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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1242/2025, promossa in grado d'appello,
da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Gnoffo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Gela, in Via Palazzi, 84, (pec: , in forza di procura alle Email_1 liti in atti;
APPELLANTE contro
in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Schilirò, elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Milano, Via Giovanni Aurispa n. 7 (telefax:
02/58310542, pec: , in forza di procura alle liti in atti;
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1997/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
11.03.2025.
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 2.12.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, voglia così provvedere:
A. Accogliere l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, per tutte le ragioni dedotte in narrativa dell'atto di gravame e nel presente atto,
e rigettare tutte le eccezioni e le istanze proposte dalla parte appellata dinanzi a codesta
Ecc.ma Corte d'Appello in quanto infondate in fatto e diritto
B. Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale e/o obbligatorio tra e Parte_1 Controparte_1
C. Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della condanna al pagamento di euro 10.000,00, disposta in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
D. Condannare la alla restituzione in favore dell'appellante della somma di Controparte_1 euro 32.149,79 oltre interessi e rivalutazione oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo;
E. Accertare la responsabilità aggravata della ex art. 96, comma III, c.p.c., Controparte_1 con condanna della stessa, in persona del sig. , in favore della CP_2 Parte_1 di una somma da determinarsi in via equitativa sia per le ragioni esposte nel presente atto e nell'atto di appello, sia per aver costretto la odierna appellante, con colpa grave e temerarietà,
a sostenere rilevanti costi economici e organizzativi in due gradi di un giudizio svoltisi interamente dinanzi al Tribunale di Milano, con gravi ripercussioni economiche sull'attività aziendale siccome ampiamente dimostrati;
F. Revocare il capo della sentenza impugnata relativo alle spese, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento dell'opposizione rendono evidente la soccombenza dell'appellata; per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuto l'importo di € 4.300,00, oltre IVA,
CPA e spese generali a titolo di spese legali a favore della CP_1
Porre integralmente a carico della le spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio, oltre accessori di legge.
Con ogni conseguente statuizione di legge.
pagina 2 di 20 PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
GIUDICARE previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto
A) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRECLUSIVA IN RITO
1. Accertare, dichiarare e ritenere l'inammissibilità del proposto appello per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta.
B) NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse accogliere l'eccezione di inammissibilità del proposto appello per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c. formulata in via pregiudiziale e preclusiva
2. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto dei presupposti previsti dall'articolo 283 c.p.c. per tutti i motivi, pregiudiziali, procedurali e di merito di cui al presente atto.
Per l'effetto
3. condannare al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della pena Parte_1 pecuniaria prevista ex lege.
C) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse accogliere l'eccezione di inammissibilità del proposto appello per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c. formulata in via pregiudiziale e preclusiva
4. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto dei presupposti previsti dall'articolo 283 c.p.c. per tutti i motivi, pregiudiziali, procedurali e di merito di cui al presente atto.
Per l'effetto
5. condannare al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della pena Parte_1 pecuniaria prevista ex lege.
6. rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata dall'appellante in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi, pregiudiziali, procedurali e di merito di cui al presente atto.
Per l'effetto:
pagina 3 di 20
7. confermare integralmente l'impugnata sentenza per i motivi meglio spiegati nella presente comparsa di costituzione e risposta.
D) IN OGNI CASO
8. con vittoria di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria.
Si reitera l'istanza di ammissione delle prove già articolate ed eventualmente non espletate.
Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione alle istanze istruttorie di parte avversa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6766/22, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.712,55, a favore di CP_1
sulla base di due fatture, l'una di € 17.080,00 del 22.2.2022 e l'altra di € 8.540 del 7.3.2022.
[...]
L'opponente contestava l'esistenza della pretesa creditoria avanzata dalla controparte, sostenendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la società , la quale, non a caso, CP_1 fondava il proprio presunto credito esclusivamente sulle fatture azionate, emesse illegittimamente.
Aggiungeva che dalla lettura delle fatture -il cui oggetto era descritto come “saldo prestazioni di consulenza ed assistenza effettuate dalla ns. dipendente signora per vostro conto Persona_1 per cantiere c/o centrale nucleare di Biblis - Germania”- emergeva il prezzo della prestazione, senza alcuna specificazione della data in cui sarebbero state prestate la consulenza e l'assistenza ivi indicate, né vi era riferimento all'eventuale contratto tra le parti;
neppure venivano menzionati criteri per la determinazione dell'ammontare del prezzo.
Parte attrice chiedeva, dunque, di dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. A sostegno delle proprie difese l'opposta ricostruiva così i fatti:
- nei primi giorni di novembre 2021, aveva chiesto la collaborazione di Parte_1 per una potenziale commessa da subappaltare alla società polacca AR S.C., Controparte_1 scegliendo espressamente la società opposta perchè la sua dipendente Persona_1 madrelingua polacca, avrebbe potuto svolgere il ruolo di interprete e collegamento operativo con la controparte polacca. aveva accettato la proposta, autorizzando la propria dipendente Controparte_1 [...]
a svolgere le attività richieste, con l'intesa che il compenso sarebbe stato Persona_1 pagina 4 di 20 determinato solo a consuntivo, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.
