TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9000/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , autodifeso ex art. 86 c.p.c. (parte Parte_1 C.F._1
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 giugno 2024 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 260.000,00 “a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, delle retribuzioni e contribuzioni previdenziali non percepite a causa del comportamento, di mancata istruttoria e quindi mancata immissione in ruolo (…), oltre agli interessi legali maturati dalla data di sollevamento dal servizio dalla Direzione Regionale Sicilia dell' a quella che sarebbe stata di congedo Controparte_1 per raggiunti limiti di età o dell'effetto soddisfo statuito dal giudicante”. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, dipendente del Comune di Torino dal 10 ottobre 2007 all'1 1 gennaio 2019 e del Comune di Montevago dal 2 gennaio 2019 al 2 maggio 2023, ha dedotto che tra il 15 marzo ed il 14 ottobre 2018 veniva comandato ex art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 presso la sede di Siracusa dell' e che il 31 agosto 2018 Controparte_1 chiedeva di essere immesso nei ruoli di quest'ultima amministrazione rispondendo all'avviso del 2 agosto 2018, evidenziando come tale richiesta rimanesse inevasa ed argomentando circa il diritto alla consequenziale tutela risarcitoria (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 13 ottobre 2025 l Controparte_1
dopo aver ricostruito secondo la sua prospettiva i fatti di causa, ha chiesto
[...]
il rigetto del ricorso, contestando la pretesa risarcitoria sotto svariati profili e, soltanto in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'oggetto del giudizio.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del comportamento della convenuta, consistente prima nella “mancata istruttoria” della pratica relativa all'istanza di immissione in ruolo presentata il 31 agosto 2018 e poi nella consequenziale “mancata immissione in ruolo” (cfr. ricorso).
L'eccezione di prescrizione.
L' convenuta ha eccepito la prescrizione dell'eventuale credito risarcitorio CP_1
sul presupposto che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione il termine quinquennale previsto il risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947, comma 1, c.c.).
Diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, tuttavia, nella fattispecie trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) perché il ricorrente, a ben guardare, ha lamentato la violazione dell'obbligazione assunta dall'Amministrazione con l'avviso del 22 agosto 2018 (cfr. ricorso e relativo allegato), atto con cui, secondo la prospettazione attorea, l' assumeva l'obbligazione di immettere in ruolo, prima di CP_1 esperire procedure concorsuali per il reclutamento di personale esterno, i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando ex art. 30, comma 2 bis,
d.lgs. 165/2001.
2 Pur non espressamente qualificata come tale da chi ha agito in giudizio, dunque, non v'è dubbio che la pretesa attorea vada ascritta al tipo della responsabilità da inadempimento (cd. contrattuale), così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie del tutto sovrapponibili all'odierna (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav., ordinanza n.
17047 del 25 giugno 2025: “In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato
l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art.
1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni”).
Accertato che nel caso di specie trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta va respinta perché tra l'asserito inadempimento (2018) e la notifica della domanda giudiziale (11 luglio 2024) è intercorso un termine inferiore a dieci anni.
L'obbligazione dell' di immettere in ruolo il ricorrente. CP_1
Parte ricorrente ha eccepito l'inadempimento da parte dell' CP_1 dell'obbligazione assunta con l'avviso del 22 agosto 2018 di immetterlo in ruolo prima di esperire le procedure concorsuali per il reclutamento di personale esterno.
La versione vigente all'epoca dei fatti dell'art. 30, comma 2 bis, 165/2001, infatti, stabiliva che “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
3 provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
La convenuta, da parte sua, ha contestato, innanzitutto, che il prestasse Pt_1
servizio presso la sua sede di Siracusa in forza di un comando ex art. 56 del d.P.R. 3/1957, sostenendo che lo stesso fosse assegnato temporaneamente a detta sede ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 (cfr. memoria di costituzione).
Tale difesa, però, è priva di pregio perché sebbene il provvedimento con cui il veniva destinato dal Comune di Torino alla sede di Siracusa dell' Pt_1 [...]
richiamasse espressamente l'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 Controparte_1
(contenente la disciplina dell'assegnazione temporanea) il contenuto dell'atto depone univocamente per la qualificazione del medesimo come comando (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024).
