Art. 3.
II 40 per cento del fondo e' destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno.
Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della presente legge non copra il predetto 40 per cento, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 o al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari, operanti nel Mezzogiorno.
II 40 per cento del fondo e' destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno.
Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della presente legge non copra il predetto 40 per cento, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 o al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari, operanti nel Mezzogiorno.