Grazie all'intermediazione di il 05.01.2022, dopo circa due mesi di Persona_1 trattative, e AR S.C. avevano sottoscritto il contratto di subappalto n. Parte_1
072-2022/001, con decorrenza dall'11.01.2022;
- durante la fase preparatoria e quella successiva al contratto di subappalto, aveva Parte_1 chiesto a che la dipendente si occupasse anche di un secondo CP_1 Persona_1 incarico, consistente nel reperimento del personale e delle relative pratiche amministrative per le maestranze da destinare al cantiere di Biblis. Così, su incarico dell'opponente, Persona_1 aveva reperito 29 operatori poi effettivamente impiegati da svolgendo attività che Parte_1 comprendevano, tra l'altro, la richiesta dei codici fiscali dei lavoratori e la verifica delle loro competenze.
L'opposta sosteneva che per tali attività svolte da fino al febbraio 2022, le parti avevano CP_1 concordato, per le vie brevi, un compenso di € 21.000,00, oltre IVA, che aveva chiesto di Parte_1 pagare in due soluzioni. In esecuzione dell'accordo, il 22.02.2022 aveva emesso le due CP_1 fatture, che tuttavia, in modo del tutto inaspettato, erano state contestate da controparte.
In memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., l'opponente, a fronte delle difese avversarie, precisava di non aver mai negato di conoscere ribadiva, invece, di non aver mai avuto rapporti Persona_1 contrattuale con la società opposta e che la collaborazione con era estranea al Persona_1 rapporto lavorativo che quest'ultima intratteneva con L'opponente ricostruiva così i Controparte_1 fatti:
- , marito dell'amministratrice di aveva intrattenuto nei mesi di Persona_2 Parte_1 gennaio e febbraio 2022 rapporti meramente personali con già sua Persona_1 conoscente, e quest'ultima non aveva affatto operato quale dipendente di . Nel CP_1 dicembre 2022 le aveva chiesto informalmente se conoscesse persone in cerca di Per_2 lavoro, poiché necessitava di personale per il cantiere di Biblis. per Parte_1 Persona_1 cortesia e sulla base di conoscenze personali, aveva indicato una decina di lavoratori e aveva trasmesso i documenti necessari per la loro assunzione diretta da parte di . Nello Parte_1 svolgimento di queste attività non era mai stata citata, né coinvolta. A dimostrazione CP_1 di ciò, l'opponente produceva messaggistica whatsapp intercorsa tra e Persona_2 [...]
in cui la stessa chiedeva più volte di essere contattata al di fuori dall'orario Persona_1 lavorativo e tramite e-mail personale.
- Quanto all'asserito contratto sottoscritto con la società ARc S.C., l'opponente evidenziava pagina 5 di 20 come la copia del contratto di subappalto con ARc prodotta da controparte fosse, in realtà, solo una bozza predisposta da su proposta della stessa Parte_1 Persona_1
Quest'ultima, sempre in virtù di rapporti personali con il , aveva suggerito una possibile Per_2 collaborazione con la società polacca ARc, da lei conosciuta. tramite il Parte_1
e l'amministratrice aveva inizialmente valutato la proposta e predisposto una Per_2 Pt_2 bozza di contratto che, tuttavia, non era mai stata finalizzata, né sottoscritta. Il documento era presumibilmente rimasto nella disponibilità della e successivamente messo a Persona_1 disposizione della , la quale però non era mai stata coinvolta. CP_1
- Solo il 20.02.2022, come da messaggistica prodotta, l'amministratore di , avuta CP_1 notizia di quanto la stava facendo per aveva contattato Persona_1 Parte_1 Per_2
comunicando di aver saputo che alcuni suoi dipendenti, ancora sotto contratto, stessero
[...] andando in Germania a lavorare per lui, chiedendo di interrompere tale situazione per evitare ulteriori problemi.
- , dopo che gli aveva assicurato che il personale Persona_2 Persona_1 indicatogli non era dipendente di , aveva concluso brevemente la conversazione CP_1 tramite whastapp con l'amministratore di (“non capisco cosa stai cercando ripeto CP_1 che noi non abbiamo mancato di rispetto alla tua persona se sei convinto che ti abbiamo rubato gli operai fai pure. Mi dispiace perdere l'amicizia”).
- In risposta, nei giorni successivi MA aveva emesso le due fatture oggetto del presente giudizio, vantando un credito inesistente.
L'opposta replicava alla ricostruzione di controparte osservando come avesse, di fatto, Parte_1 ammesso che vi era stato un rapporto di collaborazione con tra il novembre 2021 Persona_1
e il febbraio 2022, nonostante il tentativo di ridurre il rapporto tra e a un mero Parte_1 CP_1 rapporto “personale” con una dipendente di quest'ultima.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di diversi testimoni.
Con sentenza n. 1997/2025, pubblicata l'11.03.2025, il Tribunale di Milano così statuiva: “Il
Tribunale di Milano Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6766/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.04.2022, che per l'effetto viene revocato;
accerta e dichiara debitrice nei confronti di per la somma Parte_1 Controparte_1 di € 10.000,00, oltre interessi;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento nei confronti di per la somma di € 10.000,00, oltre ai sensi Controparte_1
pagina 6 di 20 del 4° comma dell'art. 1284 c.c.; condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta per l'importo di € 4.300,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria) oltre Iva, CPA e spese generali”.
