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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica: PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1268/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montoro - Via Michele Pironti 83025 Montoro AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1421/2022 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1.9.2023 al Comune di Montoro e depositato il 29.12.2023 presso questa
Corte di giustizia tributaria, la s.a.s. Ricorrente_1., in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento TARI per l'anno 2018 per un importo complessivo di
€3.695,00, ricevuto in data 4.3.2023, sostenendo l'erroneo calcolo della superficie tassabile, indicata in mq.343 mentre la licenza commerciale di ristorazione riguardava una superficie di soli mq.64 e la superficie esterna doveva essere considerata in percentuale ridotta. Asseriva di aver presentato inutilmente una istanza di accertamento con adesione e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Il Comune di Montoro non si costituiva.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 26.3.2024, la Corte, in persona del giudice monocratico, rigettava la richiesta cautelare e, alla pubblica udienza del 22.10.2024, dichiarava con sentenza la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la ricorrente non ha provato la esistenza e notifica della pretesa istanza di accertamento con adesione, di talché la notifica del ricorso effettuata solo in data 1.9.2023 sarebbe ampiamente tardiva, rileva questo giudicante che il ricorso è comunque inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 22, co.l, D.Lgs. 546/1992, in ragione del tardivo deposito del ricorso nella segreteria di questa Corte. Invero la costituzione del ricorrente deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, effettuata in data
1.9.2023, mentre la s.a.s. Ricorrente_1, ha adempiuto solo in data 29.12.2023, quasi tre mesi dopo.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre le spese vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia del Comune opposto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica: PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1268/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montoro - Via Michele Pironti 83025 Montoro AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1421/2022 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1.9.2023 al Comune di Montoro e depositato il 29.12.2023 presso questa
Corte di giustizia tributaria, la s.a.s. Ricorrente_1., in persona del legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento TARI per l'anno 2018 per un importo complessivo di
€3.695,00, ricevuto in data 4.3.2023, sostenendo l'erroneo calcolo della superficie tassabile, indicata in mq.343 mentre la licenza commerciale di ristorazione riguardava una superficie di soli mq.64 e la superficie esterna doveva essere considerata in percentuale ridotta. Asseriva di aver presentato inutilmente una istanza di accertamento con adesione e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Il Comune di Montoro non si costituiva.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 26.3.2024, la Corte, in persona del giudice monocratico, rigettava la richiesta cautelare e, alla pubblica udienza del 22.10.2024, dichiarava con sentenza la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la ricorrente non ha provato la esistenza e notifica della pretesa istanza di accertamento con adesione, di talché la notifica del ricorso effettuata solo in data 1.9.2023 sarebbe ampiamente tardiva, rileva questo giudicante che il ricorso è comunque inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 22, co.l, D.Lgs. 546/1992, in ragione del tardivo deposito del ricorso nella segreteria di questa Corte. Invero la costituzione del ricorrente deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, effettuata in data
1.9.2023, mentre la s.a.s. Ricorrente_1, ha adempiuto solo in data 29.12.2023, quasi tre mesi dopo.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre le spese vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia del Comune opposto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.