Art. 2. 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le universita' statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le universita' statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.