In sostanza, il Tribunale, accertato che aveva collaborato con e Persona_1 Parte_1 che tale collaboratrice fino alla fine di febbraio 2022 era stata dipendente di , riteneva che CP_1
l'attività da lei prestata non fosse stata svolta a titolo personale, bensì in qualità di dipendente della società opposta. Tale conclusione, secondo il Tribunale, trovava conferma nella testimonianza della stessa che aveva dichiarato di non aver svolto le proprie prestazioni a titolo personale, Persona_1 mentre la testimonianza di era ritenuta inattendibile dal primo giudice e l'utilizzo Persona_2 della mail privata da parte della signora era profilo privo di rilievo. Il Tribunale evidenziava, Per_1 altresì, che non era stata prodotta da alcuna prova del pagamento della prestazione resa da Parte_1
né risultava che la stessa fosse stata autorizzata a svolgere attività consulenziale Persona_1 per proprio conto. Concludeva, pertanto, che si fosse avvalsa della consulenza di Parte_1
. CP_1
Infine, non essendo emersi accordi sul quantum, né risultando fissata alcuna tariffa, il Tribunale stabiliva equitativamente in € 10.000,00 il compenso dovuto per la prestazione resa da a CP_1 favore di con riferimento all'attività svolta dalla signora nei mesi di Parte_1 Persona_1 gennaio e febbraio 2022.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della Controparte_1 sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 30.09.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione al
Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 01.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 2.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025. pagina 7 di 20
Col primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando una erronea e parziale valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
In particolare, la sentenza impugnata avrebbe ricostruito i fatti di causa omettendo di considerare elementi documentali e testimoniali decisivi ai fini della pronuncia. La documentazione prodotta da
– ivi incluse le conversazioni WhatsApp intercorrenti tra e Parte_1 Persona_1 Per_2
, mai contestate da controparte – dimostrava l'esistenza di rapporti esclusivamente personali tra
[...] detti soggetti, in nessun modo riconducibili alla società , mai menzionata né coinvolta nelle CP_1 comunicazioni. A titolo esemplificativo, l'appellante indica il messaggio datato 4 gennaio 2022 in cui la comunicava al “non posso parlare sono al lavoro o mi scrive su watsapp o la Persona_1 Per_2 mail ”. Email_3
Analogamente, le testimonianze rese dal , nonché dalle dipendenti di Per_2 Parte_1 Per_3
e , sarebbero state ingiustificatamente svalutate dal Tribunale, sebbene risultassero coerenti Per_4 tra loro, puntuali e pienamente sovrapponibili alla documentazione prodotta, purtroppo ignorata dal
Tribunale.
Il primo Giudice avrebbe attribuito ingiustificato rilievo alle dichiarazioni rese dai testi indicati da
– in particolare e – sebbene le stesse CP_1 Persona_1 Persona_5 Tes_1 risultassero generiche e contraddittorie;
nessuno dei testi escussi da aveva infatti descritto, CP_1 in modo chiaro e coerente, l'effettiva definizione di un accordo negoziale tra le due società, né fornito elementi circa l'esistenza del credito azionato da controparte.
Il Tribunale avrebbe pertanto fondato il proprio convincimento sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, omettendo la valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti. L'appellante chiede, dunque, che la Corte d'Appello proceda a una nuova, organica e complessiva valutazione delle risultanze probatorie, riformando integralmente la sentenza impugnata.
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e invoca la nullità della decisione, per avere riconosciuto un credito mai provato da
. CP_1
Il Tribunale avrebbe condannato al pagamento della somma di € 10.000,00, liquidata equitativamente, in favore di , senza che vi fosse una specifica domanda di parte e senza indicare i criteri CP_1 assunti per la quantificazione, omettendo di motivare sufficientemente sul punto. Inoltre, la stessa esistenza del credito vantato da non era stata provata relativamente né all'an, né al quantum; CP_1
pagina 8 di 20 il Tribunale avrebbe quindi sopperito, mediante equità, alle carenze probatorie della creditrice, pervenendo ad una quantificazione, di fatto, del tutto casuale non sorretta da alcun parametro oggettivo.
I primi due motivi - che, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente trattati - sono fondati.
ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento delle fatture n. 3/E/22 CP_1 del 22 febbraio 2022 di € 17.080,00 e n. 4/E/22 del 07 marzo 2022 di € 8.540, per la somma complessiva di € 25.712,55, recanti come causale “saldo prestazioni di consulenza ed assistenza effettuate dalla ns. dipendente signora per vostro conto per cantiere c/o centrale nucleare di Biblis - Persona_1
Germania”.
