Art. 2.
Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607 , alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.
Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. (1)
((In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1973, n. 191), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall' art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall' art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 (che ha introdotto l'ultimo comma al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".
Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607 , alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.
Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. (1)
((In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1973, n. 191), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall' art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall' art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 (che ha introdotto l'ultimo comma al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".