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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 435/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 435/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO TACCANI ALESSANDRA RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA CP_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2023, Il proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2023 del 14/2/2023, ottenuto da per il CP_1
pagamento di €. 10.266,36 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, per le retribuzioni dovute da novembre 2019 a novembre 2020, la tredicesima e quattordicesima mensilità 2020, perché CP_1 solo formalmente era stato un dipendente della società, in quanto, in tale periodo, stante l'assenza dell'amministratore, aveva di fatto gestito la società, come socio di fatto, appropiandosi di un'ingente somma di denaro, per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni.
Si costituiva che contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza compariva il difensore dell'opposta per comunicare che le parti avevano definito la pagina 1 di 2 controversia in separata sede.
L'accordo raggiunto dalle parti ha posto fine al contenzioso, rendendo così del tutto inutile la decisione delle loro domande.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere, senza alcun provvedimento sulle spese, anch'esse regolate dalle parti in separata sede.
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla dispone sulle spese, avendole le parti regolate in separata sede.
Como, 12/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 435/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO TACCANI ALESSANDRA RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA CP_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2023, Il proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2023 del 14/2/2023, ottenuto da per il CP_1
pagamento di €. 10.266,36 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, per le retribuzioni dovute da novembre 2019 a novembre 2020, la tredicesima e quattordicesima mensilità 2020, perché CP_1 solo formalmente era stato un dipendente della società, in quanto, in tale periodo, stante l'assenza dell'amministratore, aveva di fatto gestito la società, come socio di fatto, appropiandosi di un'ingente somma di denaro, per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni.
Si costituiva che contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza compariva il difensore dell'opposta per comunicare che le parti avevano definito la pagina 1 di 2 controversia in separata sede.
L'accordo raggiunto dalle parti ha posto fine al contenzioso, rendendo così del tutto inutile la decisione delle loro domande.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere, senza alcun provvedimento sulle spese, anch'esse regolate dalle parti in separata sede.
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla dispone sulle spese, avendole le parti regolate in separata sede.
Como, 12/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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