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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 223/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina, delegato dal Presidente della Corte D'Appello
di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 29/04/2025 ex art. 3 L.89/01 da
C.F.: , nato a [...] – Kosovo il Parte_1 C.F._1
15/08/1975 e residente in [...]; C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in 31037 C.F._2
Loria (TV), Via S. Antonio n. 29; , C.F.: , nato Controparte_2 C.F._3
a Cittadella il 31/10/1963 e residente in [...]; C.F.: nato a [...] il CP_3 C.F._4
05/03/1985 e residente in [...]; Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
De Amicis n. 22, C.F.: , nato a [...] Parte_3 C.F._6
Grappa il 14/02/1964 e residente in [...];
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_4 C.F._7
01/01/1966 e residente in 36028 Rossano Veneto (VI), Vicolo Castion n. 20; CP_5
C.F.: , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._8
residente in [...]; , C.F.: Parte_4
nato in [...] il [...] e residente in 36056 Tezze sul C.F._9
Brenta (VI), Via Loss, 2/C,
tutti con l'avv. RIGHI ALBERTO;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza di Parte_5
sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza;
rilevato che i ricorrenti hanno nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 21.03.2018 cui è seguita l'ammissione all'udienza del 20.04.2018 per gli importi indicati in ricorso, da intendersi qui richiamati;
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto di data 30.10.2024 e che i crediti non vi hanno trovato integrale soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 6
anni, 6 mesi e 10 giorni, calcolata dalla data della domanda di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento (cfr. Cass. ord.
324/2024);
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 1 anno, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L. 24 marzo 2001 n. 89, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89,
risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_6
dilazione a titolo di equa riparazione in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di €
400,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_6
del procuratore della parte ricorrente avv. RIGHI ALBERTO, dichiaratosi antistatario,
delle spese di questo procedimento, liquidate in € 300,00 (considerata la redazione del ricorso con richiami ipertestuali/la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del
15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 30/05/2025
Il Consigliere delegato
Lucia Dall'Armellina
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina, delegato dal Presidente della Corte D'Appello
di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 29/04/2025 ex art. 3 L.89/01 da
C.F.: , nato a [...] – Kosovo il Parte_1 C.F._1
15/08/1975 e residente in [...]; C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in 31037 C.F._2
Loria (TV), Via S. Antonio n. 29; , C.F.: , nato Controparte_2 C.F._3
a Cittadella il 31/10/1963 e residente in [...]; C.F.: nato a [...] il CP_3 C.F._4
05/03/1985 e residente in [...]; Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
De Amicis n. 22, C.F.: , nato a [...] Parte_3 C.F._6
Grappa il 14/02/1964 e residente in [...];
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_4 C.F._7
01/01/1966 e residente in 36028 Rossano Veneto (VI), Vicolo Castion n. 20; CP_5
C.F.: , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._8
residente in [...]; , C.F.: Parte_4
nato in [...] il [...] e residente in 36056 Tezze sul C.F._9
Brenta (VI), Via Loss, 2/C,
tutti con l'avv. RIGHI ALBERTO;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza di Parte_5
sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza;
rilevato che i ricorrenti hanno nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 21.03.2018 cui è seguita l'ammissione all'udienza del 20.04.2018 per gli importi indicati in ricorso, da intendersi qui richiamati;
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto di data 30.10.2024 e che i crediti non vi hanno trovato integrale soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 6
anni, 6 mesi e 10 giorni, calcolata dalla data della domanda di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento (cfr. Cass. ord.
324/2024);
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 1 anno, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L. 24 marzo 2001 n. 89, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89,
risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_6
dilazione a titolo di equa riparazione in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di €
400,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_6
del procuratore della parte ricorrente avv. RIGHI ALBERTO, dichiaratosi antistatario,
delle spese di questo procedimento, liquidate in € 300,00 (considerata la redazione del ricorso con richiami ipertestuali/la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del
15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 30/05/2025
Il Consigliere delegato
Lucia Dall'Armellina