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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4169/2024 promossa da: nato a [...], il [...], Controparte_1
e nato a [...], il [...], Controparte_2 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Atti Carla ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Massimo D'Azeglio n.5;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'1/04/2024; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 28/03/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n.
472/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e all'udienza del 01/04/2024 hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Controparte_1
(BO), il 17/07/1969 e nato a [...], il [...], celebrato a Controparte_2
BOLOGNA il 03/09/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 42
parte II Serie C/03 anno 2015;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_16.4.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
pagina 2 di 3 dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4169/2024 promossa da: nato a [...], il [...], Controparte_1
e nato a [...], il [...], Controparte_2 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Atti Carla ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Massimo D'Azeglio n.5;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'1/04/2024; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 28/03/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n.
472/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e all'udienza del 01/04/2024 hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Controparte_1
(BO), il 17/07/1969 e nato a [...], il [...], celebrato a Controparte_2
BOLOGNA il 03/09/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 42
parte II Serie C/03 anno 2015;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_16.4.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
pagina 2 di 3 dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3