12 maggio 2020 al 17 giugno 2020, per euro 470,00;
- dal 22 giugno 2020 al 10 luglio 2020, per euro 230,00;
- dal 13 luglio 2020 al 10 ottobre 2020, per euro 928,00;
e complessivamente per euro 19.851,96.
La materialità dei fatti in contestazione è ampiamente compendiata dall’attività di acquisizione degli elementi a carico dell’attuale appellante, svolta dai militari verbalizzanti nel predetto documento del 18 novembre 2020, in cui sono indicate anche le modalità con cui venivano operate le plurime illegittime sottrazioni di denaro, in luogo (Ufficio U.N.E.P.) che questo Collegio ritiene non essere di privata dimora, essendo lo stesso indubbiamente aperto all’accesso dell’utenza e del personale di servizio addetto. Sulla base di tale compendio probatorio - che comprende al suo interno anche l’esito dell’attività di verifica contabile compiuta dal Capo ufficio U.N.E.P.,
su cui si dirà in appresso, e che è stato utilizzato dalla Procura regionale a sostegno dell’atto di citazione - ritiene questo Collegio che i fatti debbano essere addebitati all’attuale appellante, come è stato confermato anche della condanna conseguita in sede penale
(sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lucca 350/2021).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che la quantificazione del danno debba essere più compiutamente valutata.
Infatti, le somme oggetto della condanna per danno patrimoniale, siccome derivante dagli ammanchi, sono state contestate:
- per euro 9.976,58 sulla base delle risultanze dell’elaborato della Capo ufficio U.N.E.P. (all. 3 a nota G.d.F. del 20 novembre 2020);
- per euro 8.247,38 sulla base delle risultanze dell’elaborato della Capo ufficio U.N.E.P. (all. 4 a nota G.d.F. del 20 novembre 2020);
- per euro 470,00 e 230,00 sulla base delle ricostruzioni eseguite dalla Capo ufficio U.N.E.P.;
- per euro 928,00 sulla base delle risultanze dell’attività di videosorveglianza eseguita dai militari operanti.
L’imputazione all’attuale appellante di una lunga serie di ammanchi, che partono dall’aprile 2018 sino ad arrivare all’aprile 2020 (all. 3 e 4 a nota G.d.F. del 20 novembre 2020, citati), non appare corroborata da un adeguato e completo quadro probatorio ed argomentativo, che consenta di attribuire soltanto ad un unico soggetto, l’attuale appellante, l’entità dell’ammanco, che doveva necessariamente emergere quanto meno alla chiusura dei singoli esercizi contabili, caratterizzati da incassi per euro 265.186,59 nel periodo da aprile 2018 a dicembre 2018 e per euro 420.605,12 nel periodo da gennaio 2019 ad aprile 2020.
Ritiene questo Collegio che nel caso di specie, ferma restando la responsabilità dell’attuale appellante, l’entità del danno patrimoniale possa essere rideterminata in via equitativa in euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in quanto il danno imputabile all’attuale appellante non può essere provato nel suo preciso ammontare.
In ordine alla condanna conseguita in primo grado per il danno da disservizio, anch’essa oggetto di impugnazione in questa sede, occorre osservare che tale tipologia di danno è stata elaborata dalla giurisprudenza contabile come categoria di sintesi per una serie di condotte colpevolmente disfunzionali, ed in quanto tali idonee ad incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione. Rientra in tale categoria, oltre alla mancata resa del servizio, quale disservizio in senso stretto, che si verifica quando l’attività si sia discostata dalle linee essenziali previste per quella altrimenti dovuta (Sez. II app. n. 43/2020, Sez. III app. n. 159/2020), anche la “riduzione di efficienza” rispetto agli obiettivi da perseguire (Sez. I app. n. 523/2012, Sez. II app. n.
293/2019) o, ancora, in cui si verificano disfunzioni nella gestione che a loro volta impongono costi per il ripristino del corretto funzionamento dell’apparato amministrativo (Sez. II app. n.
8/2017). Tra le figure sintomatiche che la giurisprudenza include nel danno da disservizio vi è anche quella conseguente all’«esercizio illecito di pubbliche funzioni», il cui vulnus è anche definito “danno da servizio apparente” o “disservizio in senso ampio”, perché caratterizzato dallo sviamento della funzione istituzionale verso finalità egoistiche del pubblico funzionario e perché è causa d’interruzione del sinallagma lavorativo quale conseguenza logica della devianza dal modello di condotta che, invece, si sarebbe dovuto osservare, così rendendo l’intera gestione “desostanziata”,
ossia del tutto priva di utilità per l’Amministrazione d’appartenenza e, pertanto, foriera di danno (Sez. II app. n. 111/2020, n. 154/2022, n.
283/2023 e n. 177/2024).
Il tratto comune alle differenti figure del danno da disservizio è rappresentato “dalla minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dall’Amministrazione pubblica…ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità, sia nella inefficacia o inefficienza dell’azione e dell’attività pubblica”, pertanto “dalla consumazione di qualunque illecito erariale può scaturire per la p.a.
danneggiata un costo ulteriore necessario a colmare il vuoto organizzativo determinatosi per effetto della condotta del dipendente infedele” (Sez. II app. n. 154/2022 citata).
In termini di deminutio patrimonii si può, quindi, senz’altro, osservare che il discostarsi dal binario della legalità nell’esercizio dell’attività funzionale comunque comporti “un dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali che altrimenti non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore” (Sez. II app. n.
301/2018), con evidenti costi generali a carico dell’Amministrazione pubblica per effetto della perdita di legalità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione (criteri, a loro volta valori parametrici, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.), costi che, quindi, rappresentano un tipico danno risarcibile nei limiti di cui all’art. 1223 c.c., giacché conseguenza “immediata e diretta” dell’illecito perpetrato in evidente rapporto di causalità con l’evento dannoso.
Ciò posto, ritiene il Collegio che l’attività materiale compiuta dall’attuale appellante, di prelevare denaro contante dalle casse dell’Ufficio cui aveva accesso per ragioni di servizio, costituisca un esercizio illecito di pubbliche funzioni, a sua volta causa di un danno da disservizio nei termini sopra delineati e nella misura di euro 5.631,00 pari al 10% della retribuzione nel triennio.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello va parzialmente accolto, con rideterminazione del danno patrimoniale in euro 10.000 e con conferma del danno da disservizio in euro 5.631,00 Le spese di difesa, stante l’esito della controversia, sono compensate, mentre le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione l’appello proposto da AP ES, iscritto al n. 61380 del Ruolo Generale avverso la sentenza n.
235/2023 del 12 luglio 2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ridetermina il danno patrimoniale in euro 10.000,00 e conferma il danno da disservizio in euro 5.631,00.
Spese di difesa compensate. Liquida le spese di giudizio in euro 96,00 (novantasei/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to BI NO LE
IL PRESIDENTE
F.to MA VI Depositata in Segreteria il 26/03/2026
IL DIRIGENTE
F.to MA Biagi