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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5408/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
MA ES PI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5408/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CUCURACHI VIRGINIA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, autorizzare, ex art. 524 c.c., la IG.ra ad accettare l'eredità in luogo del Parte_1 legittimario allo scopo esclusivo di soddisfare il proprio credito;
conseguentemente e per l'effetto assegnarle i beni derivanti dall'eredità che parte convenuta non ha accettato».
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice in epigrafe indicata ha agito in giudizio chiedendo di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 524 CC, ad accettare, in luogo del suo debitore , l'eredità allo stesso devoluta in morte del padre CP_1 Persona_1
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto che: il IG. nato a [...] il Persona_1
24/05/1932 e residente in [...]è deceduto in Roma in data 25/07/2015 senza lasciare testamento ed era coniugato con la IG.ra anche quest'ultima deceduta il Persona_2
09/10/2011; che chiamati all'eredità risultavano essere gli unici due figli del il IG. Pt_2 [...]
nato a [...] il [...] e la IG.ra nata a [...] il [...], CP_1 Parte_3
1 i quali, nonostante il tempo trascorso, circa 4 anni dalla morte del loro padre, non avevano accettato né rinunciato all'eredità; la IG.ra è creditrice del IG. , figlio del defunto, per Pt_1 CP_1 somme di mantenimento non corrisposte giusti provvedimenti presidenziali e come da sentenza di separazione n. 2170/2016 emessa dal Tribunale di Tivoli;
instaurato presso questo Tribunale un procedimento per ex 481 c.c. per fissazione dei termini per l'accettazione dell'eredità, il Giudice della procedura dichiarava cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del CP_ giudizio, avendo constatato che il IG. nel costituirsi in giudizio aveva depositato in cancelleria certificazione da cui risultava: “che nel Registro delle Successioni, in data 20/12/2019, era stato annotato un atto di rinuncia all'eredità relitta dal defunto nato il [...] a [...] Persona_1
(PG) e deceduto a Roma il 26/7/2015, effettuato da nato a [...] il CP_1
CP_ 12/1/1959; che la mancata accettazione dell'eredità da parte del IG. deve ritenersi pregiudizievole ed effettuata in danno della creditrice IG.ra , la quale ha interesse al Pt_1 recupero di dette somme e dunque che venga dichiarata inefficace la rinuncia espressa dal rinunciante a danno della creditrice, facendosi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
1.2. Concesso il termine per le memorie 183 cpc, parte attrice ha dedotto che la stessa continua a vivere nell'abitazione coniugale non essendo in condizione di andare a vivere altrove, in quanto CP_ priva di mezzi economici e tuttavia il non le versa l'assegno di mantenimento;
la deducente ha altresì esposto di aver sporto denuncia querela nei confronti del convenuto per aggressioni poiché ella vive relegata in una cameretta dell'abitazione.
1.3. Con ordinanza del 22.2.2024, il precedente Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 novembre 2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente magistrato subentrato sul ruolo e senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia dell'unica parte costituita.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto poiché, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, questi non si è costituito nel presente giudizio.
2.1. Nel merito, la domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 524 c.c., in tema di successione mortis causa, ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede.
2 L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata (Cass. civ. n.
3548/1995).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata” (cfr. Cass. , Ordinanza n.
7557 del 08/03/2022).
Ancora in ordine ai presupposti di cui all'art. 524 c.c. si è affermato che “Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori ( Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016); ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. civ. n.
5994/2020).
2.2 Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, la sussistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti del convenuto risulta documentalmente provata per tabulas, stante la pronuncia da parte di questo Tribunale della sentenza n. 2170/2016 depositata il 29.11.2016 di CP_ separazione delle parti, che ha previsto a carico del un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili nei confronti della (cfr. all. 4 all'atto introduttivo). Pt_1
Parimenti, risulta provata per tabulas la rinuncia all'eredità di da parte del Persona_1 convenuto come emerge dal provvedimento del Giudice delle successioni che ha CP_1
3 dichiarato cessata la materia sull'actio interrogatoria promossa da parte attrice, dove si legge che il CP_ aveva depositato in quel giudizio certificazione di cancelleria da cui risultava: “che nel
Registro delle Successioni, in data 20/12/2019, era stato annotato un atto di rinuncia all'eredità relitta dal defunto nato il [...] a [...] e deceduto a Roma il 26/7/2015, Persona_1 effettuato da nato a [...] il [...]” (cfr. all. 9 all'atto di citazione). CP_1
Sussiste altresì il presupposto oggettivo costituito dal danno arrecato alla creditrice del rinunziante in conseguenza della rinunzia stessa. Da un lato, l'attrice ha dato prova dell'incapienza patrimoniale di , essendo risultato infruttuoso l'atto di precetto notificato a mani del debitore nel CP_1
2017 per un importo di euro 15.408,08 (doc. 5). Dall'altro, risulta invece che il de cuius Per_1 fosse titolare di diversi immobili, fabbricati e terreni siti nel Comune di Guidonia Montecelio e
[...]
