Art. 23.
La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato e' stabilita in 42 ore dal 1 gennaio 1971 e in 40 ore dal 1 gennaio 1972. Nei provvedimenti delegati sara' indicata la relativa copertura.
La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato e' stabilita in 42 ore dal 1 gennaio 1971 e in 40 ore dal 1 gennaio 1972. Nei provvedimenti delegati sara' indicata la relativa copertura.