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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11956 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 24219/2021 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 16/12/2025
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Vanvitelli n. 15 presso lo studio dell'avv. Angelo
Pisani che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello
- APPELLANTE
E
P. IVA: , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott.
e del Dirigente della società Dott. , elettivamente domiciliata Controparte_2 Controparte_3 in Napoli alla via Domenico Fontana n. 27/33 presso lo studio dell'avv. Francesca Vitale che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti per atto Notar di Treviso Persona_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10138/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in
1 data 06/04/2021 e depositata in cancelleria in data 09/04/2021.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 16/12/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione l'attore in epigrafe individuato conveniva in giudizio, innanzi al
Giudice di Pace di Napoli, la quale FGVS al fine di sentirla condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro di seguito descritto.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che in data 05/08/2013, alle ore 13.00 circa, mentre percorreva in qualità di pedone via Saverio Altamura, all'altezza del civico 13, veniva investito da un motoveicolo il quale, percorrendo la predetta via a velocità sostenuta e contromano, non vedeva la presenza del pedone e lo impattava. L'attore precisava altresì che il motoveicolo dopo l'impatto si allontanava repentinamente rendendo impossibile il rilevamento della targa.
Per effetto del sinistro l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura scomposta pluriframmentaria al 3° prossimale dell'ulna destra”.
Nel primo grado di giudizio si costituiva la eccependo in via preliminare Controparte_4
la nullità dell'atto di citazione nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 c.d.a. Nel merito contestava la storicità del sinistro nei termini indicati in citazione, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate lesioni e l'illecito dedotto chiedendone il rigetto in quanto infondata;
in subordine, in caso di prova del fatto storico, chiedeva applicarsi la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. 2 Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza impugnata in questa sede rigettava la domanda ritenendola non provata (cfr. sentenza primo grado: “in conclusione il giudice ritiene i testi inattendibili e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attore a fondamento della sua domanda”).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello censurando la Parte_2
valutazione operata dal primo giudice del materiale istruttorio raccolto.
Lo stesso in sostanza deduceva un error in iudicando da parte del giudice di prime cure, assumendo che i testi escussi in primo grado avessero pienamente confermato l'assunto attoreo ritenendo pertanto erroneo l'apprezzamento della prova da parte del primo giudice
(cfr. motivo di impugnazione: “errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie violazione dell'art. 2697 c.c.”).
Costituitasi in giudizio, la concludeva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare la compagnia convenuta eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla stessa verificazione del sinistro e alla sua riconducibilità a un veicolo rimasto sconosciuto, sottolineando la tardività e l'incoerenza della denuncia-querela rispetto al contenuto dell'atto di citazione al referto di pronto soccorso in uno all'assenza di qualsiasi riscontro oggettivo (rilievi, intervento delle autorità, documentazione fotografica dei luoghi), nonché la genericità e la scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali, ritenute inidonee a dimostrare la fuga del presunto veicolo pirata e l'impossibilità oggettiva di identificarlo.
Tanto premesso, il gravame è tempestivo ed ammissibile ma va respinto nel merito. La sentenza è stata pronunciata in data 09/04/2021 (non notificata) e l'atto di appello è stato notificato alla parte appellata convenuta in data 08/10/2021 nel rispetto del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c.
3 2. Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
3. Passando al merito della controversia l'appello va premesso, in punto di diritto, che si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un investimento causato da veicolo non identificato.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può 4 essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n.
18532/2007).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da motociclo (quale mezzo che interessa in questa sede) non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett.
a), della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo 1990, n. 1860).
Tento premesso, mette conto evidenziare che il Giudice di Pace ha fondato il proprio rigetto evidenziando la lacunosità e la genericità della deposizione testimoniale evidenziando che gli stessi hanno riferito una dinamica del sinistro in parte discordante con quella descritta dall'attore. Il Giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato che uno dei due testi escussi non fosse stato indicato nella denuncia/querela presentata dall'attore.
Il Tribunale condivide questa valutazione e ritiene che l'appellante non abbia assolto 5 all'onere probatorio posto a suo carico.
In primo luogo si osserva che le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 [...]
, escusse all'udienza del 03/04/2019, risultano generiche, lacunose e Tes_2 intrinsecamente contraddittorie con la narrazione fornita dall'attore nell'atto di citazione e nella denuncia-querela, non potendo pertanto costituire idonea prova del sinistro, della sua causazione da parte di un veicolo pirata e né, tantomeno, dell'impossibilità di identificare il veicolo investitore.