Fonte Nuova come risulta provato dalla visura del de cuius prodotta in atti;
tali beni si sono devoluti ai due figli eredi, uno dei quali odierno convenuto.
È dunque evidente che la rinunzia all'eredità paterna da parte di ha comportato un CP_1 danno per i di lui creditori, privandoli di cespiti sui quali poter soddisfare i propri crediti e, in ogni caso, determinando una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass.
5994/2020).
Si sottolinea poi che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è richiesto né che la rinunzia all'eredità venga posta in essere dal chiamato in modo fraudolento (cfr. l'inciso “benché senza frode” contenuto nell'art. 524 CC), né finanche che il debitore rinunziante avesse anche solo consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo per l'appunto sufficiente l'esistenza in sé e per sé di tale pregiudizio. Peraltro, appare evidente come, al momento della CP_ rinunzia (posta in essere il 20.12.2019, cfr. doc. 9), il fosse anche perfettamente consapevole di arrecare un danno alla creditrice, stante la previa notifica dell'atto precetto (avvenuta nel 2017).
Ebbene, provata l'esistenza del credito, della rinuncia all'eredità e del pregiudizio che ne deriva al creditore dalla stessa, sarebbe stato onere del convenuto provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore, ciò che non è avvenuto nel caso di specie atteso che la parte non ha inteso costituirsi in giudizio.
Pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente all'autorizzazione all'accettazione dell'eredità da parte attrice in luogo del debitore convenuto, essendo ogni altra richiesta ultronea rispetto all'oggetto del presente giudizio e da cui esula la domanda di assegnazione dei beni da far valere in eventuale sede esecutiva.
4 3. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e tenuto conto che parte attrice risulta ammessa al gratuito patrocinio, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14688 del 26/05/2023), che si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022, cause di valore da €
26.001 a € 52.000 secondo i minimi per tutte le fasi del giudizio, con riduzione della metà ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio, così provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto CP_1
2. accoglie la domanda di parte attrice e autorizza ai sensi Parte_1 dell'art. 524 CC ad accettare l'eredità di in nome e luogo di al solo Persona_1 CP_1 scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei suoi crediti;
3. condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del presente CP_1 giudizio che si liquidano in euro 1.904,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Tivoli, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
MA ES PI RI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
MA ES PI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5408/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CUCURACHI VIRGINIA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, autorizzare, ex art. 524 c.c., la IG.ra ad accettare l'eredità in luogo del Parte_1 legittimario allo scopo esclusivo di soddisfare il proprio credito;
conseguentemente e per l'effetto assegnarle i beni derivanti dall'eredità che parte convenuta non ha accettato».
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice in epigrafe indicata ha agito in giudizio chiedendo di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 524 CC, ad accettare, in luogo del suo debitore , l'eredità allo stesso devoluta in morte del padre CP_1 Persona_1
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto che: il IG. nato a [...] il Persona_1
24/05/1932 e residente in [...]è deceduto in Roma in data 25/07/2015 senza lasciare testamento ed era coniugato con la IG.ra anche quest'ultima deceduta il Persona_2
09/10/2011; che chiamati all'eredità risultavano essere gli unici due figli del il IG. Pt_2 [...]
nato a [...] il [...] e la IG.ra nata a [...] il [...], CP_1 Parte_3
1 i quali, nonostante il tempo trascorso, circa 4 anni dalla morte del loro padre, non avevano accettato né rinunciato all'eredità; la IG.ra è creditrice del IG. , figlio del defunto, per Pt_1 CP_1 somme di mantenimento non corrisposte giusti provvedimenti presidenziali e come da sentenza di separazione n. 2170/2016 emessa dal Tribunale di Tivoli;
instaurato presso questo Tribunale un procedimento per ex 481 c.c. per fissazione dei termini per l'accettazione dell'eredità, il Giudice della procedura dichiarava cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del CP_ giudizio, avendo constatato che il IG. nel costituirsi in giudizio aveva depositato in cancelleria certificazione da cui risultava: “che nel Registro delle Successioni, in data 20/12/2019, era stato annotato un atto di rinuncia all'eredità relitta dal defunto nato il [...] a [...] Persona_1
(PG) e deceduto a Roma il 26/7/2015, effettuato da nato a [...] il CP_1
CP_ 12/1/1959; che la mancata accettazione dell'eredità da parte del IG. deve ritenersi pregiudizievole ed effettuata in danno della creditrice IG.ra , la quale ha interesse al Pt_1 recupero di dette somme e dunque che venga dichiarata inefficace la rinuncia espressa dal rinunciante a danno della creditrice, facendosi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
1.2. Concesso il termine per le memorie 183 cpc, parte attrice ha dedotto che la stessa continua a vivere nell'abitazione coniugale non essendo in condizione di andare a vivere altrove, in quanto CP_ priva di mezzi economici e tuttavia il non le versa l'assegno di mantenimento;
la deducente ha altresì esposto di aver sporto denuncia querela nei confronti del convenuto per aggressioni poiché ella vive relegata in una cameretta dell'abitazione.