A fronte dell'opposizione di che ha sostenuto di non aver mai intrattenuto rapporti Parte_1 contrattuali con controparte, ha dedotto di essere invece stata contatta dalla stessa CP_1 Pt_1 nel novembre 2021 e ha sostenuto che quest'ultima le aveva chiesto di collaborare per una
[...] commessa da subappaltare alla società polacca AR;
in particolare avrebbe scelto Parte_1
perché la sua dipendente di madrelingua polacca, potesse fungere da CP_1 Persona_1 interprete e collegamento operativo;
a seguito dell'accettazione di , le trattative avrebbero CP_1 portato alla firma del contratto di subappalto il 5 gennaio 2022 tra e AR. Parte_1
ha dedotto, altresì, che le aveva chiesto un ulteriore servizio da far svolgere CP_1 Parte_1 alla propria dipendente relativo al reperimento e alla gestione amministrativa di Persona_1
29 lavoratori destinati al cantiere di Biblis.
Per entrambe tali attività, secondo , le parti avevano concordato informalmente un CP_1 compenso di € 21.000 oltre iva, per il quale erano state emesse le due fatture azionate nel presente giudizio.
Come noto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova del credito azionato in via monitoria grava su parte opposta, che ne chiede il pagamento.
A fondamento del proprio credito, l'opposta ha prodotto, in allegato alla sua comparsa di CP_1 costituzione, la seguente documentazione:
- il contratto di subappalto tra e AR S.C. datato 07.12.2021, non sottoscritto Parte_1 da alcuna delle parti (doc. 2 opposta);
- un elenco di 39 nominativi di lavoratori (doc. 3 opposta);
- la modulistica dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta del codice fiscale, compilata con dati di taluni lavoratori stranieri (doc. 4 opposta);
pagina 9 di 20 - la corrispondenza via mail intercorsa tra il 19.01.2022 e il 03.02.2022 tra e Persona_1
e , impiegate dell'opponente (doc. 5 opposta). Persona_6 Persona_7 Parte_1
invero, non ha contestato che abbia svolto l'attività indicata da Parte_1 Persona_1 controparte, ma ha fermamente negato di aver intrattenuto, per la vicenda per cui è causa, alcun rapporto contrattuale con la società opposta.
In particolare, a conferma della propria ricostruzione della vicenda per cui è causa, l'opponente ha invocato i messaggi intercorsi tra le parti, che, prodotti in giudizio, non sono mai stati contestati da controparte.
Ritiene la Corte che la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante trovi, effettivamente, conferma negli elementi probatori raccolti e che non abbia fornito prova dell'esistenza di un rapporto CP_1 contrattuale con con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico Parte_1 circa l'esistenza del credito azionato.
A differenza di quanto sostenuto dall'opposta, infatti, dalla documentazione in atti emerge che la società era venuta a conoscenza dell'attività che stava già CP_1 Persona_1 svolgendo, di sua iniziativa, per soltanto alla fine di febbraio 2022. Infatti: Parte_1
- è emerso, come primo contatto tra le due società, che General Manager di Persona_5
, in data 20.2.2022 aveva scritto al di “Buon pomeriggio CP_1 Per_2 Parte_1
non so cosa stia succedendo ma sto continuando a scoprire ogni giorno che miei Per_2 dipendenti che erano ancora alcuni sotto contratto stanno venendo in Germania a lavorare con te. Io non voglio litigare ma so bene chi ti sta girando i contatti e ti pregherei di voler smettere per non farmi andare oltre per altre vie ti ringrazio” (cfr allegati alla memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. dell'opponente, nominati “messaggi watsapp ”, riportanti gli screenshot della Persona_5 messaggistica Whatsapp intercorsa tra e ); Persona_2 Persona_5
- in pari data il inoltrava a il messaggio di cui sopra, ricevuto da Per_2 Persona_1
chiedendole “Ciao AT così mi ha scritto nanny. Cosa gli dico? O non gli Persona_8 risponde proprio” (cfr screenshot della messaggistica Whatsapp intercorsa tra Per_2
e allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. dell'opponente con
[...] Persona_1 nominazione “messaggi watsapp AT vecchio numero”);
- rispondeva lo stesso giorno a : “Non rispondere proprio non sa Persona_1 Per_2 niente sta bleffando. Avevo avvisato che mi porterò via i dipendenti ma da venerdì sera che ho consegnato le chiavi del ufficio non poteva succedere niente. E arrabbiato con te per Parte_3 ma io non c'entro niente. Ha torto, si è comportato da schifo e mi hanno chiesto ieri mattina di tornare. La gente che ti ho passato non ha mai lavorato con lui. Tranquillo”. pagina 10 di 20 - il giorno seguente, in data 21 febbraio 2022, il General Manager di scriveva CP_1 nuovamente al : visto che mi hai detto che quello che fa non ti Per_2 Per_2 Persona_9 interessa ti consiglio però di andare a vederti tutte le mail partite dai tuoi uffici poi vediamo se ti interessa. Ad ogni modo mi sto muovendo x le mie vie Buona serata”.
Subito il rispondeva di non avergli sottratto dei dipendenti: “Non capisco cosa stai Per_2 cercando ripeto che noi non abbiamo mancato di rispetto alla tua persona se sei convinto che ti abbiamo rubato gli operai fai pure. Mi dispiace perdere l'amicizia. […] lo personalmente non mi occupo di personale chiedo al limite disponibilità ma altri si occupano, forse Si è resa disponibile a dare assistenza a personale libero che era a casa.”.
- replicava in pari data che avrebbe richiesto il pagamento dell'attività svolta, di cui era Per_5 appena venuto a conoscenza: “Ok prendo atto di quanto da te scritto e domani provvedo a inviarti la fattura per le ore che ha impiegato per la assistenza compreso anche il costo del mio personale che ti ha inviato. Grazie”. Il rispondeva ancora una volta confermando l'assenza di Per_2 preventivi accordi tra le società: “è stato chiesto un favore di persone disponibili non vostre quindi non so di cosa parli”.
- Seguiva il giorno successivo, in data 22.2.2022, l'emissione della prima fattura di e, CP_1
a stretto giro, in data 7.3.2022, veniva predisposta la seconda.
Parte opposta nei suoi atti difensivi non ha mai contestato l'esistenza, il contenuto e la provenienza di questi messaggi. Segnatamente, parte opponente ne aveva dedotto il contenuto in memoria ex art. 183, n. 1, cpc e li aveva prodotti nella memoria ex art. 183, n. 2, cpc. Parte opposta non ne aveva trattato nella propria seconda memoria ex art. 183, mentre li aveva menzionati nella terza memoria ex art. 183 cpc, senza contestarli e limitandosi a rappresentarne una valenza probatoria diversa da quella invocata da controparte;
l'opposta, in particolare, assumeva che dalla lettura dei messaggi sarebbe emerso che vi erano effettivamente stati contatti tra le parti in causa relativamente alla fornitura e segnalazione di personale, che vi era stato al limite il tentativo di di ottenere una Persona_1 duplicazione del proprio compenso e che parte opposta aveva chiesto ad di cessare ogni Parte_1 attività di concorrenza sleale.
Invero, rileva la Corte che dalla lettura dei messaggi sopra riportati risulta chiaramente che era venuta a conoscenza dell'attività svolta dalla soltanto il 20 febbraio 2022 CP_1 Persona_1
e che solo in tale data avevano inizio i contatti tra le due società relativi alla vicenda per cui è causa.
Altrettanto evidente è che appreso di quanto la stava facendo per CP_1 Persona_1 Pt_1
aveva manifestato vivo disappunto per quanto accaduto, tanto che aveva contestato alla
[...] controparte di averle sottratto dei lavoratori, lamentando una concorrenza sleale. pagina 11 di 20 Del resto, questa accusa è ribadita dall'opposta anche nella sua terza memoria ex art. 183 cpc, in cui scrive: ha posto in essere nei confronti di attività di concorrenza Parte_1 Controparte_1 sleale e storno di dipendenti. In relazione a detto ultimo aspetto, l'odierna conchiudente riserva ogni e qualunque azione”.
La Corte constata che, così argomentando, parte opposta non si avvede della contraddizione evidente in cui cade.
Nella propria comparsa di costituzione, aveva infatti dedotto che tra le due società fosse CP_1 intervenuto un accordo negoziale in forza del quale avrebbe dovuto occuparsi anche Persona_1 del reperimento del personale e delle connesse incombenze burocratiche, sia preliminari sia successive all'assunzione diretta, da parte di , delle maestranze da destinare al cantiere di Biblis. Al Parte_1 punto 7 della comparsa di costituzione di parte opposta difatti si legge: “l'opponente chiese a la disponibilità della Signora ad occuparsi anche del Controparte_1 Persona_1 reperimento e delle incombenze burocratiche propedeutiche e successive all'assunzione diretta da parte di di maestranze da destinare al cantiere di Biblis”. Parte_1
Nel messaggio del 20.2.2022 il General Manager di contesta lo storno di dipendente da CP_1 parte di assumendo di sapere anche chi stava operando in tal senso. Il riferimento è Parte_1 evidentemente alla propria dipendente che era in rotta col proprio datore di lavoro, Persona_1 tanto che aveva rassegnato le proprie dimissioni, come si evince dal tenore dei messaggi sopra riportati, che la stessa ha confermato in sede testimoniale. Non a caso il ha immediatamente inoltrato il Per_2 messaggio di alla signora che, cercando di rassicurare chiariva che il Persona_5 Per_1 Parte_1 suo capo nulla sapeva, che stava bleffando, e che comunque i lavoratori che aveva reperito per Pt_1 non erano dipendenti di . Quest'ultima nel messaggio del 20.2.2022 dimostra che solo
[...] CP_1 in quel momento era venuta a conoscenza del fatto che la stava procurando personale a Persona_1
e tale attività della sua dipendente dall'essere oggetto di accordi tra le due società- Parte_1 CP_3 aveva determinato una reazione piccata del suo General Manager, che intimava a di Parte_1 interrompere lo storno di dipendenti in atto.