Va ricordato, infatti, che l'assegnazione temporanea consiste nell'attribuzione provvisoria di una diversa sede di servizio della stessa medesima pubblica amministrazione datrice di lavoro per far fronte, su richiesta dell'interessato, all'esigenze dei figli minori fino a tre anni di età (art. 42 bis, d.lgs. 151/2001), mentre l'istituto del comando ricorre “quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta
Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo- funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8672 dell'1 aprile 2025).
Nel caso di specie la lettura del provvedimento adottato dal Comune di Torino, datore di lavoro dell'epoca dell'odierno ricorrente, dimostra inequivocabilmente che quest'ultimo veniva “comandato” presso la sede di Siracusa di altra amministrazione (cioè
l'odierna Agenzia convenuta) per rispondere all'esigenze esclusive di quest'ultima (cfr. provvedimento dell'8 marzo 2018 allegato al ricorso: “Con nota conservata agli atti l'
[...] manifestava la necessità di potersi avvalere temporaneamente della Controparte_1 professionalità del signor (…) dipendente del Comune di Torino ai sensi dell'ex Parte_1
4 art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, dal 15 marzo 2018, per le esigenze di servizio dell' Parte_2 di Siracusa”).
[...]
Vale la pena precisare che l'atto appena esaminato è il provvedimento adottato dal datore di lavoro del e, come tale, fa piena prova tanto del contenuto della Pt_1
disposizione adottata, quanto delle ragioni poste a fondamento della medesima
(rimanendo irrilevanti, dunque, eventuali istanze di assegnazione temporanea formulate dallo stesso dipendente in epoca antecedente, allorquando era già comandato presso l' con diversa sede di servizio: cfr. allegati della Controparte_1
memoria di costituzione alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta in tale scritto difensivo).
Chiarito quanto precede, occorre verificare se con l'avviso del 22 agosto 2018
l'odierna convenuta avesse effettivamente assunto un'obbligazione, ed eventualmente quale, nei confronti dei soggetti in posizione di comando che avessero manifestato il proprio interesse all'immissione in ruolo.
Ebbene, la risposta alla superiore domanda dev'essere negativa per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 30, comma 2 bis, 165/2001, secondo questo giudice, non attribuisce al dipendente in posizione di comando il diritto all'immissione in ruolo, ma gli riconosce una sorta di diritto di precedenza all'assunzione rispetto al personale esterno reclutato mediante concorso (cfr. il tenore letterale della norma: “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”).
Seguendo tale interpretazione, è del tutto evidente che il diritto all'immissione in ruolo ovvero la corrispondente tutela risarcitoria del diritto negato presuppongano
5 necessariamente la verifica dell'effettiva assunzione di personale esterno in spregio alla precedenza accordata dalla legge.
Ora, nel caso di specie il ricorrente non ha allegato, né dimostrato che l'Agenzia convenuta abbia proceduto all'assunzione di personale esterno entro l'anno 2018 (cfr. in tal senso l'avviso del 22 agosto 2018: “Questa ha in programma di bandire in corso d'anno CP_1
procedure per il reclutamento di personale di terza e di seconda area funzionale”), con la conseguenza che nessun inadempimento (rispetto all'obbligo di legge di assicurargli la precedenza nell'immissione in ruolo) può imputarsi alla convenuta.
Con riguardo all'interesse a vedersi istruita la pratica (“mancata istruttoria”, secondo la terminologia del ricorso), invece, è sicuro che tale posizione giuridica non assurga al livello di diritto soggettivo (risultando comunque, ed in via dirimente, non è meritevole della tutela risarcitoria azionata in giudizio con evidente riferimento alla lesione del diritto all'immissione in possesso).
Le considerazioni che precedono conducono all'immediato rigetto del ricorso, rimanendo assorbita ogni valutazione circa il controverso profilo di allegazione e prova del danno oggetto di pretesa risarcitoria (cfr. in tal senso il contenuto del ricorso e le relative difese frapposte dalla convenuta con la sua memoria di costituzione).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Respinto il ricorso, il va condannato al rimborso delle spese giudiziali di Pt_1
controparte, che vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi
(di per sé congrui in considerazione dei contrapposti argomenti difensivi).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
che liquida in € 4.925,00 per compenso, oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9000/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , autodifeso ex art. 86 c.p.c. (parte Parte_1 C.F._1
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 giugno 2024 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 260.000,00 “a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, delle retribuzioni e contribuzioni previdenziali non percepite a causa del comportamento, di mancata istruttoria e quindi mancata immissione in ruolo (…), oltre agli interessi legali maturati dalla data di sollevamento dal servizio dalla Direzione Regionale Sicilia dell' a quella che sarebbe stata di congedo Controparte_1 per raggiunti limiti di età o dell'effetto soddisfo statuito dal giudicante”. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, dipendente del Comune di Torino dal 10 ottobre 2007 all'1 1 gennaio 2019 e del Comune di Montevago dal 2 gennaio 2019 al 2 maggio 2023, ha dedotto che tra il 15 marzo ed il 14 ottobre 2018 veniva comandato ex art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 presso la sede di Siracusa dell' e che il 31 agosto 2018 Controparte_1 chiedeva di essere immesso nei ruoli di quest'ultima amministrazione rispondendo all'avviso del 2 agosto 2018, evidenziando come tale richiesta rimanesse inevasa ed argomentando circa il diritto alla consequenziale tutela risarcitoria (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 13 ottobre 2025 l Controparte_1
dopo aver ricostruito secondo la sua prospettiva i fatti di causa, ha chiesto
[...]
il rigetto del ricorso, contestando la pretesa risarcitoria sotto svariati profili e, soltanto in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'oggetto del giudizio.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del comportamento della convenuta, consistente prima nella “mancata istruttoria” della pratica relativa all'istanza di immissione in ruolo presentata il 31 agosto 2018 e poi nella consequenziale “mancata immissione in ruolo” (cfr. ricorso).
L'eccezione di prescrizione.
L' convenuta ha eccepito la prescrizione dell'eventuale credito risarcitorio CP_1
sul presupposto che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione il termine quinquennale previsto il risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947, comma 1, c.c.).
Diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, tuttavia, nella fattispecie trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) perché il ricorrente, a ben guardare, ha lamentato la violazione dell'obbligazione assunta dall'Amministrazione con l'avviso del 22 agosto 2018 (cfr. ricorso e relativo allegato), atto con cui, secondo la prospettazione attorea, l' assumeva l'obbligazione di immettere in ruolo, prima di CP_1 esperire procedure concorsuali per il reclutamento di personale esterno, i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando ex art. 30, comma 2 bis,
d.lgs. 165/2001.
2 Pur non espressamente qualificata come tale da chi ha agito in giudizio, dunque, non v'è dubbio che la pretesa attorea vada ascritta al tipo della responsabilità da inadempimento (cd. contrattuale), così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie del tutto sovrapponibili all'odierna (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav., ordinanza n.
17047 del 25 giugno 2025: “In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato
l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art.
1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni”).
Accertato che nel caso di specie trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta va respinta perché tra l'asserito inadempimento (2018) e la notifica della domanda giudiziale (11 luglio 2024) è intercorso un termine inferiore a dieci anni.
L'obbligazione dell' di immettere in ruolo il ricorrente. CP_1
Parte ricorrente ha eccepito l'inadempimento da parte dell' CP_1 dell'obbligazione assunta con l'avviso del 22 agosto 2018 di immetterlo in ruolo prima di esperire le procedure concorsuali per il reclutamento di personale esterno.
La versione vigente all'epoca dei fatti dell'art. 30, comma 2 bis, 165/2001, infatti, stabiliva che “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
3 provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
La convenuta, da parte sua, ha contestato, innanzitutto, che il prestasse Pt_1
servizio presso la sua sede di Siracusa in forza di un comando ex art. 56 del d.P.R. 3/1957, sostenendo che lo stesso fosse assegnato temporaneamente a detta sede ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 (cfr. memoria di costituzione).
Tale difesa, però, è priva di pregio perché sebbene il provvedimento con cui il veniva destinato dal Comune di Torino alla sede di Siracusa dell' Pt_1 [...]
richiamasse espressamente l'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 Controparte_1
(contenente la disciplina dell'assegnazione temporanea) il contenuto dell'atto depone univocamente per la qualificazione del medesimo come comando (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024).