1.3. Con ordinanza del 22.2.2024, il precedente Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 novembre 2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente magistrato subentrato sul ruolo e senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia dell'unica parte costituita.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto poiché, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, questi non si è costituito nel presente giudizio.
2.1. Nel merito, la domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 524 c.c., in tema di successione mortis causa, ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede.
2 L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata (Cass. civ. n.
3548/1995).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata” (cfr. Cass. , Ordinanza n.
7557 del 08/03/2022).
Ancora in ordine ai presupposti di cui all'art. 524 c.c. si è affermato che “Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori ( Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016); ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. civ. n.
5994/2020).
2.2 Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, la sussistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti del convenuto risulta documentalmente provata per tabulas, stante la pronuncia da parte di questo Tribunale della sentenza n. 2170/2016 depositata il 29.11.2016 di CP_ separazione delle parti, che ha previsto a carico del un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili nei confronti della (cfr. all. 4 all'atto introduttivo). Pt_1
Parimenti, risulta provata per tabulas la rinuncia all'eredità di da parte del Persona_1 convenuto come emerge dal provvedimento del Giudice delle successioni che ha CP_1
3 dichiarato cessata la materia sull'actio interrogatoria promossa da parte attrice, dove si legge che il CP_ aveva depositato in quel giudizio certificazione di cancelleria da cui risultava: “che nel
Registro delle Successioni, in data 20/12/2019, era stato annotato un atto di rinuncia all'eredità relitta dal defunto nato il [...] a [...] e deceduto a Roma il 26/7/2015, Persona_1 effettuato da nato a [...] il [...]” (cfr. all. 9 all'atto di citazione). CP_1
Sussiste altresì il presupposto oggettivo costituito dal danno arrecato alla creditrice del rinunziante in conseguenza della rinunzia stessa. Da un lato, l'attrice ha dato prova dell'incapienza patrimoniale di , essendo risultato infruttuoso l'atto di precetto notificato a mani del debitore nel CP_1
2017 per un importo di euro 15.408,08 (doc. 5). Dall'altro, risulta invece che il de cuius Per_1 fosse titolare di diversi immobili, fabbricati e terreni siti nel Comune di Guidonia Montecelio e
[...]
Fonte Nuova come risulta provato dalla visura del de cuius prodotta in atti;
tali beni si sono devoluti ai due figli eredi, uno dei quali odierno convenuto.
È dunque evidente che la rinunzia all'eredità paterna da parte di ha comportato un CP_1 danno per i di lui creditori, privandoli di cespiti sui quali poter soddisfare i propri crediti e, in ogni caso, determinando una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass.
5994/2020).
Si sottolinea poi che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è richiesto né che la rinunzia all'eredità venga posta in essere dal chiamato in modo fraudolento (cfr. l'inciso “benché senza frode” contenuto nell'art. 524 CC), né finanche che il debitore rinunziante avesse anche solo consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo per l'appunto sufficiente l'esistenza in sé e per sé di tale pregiudizio. Peraltro, appare evidente come, al momento della CP_ rinunzia (posta in essere il 20.12.2019, cfr. doc. 9), il fosse anche perfettamente consapevole di arrecare un danno alla creditrice, stante la previa notifica dell'atto precetto (avvenuta nel 2017).
Ebbene, provata l'esistenza del credito, della rinuncia all'eredità e del pregiudizio che ne deriva al creditore dalla stessa, sarebbe stato onere del convenuto provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore, ciò che non è avvenuto nel caso di specie atteso che la parte non ha inteso costituirsi in giudizio.
Pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente all'autorizzazione all'accettazione dell'eredità da parte attrice in luogo del debitore convenuto, essendo ogni altra richiesta ultronea rispetto all'oggetto del presente giudizio e da cui esula la domanda di assegnazione dei beni da far valere in eventuale sede esecutiva.
4 3. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e tenuto conto che parte attrice risulta ammessa al gratuito patrocinio, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14688 del 26/05/2023), che si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022, cause di valore da €
26.001 a € 52.000 secondo i minimi per tutte le fasi del giudizio, con riduzione della metà ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio, così provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto CP_1
2. accoglie la domanda di parte attrice e autorizza ai sensi Parte_1 dell'art. 524 CC ad accettare l'eredità di in nome e luogo di al solo Persona_1 CP_1 scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei suoi crediti;
3. condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del presente CP_1 giudizio che si liquidano in euro 1.904,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Tivoli, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
MA ES PI RI
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