Le due ricostruzioni prospettate da parte opposta – per cui, da un lato, la dipendente sarebbe Per_1 stata incaricata del reperimento delle maestranze per nell'ambito del rapporto contrattuale Parte_1 tra le due società dedotto in giudizio e, dall'altro, sarebbe invece avvenuto un illegittimo storno di personale di da parte di , per il quale la prima si riserva ogni azione risarcitoria CP_1 Parte_1
– risultano logicamente incompatibili tra loro e dimostrano la mala fede di . CP_1
Già tale circostanza è idonea a rilevare l'infondatezza delle tesi di parte opposta e l'insussistenza del rapporto contrattuale e del credito dedotti in giudizio da . CP_1
pagina 12 di 20 Sussistono, peraltro, ulteriori elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra e , che si andranno ad illustrare. Parte_1 CP_1
In primo luogo i messaggi di inviati a nel gennaio 2022 Persona_1 Persona_2
-prima che scoprisse la collaborazione in corso tra la propria dipendente e controparte- CP_1 dimostrano che la stessa svolgeva la propria attività a favore di al di fuori dell'orario Parte_1 di lavoro; infatti nei messaggi allegati alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. dell'opponente -sotto la dicitura “messaggi WatsApp AT vecchio numero” si legge quanto segue: in data 4 gennaio 2022, alle ore 09:33, la signora scriveva “non posso parlare sono al lavoro o mi scrive su WhatsApp o la Per_1 mail privata ”; in data 05 gennaio 2022, alle ore 14:06, “Non rispondo perché Email_4 sto lavorando” e, alle ore 14:10, “Dopo alle 17 ti chiamo”; in data 10 gennaio 2022, alle ore 15:25: “Ti chiamo quando esco dal ufficio”.
Si osserva che sentita in qualità di teste, ha confermato i messaggi in esame. Il Persona_1 teste collega di ha riferito che l'orario lavorativo di presso Testimone_2 Persona_1 Per_1
terminava alle ore 17 (“la signora lavorava in ufficio dalle 8 alle 17, con una piccola CP_1 Per_1 pausa quando andava a prendere la figlia scuola”), per cui anche sotto tale profilo è certo che il rinvio dei contatti con a dopo le ore 17.00 stava ad indicare che gli stessi dovevano svolgersi al di Parte_1 fuori dell'orario di lavoro, circostanza chiaramente priva di senso nel caso in cui la signora fosse Per_1 stata incaricata da di lavorare per CP_1 Parte_1
In secondo luogo deve rilevarsi che dalla corrispondenza e-mail tra e le Persona_1 dipendenti di e -prodotta dall'opposta sub doc. Parte_1 Persona_6 Persona_7
5 della comparsa di risposta- si evince che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato da
[...] era, effettivamente, solo il suo indirizzo privato e mai l'indirizzo aziendale, come da Persona_1 lei espressamente richiesto nel menzionato messaggio con il (“non posso parlare sono al lavoro Per_2
o mi scrive su WhatsApp o la mail privata ”). Email_4
Inoltre nella medesima corrispondenza e-mail, che consta di plurimi messaggi tra da una parte Per_1
Per_ e e dall'altra, mai è menzionata la società Per_7 CP_1
Più in generale non è stato prodotto alcun documento in cui figuri la società prima CP_1 dell'emissione delle due fatture azionate in giudizio. Non risulta, infatti, da alcun elemento di causa che, nel periodo compreso tra novembre 2021 e febbraio 2022, esistesse un qualche documento scritto riconducibile a : non solo difettava un contratto scritto tra le due società, ma neanche è CP_1 riscontrabile alcuna corrispondenza, e-mail, bozza o altro documento idoneo a dimostrare il coinvolgimento di nella collaborazione con prima del 20.2.2022. CP_1 Parte_1
pagina 13 di 20 A conferma dell'assenza di rapporti contrattuali tra le due società, assumono, infine, particolare rilievo le risultanze delle prove testimoniali assunte.
In primo luogo, le testimoni e , impiegate presso Persona_6 Persona_7 Pt_1
– della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – hanno confermato le e-mail prodotte, scambiate
[...] tra loro e (doc. 5 della comparsa di costituzione dell'opposta), ma entrambe hanno Persona_1 dichiarato di non conoscere affatto , che non era mai stata menzionata nel corso dei rapporti CP_1
e degli scambi intercorsi con la signora . Hanno inoltre evidenziato che quest'ultima aveva scritto Per_1 loro utilizzando sempre un indirizzo di posta elettronica privato.
In secondo luogo, è emersa l'ambiguità dell'atteggiamento tenuto da nonché Persona_1 la contraddittorietà della sua stessa deposizione. Per valutare l'attendibilità del teste in esame è opportuno richiamare i messaggi in atti. Come risulta dalla messaggistica prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., “messaggi WatsApp AT vecchio numero”, la in data 20 febbraio Persona_1
2022, alle ore 17:30, rispondeva al in relazione alle richieste di chiarimenti concernenti la Per_2 comparsa di scrivendo: “Non rispondere proprio non sa niente sta bleffando. Avevo Persona_5 avvisato che mi porterò via i dipendenti ma da venerdì sera che ho consegnato le chiavi del ufficio non poteva succedere niente . E arrabbiato con te per ma io non c'entro niente. Ha torto, si è Parte_3 comportato da schifo e mi hanno chiesto ieri mattina di tornare. La gente che ti ho passato non ha mai lavorato con lui. Tranquillo”; poco dopo, alle ore 18:03 aggiungeva: “Scusami stavo pensando. Non rispondere proprio il personale che ti ho girato e di mio amico può andare dal avvocato in Pt_4
Tribunale. lo ho come testimone e la gente non ha mai lavorato con lui. Che schifo che fa per Pt_4 farmi tornare a lavorare da lui. Pensa che mi spavento”. Da tali messaggi emergeva che la signora Per_1 era dimissionaria e chiaramente in conflitto col proprio datore di lavoro. Le dimissioni della stessa emergono anche dal messaggio inviato da a in data 19.2.2022 dal nuovo numero di Per_1 Per_2 cellulare: sono AT è questo è il mio nuovo numero di telefono. mi Persona_11 Per_12 hanno bloccato visto che mi sono licenziata. Per favore aggiorna le ragazze del tuo ufficio” (cfr mem.
