Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rigetto dell''istanza di rilascio del permesso di soggiorno, cat. 2^/14000/IMM/IISEZ/GG/2024/RIG841 emesso dal Questore di Bergamo il 28 ottobre 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 8.5.2020 la Prefettura di Bergamo ha disposto nei confronti di -OMISSIS-, cittadino indiano, la revoca del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti UE, a seguito del quale è stato al medesimo rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione con scadenza il 4.5.2024;
Con successiva istanza il sig. -OMISSIS- ha chiesto alla Questura di Bergamo il rinnovo di tale permesso.
In data 5.8.2024 la Questura ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 preavviso di rigetto per la pericolosità sociale dell’istante, gravato da plurime sentenze di condanna, a seguito del quale il ricorrente ha prodotto tramite il proprio legale una memoria difensiva corredata da certificazione medica attestante la ricorrenza di problematiche psichiatriche, le quali, “ pur non avendo rilevanza sotto il profilo della capacità di agire e di essere sottoposto a giudizio penale ”, sarebbero state a suo dire causa delle condotte illecite commesse.
Con provvedimento del 28.10.2024 la Questura ha respinto definitivamente l’istanza, ritenendo le osservazioni difensive non sufficienti a superare i motivi ostativi già evidenziati nel preavviso di rigetto, avendo rilevato che a carico del ricorrente risultavano emesse numerose condanne definitive per plurimi reati (tentata rapina, lesioni dolose aggravate, tre distinti reati di evasione, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale), che lo stesso risultava deferito all’Autorità giudiziaria per 8 distinti reati di evasione, per furto aggravato, lesioni personali colpose e per la violazione delle misure di contenimento AntiCovid, che nei suoi confronti risultava emessa la misura di prevenzione dell’avviso orale del questore, che inoltre non risultava svolta regolare attività lavorativa e che, pertanto, “ lo stesso non risulta avere intrapreso alcun proficuo percorso di integrazione socio lavorativa, delineando un perdurante comportamento illecito per cui deve ragionevolmente ritenersi lo stesso soggetto pericoloso per l’elevata probabilità di continua reiterazione di reati ”.
Con successivo provvedimento la Prefettura di Bergamo ha disposto l’espulsione dello straniero, eseguito con il rimpatrio del ricorrente in India, poi sospeso dal Giudice di pace di Bergamo.
Con ricorso notificato alla Questura di Bergamo e al Ministero dell’Interno -OMISSIS- ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, affidando le proprie doglianze a due motivi di censura così rubricati: “ 1. Eccesso di potere per omessa istruttoria, errata descrizione dei fatti salienti del procedimento, omessa traduzione degli atti e assenza di un interprete; 2. Eccesso di potere per violazione di legge, irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento Totale astrazione dalle condizioni personali e di salute del richiedente. Inesistenza nel Paese di origine di familiari del ricorrente ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bergamo con atto di mera forma, successivamente integrato da una memoria difensiva e da una relazione illustrativa con documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale del 11 giugno 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità e/o annullabilità del provvedimento in quanto redatto in lingua italiana e non in lingua indiana, la sola da lui parlata e compresa. La mancata traduzione del provvedimento adottato dalla Questura e la mancata nomina di un interprete nel corso del procedimento gli avrebbero impedito di comprendere pienamente il significato delle iniziative adottate dall’Autorità.
Con il secondo motivo lamenta che la Questura non avrebbe adeguatamente considerato che lo stesso era entrato in Italia nell’anno 2007 con un permesso per ricongiungimento familiare, che vive con i genitori e che è in cura per patologie psichiatriche, le quali costituirebbero la causa dei plurimi reati commessi, che sarebbero reati “d’impeto”, comunque di natura bagatellare e non sintomatici di una condizione di pericolosità sociale che possa giustificare il rigetto dell’istanza.
Il primo motivo è infondato.
Il sig. -OMISSIS- risiede in Italia sin dall’anno 2007, allorquando lo stesso vi ha fatto ingresso all’età di 13 anni, sicchè appare quantomeno inverosimile che, dopo ben 17 anni di soggiorno nel territorio nazionale, egli non abbia maturato una conoscenza della lingua italiana sufficiente a consentirgli di comprendere il contenuto degli atti emessi nei suoi confronti, tanto più che l’asserita incomprensione linguistica non pare aver costituito un ostacolo neppure alla redazione della certificazione medica in atti, nella quale si è proceduto senza difficoltà all’esame “dell’eloquio” dello straniero.
Ad ogni modo, va rilevato che, per costante giurisprudenza amministrativa, “ la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando del tutto ininfluente la violazione formale, da ritenersi mera irregolarità ”(cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4416/2019 ; 16/11/2016, n.4736).
La mancata traduzione del provvedimento impugnato integra dunque una mera irregolarità, che nella specie risulta sanata dalla circostanza che l’interessato ha proposto in questa sede tempestiva e rituale impugnativa, dimostrando di aver ben compreso la portata del provvedimento stesso.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
La valutazione di pericolosità posta a fondamento del diniego risulta giustificata dalla pluralità delle condanne riportate dal ricorrente, il quale ha commesso numerosi reati di rilevante gravità e non certo bagatellari (furto aggravato dal porto di arma, tentata rapina, tre distinte evasioni, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose), condivisibilmente ritenuti dall’Amministrazione sintomatici del suo scarso inserimento sociale, in aggiunta alla mancanza di lecite fonti di guadagno e dal mancato svolgimento di attività lavorativa.
La documentazione versata in atti ed in particolare il contenuto delle sentenze di condanna rendono evidente l’infondatezza delle doglianze difensive incentrate sulla natura bagatellare dei reati commessi e sull’assenza di pericolosità dello straniero, per contro confermata dalla gravità delle condotte illecite per cui è intervenuta condanna, ed in relazione alle quali lo stesso Giudice penale ha ritenuto “ la gravità delle condotte, sintomatiche di una personalità violenta e spregiudicata, platealmente indifferente alle regole di convivenza civile e agli ordini imposti dall’autorità giudiziaria ” (cfr. sentenza Tribunale di Bergamo n. 594/24, in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose) e che “ il fatto non appare tenue alla stregua del precedente penale per rapina, delle circostanze dell’azione in quanto l’imputato girava con un’arma impropria e del fatto che l’imputato non ha manifestato alcun segno di ravvedimento ” (cfr. sentenza Tribunale di Bergamo n. 1246/24, emessa in relazione al delitto di furto aggravato).
Né la commissione da parte del ricorrente delle plurime e gravi condotte illecite può essere giustificata dal fatto che lo stesso sia in cura presso il Centro di salute mentale di Bergamo, a seguito della diagnosi di “disturbo dell’adattamento con anomalie della condotta”.
Tale circostanza, non stata valorizzata neppure in sede penale ai fini dell’esclusione dell’imputabilità o dell’applicazione di attenuanti - come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente - non elide la pericolosità sociale ravvisata dall’Amministrazione né è altrimenti idonea a sminuire la gravità dei reati commessi o a degradarli in fattispecie di natura “bagatellare”, né in ogni caso, risulta dimostrato un nesso causale tra le problematiche psichiatriche sofferte dal ricorrente e le condotte illecite dallo stesso tenute che possa portare ad una conclusione diversa da quella assunta con il provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondare alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.