CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
RE NG, UD
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10182/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF5CRI200392-2024 AGEVOLAZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21922/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'atto di recupero n. TF5CRI200392/2024, notificato il 2 dicembre 2024 per indebita compensazione crediti RS.
Motivi di ricorso: carenze istruttorie, credito spettante.
Agenzia Entrate eccepisce la tardività e chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ai sensi degli artt. 18-22, D.lgs. n° 546/92, deve essere proposto, a pena di inammissibilità (art. 21 Dlg. n. 546/92), entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato tramite notificazione.
Decorsi i 60 giorni dalla notifica gli accertamenti sono divenuti non più impugnabili ed al ricorrente è quindi preclusa ogni possibilità di impugnativa.
Nel caso di specie si evince che l'atto impugnato è notificato il 02/12/2024, il ricorso è prodotto in data
02/05/2025. Agli atti non è prodotto alcun documento che provi la notifica della richiesta di accertamento con adesione;
anche volendo considerare la presunta richiesta, a detta della parte ricorrente del 20/01/2025 , al 02/05/2025 sono trascorsi 151 giorni (oltre i 90 più 60).
Alla luce di quanto detto, la Corte, verificata la non tempestività del ricorso, dichiara lo stesso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 2000,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
RE NG, UD
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10182/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF5CRI200392-2024 AGEVOLAZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21922/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'atto di recupero n. TF5CRI200392/2024, notificato il 2 dicembre 2024 per indebita compensazione crediti RS.
Motivi di ricorso: carenze istruttorie, credito spettante.
Agenzia Entrate eccepisce la tardività e chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ai sensi degli artt. 18-22, D.lgs. n° 546/92, deve essere proposto, a pena di inammissibilità (art. 21 Dlg. n. 546/92), entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato tramite notificazione.
Decorsi i 60 giorni dalla notifica gli accertamenti sono divenuti non più impugnabili ed al ricorrente è quindi preclusa ogni possibilità di impugnativa.
Nel caso di specie si evince che l'atto impugnato è notificato il 02/12/2024, il ricorso è prodotto in data
02/05/2025. Agli atti non è prodotto alcun documento che provi la notifica della richiesta di accertamento con adesione;
anche volendo considerare la presunta richiesta, a detta della parte ricorrente del 20/01/2025 , al 02/05/2025 sono trascorsi 151 giorni (oltre i 90 più 60).
Alla luce di quanto detto, la Corte, verificata la non tempestività del ricorso, dichiara lo stesso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 2000,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.