Va ricordato, infatti, che l'assegnazione temporanea consiste nell'attribuzione provvisoria di una diversa sede di servizio della stessa medesima pubblica amministrazione datrice di lavoro per far fronte, su richiesta dell'interessato, all'esigenze dei figli minori fino a tre anni di età (art. 42 bis, d.lgs. 151/2001), mentre l'istituto del comando ricorre “quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta
Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo- funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8672 dell'1 aprile 2025).
Nel caso di specie la lettura del provvedimento adottato dal Comune di Torino, datore di lavoro dell'epoca dell'odierno ricorrente, dimostra inequivocabilmente che quest'ultimo veniva “comandato” presso la sede di Siracusa di altra amministrazione (cioè
l'odierna Agenzia convenuta) per rispondere all'esigenze esclusive di quest'ultima (cfr. provvedimento dell'8 marzo 2018 allegato al ricorso: “Con nota conservata agli atti l'
[...] manifestava la necessità di potersi avvalere temporaneamente della Controparte_1 professionalità del signor (…) dipendente del Comune di Torino ai sensi dell'ex Parte_1
4 art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, dal 15 marzo 2018, per le esigenze di servizio dell' Parte_2 di Siracusa”).
[...]
Vale la pena precisare che l'atto appena esaminato è il provvedimento adottato dal datore di lavoro del e, come tale, fa piena prova tanto del contenuto della Pt_1
disposizione adottata, quanto delle ragioni poste a fondamento della medesima
(rimanendo irrilevanti, dunque, eventuali istanze di assegnazione temporanea formulate dallo stesso dipendente in epoca antecedente, allorquando era già comandato presso l' con diversa sede di servizio: cfr. allegati della Controparte_1
memoria di costituzione alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta in tale scritto difensivo).
Chiarito quanto precede, occorre verificare se con l'avviso del 22 agosto 2018
l'odierna convenuta avesse effettivamente assunto un'obbligazione, ed eventualmente quale, nei confronti dei soggetti in posizione di comando che avessero manifestato il proprio interesse all'immissione in ruolo.
Ebbene, la risposta alla superiore domanda dev'essere negativa per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 30, comma 2 bis, 165/2001, secondo questo giudice, non attribuisce al dipendente in posizione di comando il diritto all'immissione in ruolo, ma gli riconosce una sorta di diritto di precedenza all'assunzione rispetto al personale esterno reclutato mediante concorso (cfr. il tenore letterale della norma: “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”).
Seguendo tale interpretazione, è del tutto evidente che il diritto all'immissione in ruolo ovvero la corrispondente tutela risarcitoria del diritto negato presuppongano
5 necessariamente la verifica dell'effettiva assunzione di personale esterno in spregio alla precedenza accordata dalla legge.
Ora, nel caso di specie il ricorrente non ha allegato, né dimostrato che l'Agenzia convenuta abbia proceduto all'assunzione di personale esterno entro l'anno 2018 (cfr. in tal senso l'avviso del 22 agosto 2018: “Questa ha in programma di bandire in corso d'anno CP_1
procedure per il reclutamento di personale di terza e di seconda area funzionale”), con la conseguenza che nessun inadempimento (rispetto all'obbligo di legge di assicurargli la precedenza nell'immissione in ruolo) può imputarsi alla convenuta.
Con riguardo all'interesse a vedersi istruita la pratica (“mancata istruttoria”, secondo la terminologia del ricorso), invece, è sicuro che tale posizione giuridica non assurga al livello di diritto soggettivo (risultando comunque, ed in via dirimente, non è meritevole della tutela risarcitoria azionata in giudizio con evidente riferimento alla lesione del diritto all'immissione in possesso).
Le considerazioni che precedono conducono all'immediato rigetto del ricorso, rimanendo assorbita ogni valutazione circa il controverso profilo di allegazione e prova del danno oggetto di pretesa risarcitoria (cfr. in tal senso il contenuto del ricorso e le relative difese frapposte dalla convenuta con la sua memoria di costituzione).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Respinto il ricorso, il va condannato al rimborso delle spese giudiziali di Pt_1
controparte, che vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi
(di per sé congrui in considerazione dei contrapposti argomenti difensivi).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
che liquida in € 4.925,00 per compenso, oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
6