La teste ha riferito di aver visto un motorino che procedeva in controsenso ad alta Tes_1 velocità sul marciapiede e che poi scendendo dal marciapiede per immettersi sulla strada, proseguendo sempre in contromano, impattava l'appellante che si trovava sulla strada
(“vedevo uno scooter proveniente in contro senso, il motorino nell'immettersi sulla strada finì contro il sig. che si trovava anche lui su detta strada”). La teste però ha omesso del Parte_1
tutto di riferire le circostanze e modalità della successiva fuga del motorino omettendo qualsiasi riferimento all'omissione di soccorso da parte del conducente.
Inoltre, nulla ha riferito su eventuali manovre evasive del motorino per evitare il pedone, né se a seguito dell'urto con l'appellante il veicolo avesse sbandato, rallentato o compiuto altre evoluzioni compatibili con un impatto significativo.
La teste poi neanche ha fornito indicazioni sul motorino investitore – colore, marca, grandezza, numero di occupanti, sesso del guidatore (uomo o donna), presenza o meno del casco protettivo – dettagli che una testimone prossima ai fatti (sul marciapiede attiguo) avrebbe potuto cogliere nonostante la rapidità dell'evento, essendo stata invece in grado di ricordare le fasi antecedenti l'impatto.
La teste , dal canto suo, si è limitata a riferire una dinamica sostanzialmente Tes_2 sovrapponibile a quella già descritta dalla teste senza aggiungere alcun ulteriore Tes_1
elemento qualificante o dettaglio autonomo (“ero sul marciapiede con la sig.ra Testimone_1
e stavamo chiacchierando allorquando un motorino proveniente da detto marciapiede, in controsenso, si immetteva sulla strada investendo il sig. […] dopo l'evento accompagnammo il sig. Pt_1 al garage adiacente da lui gestito[…]”). Pt_1
In sostanza la teste si è limitata ad una mera conferma dell'investimento da parte di un motorino proveniente dal marciapiede e immessosi sulla carreggiata, priva però di specificazioni sulle condotte del conducente prima e dopo l'urto, sulle modalità della fuga 6 e sulle caratteristiche del veicolo e del guidatore.
Ad accrescere i dubbi sull'attendibilità dei testi e sulla concreta verificazione del sinistro vi un'ulteriore circostanza. Le dichiarazioni testimoniali così come il racconto del sinistro contenuto nella citazione contrastano con la dinamica riferita dall'attore medesimo nella denuncia-querela sporta il 25.10.2013 presso la Stazione Carabinieri Napoli Vomero.
Ed infatti nella denuncia-querela l'appellante aveva rappresentato che gli stava per “uscire dal parco di Via Altamura” quando uno scooter, “invece di svoltare a destra svoltava in controsenso sulla sinistra”, senza alcun cenno alla traiettoria sul marciapiede o all' immissione dalla sede pedonale sulla carreggiata, né tantomeno alla circostanza che l'attore si trovasse in strada e non sul marciapiede a causa della pulizia agli alberi (circostanza questa talaltro emersa solo nel corso delle testimonianze e mai riferita dall'attore).
Nella denuncia-querela, inoltre, l'appellante indicava espressamente i testimoni presenti sul luogo in Cammarota Paolo ed omettendo del tutto di indicare Testimone_2 Tes_1
che è stata indicata solo nel corso del procedimento di primo grado.
[...]
Anche quest'ultima evenienza appare oltremodo sospetta, considerando proprio che per quanto riferito dalle stesse ed erano insieme sul marciapiede e insieme Tes_1 Tes_2
prestarono immediato soccorso all'attore accompagnandolo al garage attiguo.
A gettare una ulteriore ombra sulle modalità di verificazione del fatto da cui sarebbero scaturite le lesioni lamentate sono le ulteriori risultanze che si ricavano dalla cartella di pronto soccorso.
In particolare nella scheda di triage (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado attore) si legge che l'attore non ha dichiarato di essere stato investito da un motorino con omissione di soccorso, ma ha riferito di una “caduta accidentale” senza alcun cenno ad una dinamica veicolare.
L'apprezzamento della credibilità e dell'attendibilità dei testi, come noto, va operato dal giudice di merito in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza delle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
7 Ebbene nel caso in esame l'intrinseca laconicità delle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria e la loro contraddittorietà rispetto alla dinamica del sinistro descritta dallo stesso attore nella denuncia-querela ed alla vicenda raccontata in ospedale sempre dall'istante rappresentano tutti dati probatori che, complessivamente considerati, non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato che l'incidente narrato in citazione
(investimento dell'attore ad opera di un motoveicolo poi datosi alla fuga,)si sia effettivamente verificato e che sia accaduto con le modalità rappresentate dall'attore.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ. 11946/2013).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento (fino a euro 26.000,00).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di FGVS, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10138/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli del 06/04/2021 (depositata in data 09/04/2021);
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1
8 giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 17/12/2025
Il Giudice
Dott. Valeria Conforti
9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 24219/2021 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 16/12/2025
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Vanvitelli n. 15 presso lo studio dell'avv. Angelo
