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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13308/2023 RG fissata all'udienza del 17/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ZINZI Parte_1
PAOLO e dall'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1.500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
…
In punto di fatto ha rappresentato che: […] 2) Ha prestato servizio in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
1 a) anno scolastico 2019/2020 presso Controparte_2 al 4.11.19 al 11.6.20
[...]
b) anno scolastico 2020/2021 presso Controparte_3 al 20.10.20 al 15.6.21
[...]
c) anno scolastico 2021/2022 presso Controparte_4 dal 9.10.21 al 9.6.22 come risulta dalla documentazione in atti;
[…]
Ha eccepito che la condotta del – che ha negato l'attribuzione del beneficio – CP_1 sarebbe illegittima e contraria agli esiti del diritto e della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.
Il si è costituito eccependo prescrizione e comunque infondatezza del ricorso. CP_1
In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di
Cassazione.
Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Pertanto, l'adempimento va disposto in forma specifica.
L'eccezione di prescrizione è infondata dato che il primo anno richiesto è il 2019/2020 e il ricorso risulta notificato nel luglio 2024, ossia prima dello scadere del quinquennio.
Per quanto riguarda il caso di specie, va precisato come le supplenze ancorchè sostanzialmente continue non appaiono ricondursi alla tipologia indicata dalla citata decisione della Cassazione in quanto si ha una pluralità di contratti consecutivi che terminano prima del 30.6 di ciascun anno scolastico. Lo stesso mero criterio dei 180 giorni invocato da parte ricorrente appare smentito dalla giurisprudenza di legittimità.
Nondimeno, si ritiene che la sostanziale analogia estensiva delle supplenze oggetto di richiesta renda possibile estendere il beneficio anche alla ricorrente.
3 Non dissimile questione sarà oggetto di decisione della Corte di Giustizia il 3 luglio pv. (C-
268/2024); non si ritiene comunque di attendere tale decisione dato il fatto che la durata dei contratti appare sostanzialmente consecutiva e si protrae sino a giugno.
Pertanto, sono riconoscibili le tre annualità richieste.
Circa le spese, va evidenziata la diversità del presente caso da quello deciso da Cass.
29961/23 e l'assenza di espressa pronuncia ex professo della CGUE, che si verificherà il
3.7.25.
Ciò determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13308/2023, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il ad attribuire a parte ricorrente CP_1
– come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per Parte_2
l'importo di €1500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
spese compensate.
Lecce, 19/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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