183 n. 2 cpc opponente). Anche il messaggio in esame, nella misura in cui chiede di far avere alle Per_1 ragazze dell'ufficio di il suo numero di telefono -e il riferimento deve intendersi con ogni Parte_1
Per_ probabilità alle impiegate e dimostra che la collaborazione della signora con Per_7 Per_1
l'appellante era indipendente da . CP_1
Nei messaggi dei mesi successivi si registra un netto cambiamento di atteggiamento della signora verso (cfr “messaggi WatsApp AT nuovo numero”, pure allegati alla memoria ex Per_1 Parte_1 art. 183 n. 2 c.p.c. dell'opponente). Il 18 ottobre 2022, alle ore 17:55, il inoltrava alla Per_2 un messaggio proveniente dal di lei “capo” del seguente tenore: “Buongiorno capo ti sto Persona_1
pagina 14 di 20 cercando ancora diverse volte ma non capisco perché non mi rispondi proprio. lo volevo spiegarti in ufficio che sto aiutando solo x sapere i clienti e i lavori che hanno e chi hanno in cantiere come Per_2 dipendenti. Ti mando foglio presenze in Germania x farti capire che ho conoscenze in giro e poi ti farò avere altri documenti Ti chiedo scusa ma per favore incontriamoci e parliamo solo tu ed io. Ti ho difeso sempre davanti a tutti non è giusto che non mi parli più scusa ancora. Non faccio più niente senza tue direttive. Buona giornata. Con tutti i documenti che ti ho già inviato comunque puoi già muoverti x le vie che sappiamo...”. Il accompagnava tale inoltro con la richiesta di spiegazioni: “Ciao beata Per_2 cosa vuole dire questo ti sei presentata da amica per aiutarmi e poi il tuo capo mi gira intorno vocali brava”. La rispondeva al il giorno seguente, il 19 ottobre 2022, nei seguenti Persona_1 Per_2 termini: “Ciò che ti ha mandato lui non mi interessa proprio. Sto aspettando pagamento della fattura altrimenti sono costretta andare via legale”.
Dalla lettura dei messaggi in esame risulta evidente che era intervenuto un riavvicinamento tra la signora e , cui era conseguito un mutamento del suo atteggiamento nei confronti di Per_1 CP_1
Al contempo dai messaggi si evince che non era a conoscenza dell'attività Parte_1 CP_1 svolta dalla per l'opponente prima del 20.2.2022. Persona_1
Tra l'altro il riferimento alla richiesta di pagamento della fattura, tenuto conto che la signora Per_1 non era più dipendente di da marzo 2022, riscontra quanto allegato da circa il CP_1 Parte_1 fatto che quest'ultima, per la medesima collaborazione con la aveva ricevuto plurime Persona_1 richieste di pagamento. In particolare, nella propria seconda memoria ex art. 183, n 2, cpc, l'opponente scriveva: “Per completezza espositiva, riteniamo importante rappresentare, anche in questa sede,
l'evolversi della vicenda dopo il deposito della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo […]
Pertanto, per la stessa attivita' di consulenza dal mese di febbraio del 2022 sono state avanzate alla richieste di denaro, attraverso l'emissione di fatture assurde e con importi esagerati, Parte_1 dalla dalla H e R Poland Sp. Z.O.O e poi, anche dalla stessa signora (per CP_1 Per_1 conto di altra sconosciuta societa'). La documentazione citata e' stata gia' consegnata alle autorita' competenti per gli accertamenti del caso stante l'evidente sussistenza di profili penalmente rilevanti”.
E' in atti la querela sporta da per i fatti in esame. Parte_1
In tale contesto, la posizione della appare decisamente ambigua e le sue dichiarazioni Persona_1 devono ritenersi inattendibili, oltre che intrinsecamente contraddittorie. Da un lato, infatti la teste - rispondendo sui capitoli di prova dell'opposta- ha riferito dell'esistenza di rapporti negoziali tra le due società; dall'altro, nella stessa deposizione ha ammesso espressamente che le iniziative assunte erano frutto di scelte personali e non risultavano sorrette da alcun accordo tra ed (cfr CP_1 Parte_1 mem. istruttoria opponente: – cap. r)“Vero o no, che le persone da lei indicate al sig. , Persona_2
pagina 15 di 20 da impiegare presso il cantiere di Biblis, in Germania, non lavoravano per la ma Controparte_1 erano persone di sua conoscenza in cerca di lavoro”«Confermo».– cap. s)“Vero o no, che nessun accordo è stato mai formalizzato tra ed avente ad oggetto la sua attività di CP_1 Parte_1 consulenza nei confronti di ”«Confermo. Tra di loro non vi era alcun accordo, ma io Parte_1 mi ero messa d'accordo».– cap. w)“Vero o no, che il predetto contratto non è stato redatto in nome e per conto di che è assolutamente estranea rispetto ai rapporti personali intercorsi Controparte_1 con il sig. ?”«È vero».) Persona_2
Nel loro complesso, tali dichiarazioni –tra loro incoerenti e in contrasto con la documentazione prodotta– non supportano adeguatamente la tesi di un rapporto negoziale tra le due società prima del
20.2.2022.
