Art. 31.
La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.