Pisani che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello
- APPELLANTE
E
P. IVA: , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott.
e del Dirigente della società Dott. , elettivamente domiciliata Controparte_2 Controparte_3 in Napoli alla via Domenico Fontana n. 27/33 presso lo studio dell'avv. Francesca Vitale che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti per atto Notar di Treviso Persona_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10138/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in
1 data 06/04/2021 e depositata in cancelleria in data 09/04/2021.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 16/12/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione l'attore in epigrafe individuato conveniva in giudizio, innanzi al
Giudice di Pace di Napoli, la quale FGVS al fine di sentirla condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro di seguito descritto.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che in data 05/08/2013, alle ore 13.00 circa, mentre percorreva in qualità di pedone via Saverio Altamura, all'altezza del civico 13, veniva investito da un motoveicolo il quale, percorrendo la predetta via a velocità sostenuta e contromano, non vedeva la presenza del pedone e lo impattava. L'attore precisava altresì che il motoveicolo dopo l'impatto si allontanava repentinamente rendendo impossibile il rilevamento della targa.
Per effetto del sinistro l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura scomposta pluriframmentaria al 3° prossimale dell'ulna destra”.
Nel primo grado di giudizio si costituiva la eccependo in via preliminare Controparte_4
la nullità dell'atto di citazione nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 c.d.a. Nel merito contestava la storicità del sinistro nei termini indicati in citazione, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate lesioni e l'illecito dedotto chiedendone il rigetto in quanto infondata;
in subordine, in caso di prova del fatto storico, chiedeva applicarsi la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. 2 Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza impugnata in questa sede rigettava la domanda ritenendola non provata (cfr. sentenza primo grado: “in conclusione il giudice ritiene i testi inattendibili e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attore a fondamento della sua domanda”).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello censurando la Parte_2
valutazione operata dal primo giudice del materiale istruttorio raccolto.
Lo stesso in sostanza deduceva un error in iudicando da parte del giudice di prime cure, assumendo che i testi escussi in primo grado avessero pienamente confermato l'assunto attoreo ritenendo pertanto erroneo l'apprezzamento della prova da parte del primo giudice
(cfr. motivo di impugnazione: “errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie violazione dell'art. 2697 c.c.”).
Costituitasi in giudizio, la concludeva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare la compagnia convenuta eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla stessa verificazione del sinistro e alla sua riconducibilità a un veicolo rimasto sconosciuto, sottolineando la tardività e l'incoerenza della denuncia-querela rispetto al contenuto dell'atto di citazione al referto di pronto soccorso in uno all'assenza di qualsiasi riscontro oggettivo (rilievi, intervento delle autorità, documentazione fotografica dei luoghi), nonché la genericità e la scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali, ritenute inidonee a dimostrare la fuga del presunto veicolo pirata e l'impossibilità oggettiva di identificarlo.
Tanto premesso, il gravame è tempestivo ed ammissibile ma va respinto nel merito. La sentenza è stata pronunciata in data 09/04/2021 (non notificata) e l'atto di appello è stato notificato alla parte appellata convenuta in data 08/10/2021 nel rispetto del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c.
3 2. Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
3. Passando al merito della controversia l'appello va premesso, in punto di diritto, che si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un investimento causato da veicolo non identificato.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può 4 essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n.
18532/2007).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da motociclo (quale mezzo che interessa in questa sede) non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett.
a), della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo 1990, n. 1860).
Tento premesso, mette conto evidenziare che il Giudice di Pace ha fondato il proprio rigetto evidenziando la lacunosità e la genericità della deposizione testimoniale evidenziando che gli stessi hanno riferito una dinamica del sinistro in parte discordante con quella descritta dall'attore. Il Giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato che uno dei due testi escussi non fosse stato indicato nella denuncia/querela presentata dall'attore.
Il Tribunale condivide questa valutazione e ritiene che l'appellante non abbia assolto 5 all'onere probatorio posto a suo carico.
In primo luogo si osserva che le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 [...]
, escusse all'udienza del 03/04/2019, risultano generiche, lacunose e Tes_2 intrinsecamente contraddittorie con la narrazione fornita dall'attore nell'atto di citazione e nella denuncia-querela, non potendo pertanto costituire idonea prova del sinistro, della sua causazione da parte di un veicolo pirata e né, tantomeno, dell'impossibilità di identificare il veicolo investitore.
La teste ha riferito di aver visto un motorino che procedeva in controsenso ad alta Tes_1 velocità sul marciapiede e che poi scendendo dal marciapiede per immettersi sulla strada, proseguendo sempre in contromano, impattava l'appellante che si trovava sulla strada
(“vedevo uno scooter proveniente in contro senso, il motorino nell'immettersi sulla strada finì contro il sig. che si trovava anche lui su detta strada”). La teste però ha omesso del Parte_1
tutto di riferire le circostanze e modalità della successiva fuga del motorino omettendo qualsiasi riferimento all'omissione di soccorso da parte del conducente.
Inoltre, nulla ha riferito su eventuali manovre evasive del motorino per evitare il pedone, né se a seguito dell'urto con l'appellante il veicolo avesse sbandato, rallentato o compiuto altre evoluzioni compatibili con un impatto significativo.
La teste poi neanche ha fornito indicazioni sul motorino investitore – colore, marca, grandezza, numero di occupanti, sesso del guidatore (uomo o donna), presenza o meno del casco protettivo – dettagli che una testimone prossima ai fatti (sul marciapiede attiguo) avrebbe potuto cogliere nonostante la rapidità dell'evento, essendo stata invece in grado di ricordare le fasi antecedenti l'impatto.
La teste , dal canto suo, si è limitata a riferire una dinamica sostanzialmente Tes_2 sovrapponibile a quella già descritta dalla teste senza aggiungere alcun ulteriore Tes_1
elemento qualificante o dettaglio autonomo (“ero sul marciapiede con la sig.ra Testimone_1
e stavamo chiacchierando allorquando un motorino proveniente da detto marciapiede, in controsenso, si immetteva sulla strada investendo il sig. […] dopo l'evento accompagnammo il sig. Pt_1 al garage adiacente da lui gestito[…]”). Pt_1
In sostanza la teste si è limitata ad una mera conferma dell'investimento da parte di un motorino proveniente dal marciapiede e immessosi sulla carreggiata, priva però di specificazioni sulle condotte del conducente prima e dopo l'urto, sulle modalità della fuga 6 e sulle caratteristiche del veicolo e del guidatore.
Ad accrescere i dubbi sull'attendibilità dei testi e sulla concreta verificazione del sinistro vi un'ulteriore circostanza. Le dichiarazioni testimoniali così come il racconto del sinistro contenuto nella citazione contrastano con la dinamica riferita dall'attore medesimo nella denuncia-querela sporta il 25.10.2013 presso la Stazione Carabinieri Napoli Vomero.
Ed infatti nella denuncia-querela l'appellante aveva rappresentato che gli stava per “uscire dal parco di Via Altamura” quando uno scooter, “invece di svoltare a destra svoltava in controsenso sulla sinistra”, senza alcun cenno alla traiettoria sul marciapiede o all' immissione dalla sede pedonale sulla carreggiata, né tantomeno alla circostanza che l'attore si trovasse in strada e non sul marciapiede a causa della pulizia agli alberi (circostanza questa talaltro emersa solo nel corso delle testimonianze e mai riferita dall'attore).
Nella denuncia-querela, inoltre, l'appellante indicava espressamente i testimoni presenti sul luogo in Cammarota Paolo ed omettendo del tutto di indicare Testimone_2 Tes_1
che è stata indicata solo nel corso del procedimento di primo grado.
[...]
Anche quest'ultima evenienza appare oltremodo sospetta, considerando proprio che per quanto riferito dalle stesse ed erano insieme sul marciapiede e insieme Tes_1 Tes_2
prestarono immediato soccorso all'attore accompagnandolo al garage attiguo.
A gettare una ulteriore ombra sulle modalità di verificazione del fatto da cui sarebbero scaturite le lesioni lamentate sono le ulteriori risultanze che si ricavano dalla cartella di pronto soccorso.
In particolare nella scheda di triage (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado attore) si legge che l'attore non ha dichiarato di essere stato investito da un motorino con omissione di soccorso, ma ha riferito di una “caduta accidentale” senza alcun cenno ad una dinamica veicolare.
L'apprezzamento della credibilità e dell'attendibilità dei testi, come noto, va operato dal giudice di merito in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza delle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
7 Ebbene nel caso in esame l'intrinseca laconicità delle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria e la loro contraddittorietà rispetto alla dinamica del sinistro descritta dallo stesso attore nella denuncia-querela ed alla vicenda raccontata in ospedale sempre dall'istante rappresentano tutti dati probatori che, complessivamente considerati, non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato che l'incidente narrato in citazione
(investimento dell'attore ad opera di un motoveicolo poi datosi alla fuga,)si sia effettivamente verificato e che sia accaduto con le modalità rappresentate dall'attore.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ. 11946/2013).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento (fino a euro 26.000,00).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di FGVS, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10138/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli del 06/04/2021 (depositata in data 09/04/2021);
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1
8 giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 17/12/2025
Il Giudice
Dott. Valeria Conforti
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