Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardivo deposito del ricorso

    La Corte rileva che la costituzione del ricorrente è avvenuta in data 29.12.2023, quasi tre mesi dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 1.9.2023, rendendo il deposito tardivo ai sensi dell'art. 22, co. 1, D.Lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata prova istanza accertamento con adesione

    La Corte rileva che la ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza e notifica della pretesa istanza di accertamento con adesione, il che renderebbe la notifica del ricorso tardiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 17
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo