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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 20/01/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9376/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 00196707 05 000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 00373245 12 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13308/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 14/05/2024, il ricorrente - sig. Sig. Ricorrente_1 - ha, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnato:
· Cartella esattoriale n. 097 2020 00196707 05 000, pari ad € 636,47, notificata in data 13.02.2024, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017;
· Cartella esattoriale n. 097 2021 00373245 12 000, pari ad € 665,36, notificata in data 13.02.2024, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018.
Parte attrice ha dedotto la maturata prescrizione dei crediti indicati nelle due cartelle di pagamento impugnate.
2. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto gli atti impugnati sono stati notificati in data 13.2.2024
e il ricorso è stato notificato solo in data 15.4.2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Non ha dedotto in ordine alla eccezione di maturata prescrizione.
3.Parte attrice con successiva memoria ha dedotto in replica l'infondatezza dell'eccezione di tardività ed ha confermato le conclusioni poste con l'atto introduttivo.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall'Agenzia delle Entrate resistente. L'eccezione è infondata. Si rileva in tal senso che gli atti impugnati sono stati notificati in data
13.2.2024, e il ricorso è stato notificato solo in data 15.4.2024, quindi tempestivamente scadendo il termine proprio il 15.4.2024.
2. Nel merito il ricorso di reputa fondato ritenendosi maturata la prescrizione eccepita da Parte attrice in relazione ad entrambe le cartelle di pagamento, anteriormente alle quali non risultano essere stati notificati atti interruttivi. La prescrizione è da ritenere maturata anche tenendo conto delle proroghe Covid, vieppiù alla luce del recente orientamento della S.C. (Cass. 17668/25 del 30/06/2025) che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall' art. 157, comma 1, D.L. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all' art. 12 , D.Lgs. n.
159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all' art. 67 del D.L. n. 18/20 , termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra".
3. In considerazione dell' incertezza sulla corretta applicazione della normazione in tema di sospensione dei termini dovuta alla crisi epidemiologica da COVID 19, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
US Di TT
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9376/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 00196707 05 000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 00373245 12 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13308/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 14/05/2024, il ricorrente - sig. Sig. Ricorrente_1 - ha, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnato:
· Cartella esattoriale n. 097 2020 00196707 05 000, pari ad € 636,47, notificata in data 13.02.2024, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017;
· Cartella esattoriale n. 097 2021 00373245 12 000, pari ad € 665,36, notificata in data 13.02.2024, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018.
Parte attrice ha dedotto la maturata prescrizione dei crediti indicati nelle due cartelle di pagamento impugnate.
2. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto gli atti impugnati sono stati notificati in data 13.2.2024
e il ricorso è stato notificato solo in data 15.4.2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Non ha dedotto in ordine alla eccezione di maturata prescrizione.
3.Parte attrice con successiva memoria ha dedotto in replica l'infondatezza dell'eccezione di tardività ed ha confermato le conclusioni poste con l'atto introduttivo.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall'Agenzia delle Entrate resistente. L'eccezione è infondata. Si rileva in tal senso che gli atti impugnati sono stati notificati in data
13.2.2024, e il ricorso è stato notificato solo in data 15.4.2024, quindi tempestivamente scadendo il termine proprio il 15.4.2024.
2. Nel merito il ricorso di reputa fondato ritenendosi maturata la prescrizione eccepita da Parte attrice in relazione ad entrambe le cartelle di pagamento, anteriormente alle quali non risultano essere stati notificati atti interruttivi. La prescrizione è da ritenere maturata anche tenendo conto delle proroghe Covid, vieppiù alla luce del recente orientamento della S.C. (Cass. 17668/25 del 30/06/2025) che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall' art. 157, comma 1, D.L. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all' art. 12 , D.Lgs. n.
159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all' art. 67 del D.L. n. 18/20 , termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra".
3. In considerazione dell' incertezza sulla corretta applicazione della normazione in tema di sospensione dei termini dovuta alla crisi epidemiologica da COVID 19, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
US Di TT