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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1129/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 05.05.2025 da , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
LA IU CL e ST AN, rappresentato e difeso dall' Avv.to
Pimpinella Rita, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portico Per_ di Caserta (CE) in data 14.06.2014, dalla cui unione nasceva la figlia il 03.10.2015; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale RG 8960/2020, definito con decreto di omologa emesso in data 25/03/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ Per_ 1. i genitori avranno l'affido condiviso della figlia e continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione ed all'equilibrio psico-fisico della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. I coniugi si impegnano inoltre a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
2. i genitori avranno, inoltre, l'obbligo di comunicare il proprio recapito anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza Per_ l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella di residenza della minore
3. la casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla sig.ra e la minore continuerà ad avere residenza Parte_1 stabile presso la madre in Portico di Caserta (CE) alla Via Piccirillo n. 53;
4. la bambina trascorrerà con il padre il fine settimana a settimane alterne dalle ore 08.30 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
l'orario del sabato potrà variare in considerazione di quelli che saranno gli orari di lavoro del OI
e compatibilmente con le esigenze della medesima minore sia scolastiche che ludiche-sportive;
5. nel periodo estivo, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la figlia 7 giorni consecutivi di vacanza determinando in accordo tra loro le condizioni ed il periodo da comunicarsi sempre entro il 30 giugno;
Per_ 6. il OI AN potrà tenere con sé la figlia per due giorni a settimana consecutivi il mercoledì e giovedì prelevandola alle ore 16:00 del mercoledì e riportandola presso il domicilio della madre alle ore 20:30 del giovedì ciò sempre contemperando le esigenze scolastiche e le altre attività svolte dalla bambina. In caso di circostanze sopravvenute di lavoro o altro, i genitori possono concordare altri giorni, preannunciando tempestivamente all'altro la sopravvenuta esigenza;
7. ad anni alterni la figlia trascorrerà con ciascun genitore dalle ore 12,00 del 24\12 alle ore 18,00 del 26\12 e dalle ore
12,00 del 30\12 alle ore 20,30 del 2\1 ad anni alterni;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì in albis e Per_ così per le altre festività. La figlia trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del OI AN, indipendentemente dal calendario di visita ordinario;
analogamente con la sig.ra il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre indipendentemente Parte_1 dal giorno in cui capitino;
8. il sig. OI AN è operaio edile, la sig.ra è estetista;
Parte_1
9. il sig. OI AN corrisponderà alla sig. quale concorso per il mantenimento della figlia Parte_1
Per_ un assegno mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 10 di ogni mese, attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico su IBAN Pt_1
[...] intestato alla Sig.ra ; Parte_1
10. il Sig. OI rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig.
OI verso la figlia potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, la figlia stessa raggiunga un'indipendenza economica.
11. le spese straordinarie di carattere medico non coperte dal SSN e scolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate e documentate, pena la mancata corresponsione;
12. si precisa inoltre che le spese sanitarie e scolastiche (tasse di frequenza, libri e in genere il “corredo didattico” di inizio anno scolastico) saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che gli stessi compiano tutti i percorsi scolastici obbligatori e non, fino al conseguimento di una laurea e\o titolo equipollente, senza esclusione di eventuali titoli di specializzazione. Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi di Istituti Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori. L'eventuale ricorso a deroghe quali: istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico e\o materiale didattico e\o cancelleria c.d. “griffato” e\o particolare valore economico, dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi e le spese ripartite al 50%;
13. i genitori, inoltre, si obbligano a corrispondere nella misura del 50%, tutte le spese sanitarie non coperte dal SSN
(ticket, visite mediche specialistiche e non, farmaci in senso lato, interventi chirurgici e\o protesi e simili etc…) nonché quelle Per_ strettamente connesse (trasferte, soggiorni e simili) eventualmente sostenute a tutela della salute della minore I coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorso a specialisti, terapie, interventi e degenze che deroghino quanto previsto e concesso dal detto SSN, sarà preventivamente concordato tra i coniugi e le spese saranno ripartite al 50%;
14. inoltre i sig.ri e OI AN concordano che in relazione alle spese ludiche e quelle sportive, Parte_1 necessarie ai fini di un corretto sviluppo e crescita della minore, saranno di volta in volta concordate tra gli stessi, con assolvimento dei costi da sostenersi da parte dei genitori in ragione del 50%;
15. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I medesimi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia della figlia;
16. i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto, precisando che, qualora uno dei due Per_ coniugi vorrà portare con sé la minore all'estero, dovrà avere il consenso dell'altro;
17. per tutto quanto non previsto nel presente atto verrà applicata la normativa vigente in materia.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portico di Caserta (CE) il
14.06.2014 tra , nata a [...] il [...], e ST AN, Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno
2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1129/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 05.05.2025 da , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
LA IU CL e ST AN, rappresentato e difeso dall' Avv.to
Pimpinella Rita, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portico Per_ di Caserta (CE) in data 14.06.2014, dalla cui unione nasceva la figlia il 03.10.2015; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale RG 8960/2020, definito con decreto di omologa emesso in data 25/03/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ Per_ 1. i genitori avranno l'affido condiviso della figlia e continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione ed all'equilibrio psico-fisico della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. I coniugi si impegnano inoltre a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
2. i genitori avranno, inoltre, l'obbligo di comunicare il proprio recapito anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza Per_ l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella di residenza della minore
3. la casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla sig.ra e la minore continuerà ad avere residenza Parte_1 stabile presso la madre in Portico di Caserta (CE) alla Via Piccirillo n. 53;
4. la bambina trascorrerà con il padre il fine settimana a settimane alterne dalle ore 08.30 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
l'orario del sabato potrà variare in considerazione di quelli che saranno gli orari di lavoro del OI
e compatibilmente con le esigenze della medesima minore sia scolastiche che ludiche-sportive;
5. nel periodo estivo, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la figlia 7 giorni consecutivi di vacanza determinando in accordo tra loro le condizioni ed il periodo da comunicarsi sempre entro il 30 giugno;
Per_ 6. il OI AN potrà tenere con sé la figlia per due giorni a settimana consecutivi il mercoledì e giovedì prelevandola alle ore 16:00 del mercoledì e riportandola presso il domicilio della madre alle ore 20:30 del giovedì ciò sempre contemperando le esigenze scolastiche e le altre attività svolte dalla bambina. In caso di circostanze sopravvenute di lavoro o altro, i genitori possono concordare altri giorni, preannunciando tempestivamente all'altro la sopravvenuta esigenza;
7. ad anni alterni la figlia trascorrerà con ciascun genitore dalle ore 12,00 del 24\12 alle ore 18,00 del 26\12 e dalle ore
12,00 del 30\12 alle ore 20,30 del 2\1 ad anni alterni;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì in albis e Per_ così per le altre festività. La figlia trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del OI AN, indipendentemente dal calendario di visita ordinario;
analogamente con la sig.ra il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre indipendentemente Parte_1 dal giorno in cui capitino;
8. il sig. OI AN è operaio edile, la sig.ra è estetista;
Parte_1
9. il sig. OI AN corrisponderà alla sig. quale concorso per il mantenimento della figlia Parte_1
Per_ un assegno mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 10 di ogni mese, attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico su IBAN Pt_1
[...] intestato alla Sig.ra ; Parte_1
10. il Sig. OI rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig.
OI verso la figlia potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, la figlia stessa raggiunga un'indipendenza economica.
11. le spese straordinarie di carattere medico non coperte dal SSN e scolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate e documentate, pena la mancata corresponsione;
12. si precisa inoltre che le spese sanitarie e scolastiche (tasse di frequenza, libri e in genere il “corredo didattico” di inizio anno scolastico) saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che gli stessi compiano tutti i percorsi scolastici obbligatori e non, fino al conseguimento di una laurea e\o titolo equipollente, senza esclusione di eventuali titoli di specializzazione. Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi di Istituti Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori. L'eventuale ricorso a deroghe quali: istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico e\o materiale didattico e\o cancelleria c.d. “griffato” e\o particolare valore economico, dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi e le spese ripartite al 50%;
13. i genitori, inoltre, si obbligano a corrispondere nella misura del 50%, tutte le spese sanitarie non coperte dal SSN
(ticket, visite mediche specialistiche e non, farmaci in senso lato, interventi chirurgici e\o protesi e simili etc…) nonché quelle Per_ strettamente connesse (trasferte, soggiorni e simili) eventualmente sostenute a tutela della salute della minore I coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorso a specialisti, terapie, interventi e degenze che deroghino quanto previsto e concesso dal detto SSN, sarà preventivamente concordato tra i coniugi e le spese saranno ripartite al 50%;
14. inoltre i sig.ri e OI AN concordano che in relazione alle spese ludiche e quelle sportive, Parte_1 necessarie ai fini di un corretto sviluppo e crescita della minore, saranno di volta in volta concordate tra gli stessi, con assolvimento dei costi da sostenersi da parte dei genitori in ragione del 50%;
15. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I medesimi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia della figlia;
16. i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto, precisando che, qualora uno dei due Per_ coniugi vorrà portare con sé la minore all'estero, dovrà avere il consenso dell'altro;
17. per tutto quanto non previsto nel presente atto verrà applicata la normativa vigente in materia.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portico di Caserta (CE) il
14.06.2014 tra , nata a [...] il [...], e ST AN, Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno
2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso