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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM RA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17785/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250115740813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088939021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 833/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 impugnava le cartelle esattoriali
N° 07120250115740813/000 e N°07120250088939021000, relative al mancato pagamento tasse auto anno
2020.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla Regione Campania.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per tutto quanto attiene la fase antecedente alla notifica della cartella di pagamento di competenza esclusiva della Regione Campania quale Ente creditore. Contesta l'eccezione di prescrizione anche tenuto conto del termine di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza Covid 2019.
Restava contumace la Regione Campania.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze di cui al ricorso ineriscono specificatamente alla mancata notifica da parte dell'Ente creditore
Regione Campania, degli avvisi di accertamento presupposti inerente il bollo auto anno 2020.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, pur ritualmente convenuta in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto, cosicché le cartelle di pagamento impugnate risultano illegittimamente emesse in assenza del titolo presupposto e come tale vanno annullate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 con attribuzione all'avvocato antistatario.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM RA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17785/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250115740813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088939021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 833/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 impugnava le cartelle esattoriali
N° 07120250115740813/000 e N°07120250088939021000, relative al mancato pagamento tasse auto anno
2020.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla Regione Campania.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per tutto quanto attiene la fase antecedente alla notifica della cartella di pagamento di competenza esclusiva della Regione Campania quale Ente creditore. Contesta l'eccezione di prescrizione anche tenuto conto del termine di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza Covid 2019.
Restava contumace la Regione Campania.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze di cui al ricorso ineriscono specificatamente alla mancata notifica da parte dell'Ente creditore
Regione Campania, degli avvisi di accertamento presupposti inerente il bollo auto anno 2020.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, pur ritualmente convenuta in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto, cosicché le cartelle di pagamento impugnate risultano illegittimamente emesse in assenza del titolo presupposto e come tale vanno annullate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 con attribuzione all'avvocato antistatario.