Continuando la disamina delle testimonianze svolte, deve rilevarsi che, se da un lato Per_2
può qualificarsi come teste portatore di un interesse nella vicenda, in quanto marito del legale
[...] rappresentante di nonché protagonista dei messaggi citati, altrettanto può dirsi per il teste Parte_1
. Quest'ultimo, infatti, è il padre del legale rappresentante di , Persona_5 CP_1 CP_2 riveste il ruolo di General Manager di detta società ed è autore dei messaggi prodotti dall'opponente e mai contestati dall'opposta nei suoi atti difensivi (cfr. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. “messaggi WatsApp
). Nonostante abbia confermato il proprio biglietto da visita, in cui figura il numero di Persona_5 telefono da cui provengono i messaggi allo stesso attribuiti, e abbia anche ammesso che detto numero corrisponde a un cellulare aziendale, il sig. ha negato in sede testimoniale la paternità dei Per_5 messaggi, affermando di non essere in grado di scrivere in lingua italiana. Tale disconoscimento si pone, tuttavia, in contrasto sia con la stessa linea difensiva di parte opposta -che non ha mai contestato, neppure in sede di gravame, l'autenticità, la provenienza e il contenuto dei predetti messaggi- sia con il riconoscimento dei messaggi operato dalla stessa La testimonianza di deve, Persona_1 Persona_5 dunque, ritenersi inattendibile, sia per il ruolo rivestito dallo stesso nella società -si badi che lo Per_1 chiama “capo”- sia per i messaggi in discussione artatamente disconosciuti.
Ulteriori significativi profili di opacità emergono dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di . Quest'ultimo, infatti, non è stato CP_1 CP_2 in grado di riferire neppure una circostanza concreta relativamente al rapporto negoziale per cui è causa;
non ha saputo indicare contatti, telefonate, incontri o accordi intercorsi con l'opponente, e si è limitato ad attribuire alla dipendente l'intera gestione del rapporto e perfino la definizione del Persona_1 corrispettivo: – cap. d)“Vero o no, che non vi sono mai state trattative per le vie brevi tra Parte_1
e la aventi ad oggetto prestazioni di consulenza da parte della vostra dipendente
[...] CP_1
Se si, potrebbe meglio spiegare come si sarebbero svolte le predette trattative e Persona_1
pagina 16 di 20 tra chi?”«Falso, le trattative ci sono state, ma non conosco i dettagli perché la signora è molto Per_1 autonoma ed ha sempre avuto un potere decisionale e per il reparto elettrostrumentale lei aveva autonomia». Cap. f) f)”Vero o no, sig. , che nella qualita' di amministratore pro tempore CP_2 della , non ha mai avuto interlocuzioni con l'amministratore della , CP_1 Parte_1 sig.ra ?” “confermo. Non ho mai avuto rapporti diretti”. Cap. g) g) “Vero o no, che Parte_2 nessuna proposta di preventivo a firma della , in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, e' stata mai formalizzata alla , di cui Lei e' l'amministratore? “non lo so. Se CP_1 ne è occupava la signora . Cap. h) “Vero o no, che non e' mai stato formalizzato e/o stipulato Per_1 alcun contratto tra e , avente ad oggetto l'attivita' di consulenza ed Parte_1 CP_1 assistenza che avrebbe dovuto prestare la signora a favore della Persona_1 Parte_1 per i cantieri di Biblis in Germania?” “non lo so”.
Significativo appare che il legale rappresentante di , nel tentativo di attribuire ogni CP_1 aspetto della vicenda alla signora per giustificare la sua mancanza di contatti con e la Per_1 Parte_1 sua incapacità di riferire alcunché in ordine al rapporto negoziale in oggetto, si è spinto ad attribuire a quest'ultima anche la trattativa e la definizione del prezzo della consulenza offerta alla società opponente.
Tale aspetto, di rilievo certo non secondario, è stato tuttavia apertamente sconfessato dalla che nella sua testimonianza ha negato di avere conoscenza della determinazione del Persona_1 prezzo, dichiarando di non occuparsi di aspetti economici. Così infatti dichiarava – Persona_1 cap. 8)“Vero che le parti decisero che il corrispettivo della prestazione di consulenza di cui ai precedenti capitoli di prova numero 3 e numero 4 sarebbe stato definito a consuntivo delle prestazioni rese dalla
Signora a favore di « Non lo so. Non mi occupavo della parte Persona_1 Parte_1 finanziaria.»
Da ultimo, il teste di parte opposta dipendente di ed ex collega della Testimone_2 CP_1
si è limitato sostanzialmente a riferire circostanze apprese per il tramite di Persona_1 Persona_5
o della stessa non avendo una propria conoscenza diretta degli accadimenti. Le sue Persona_1 dichiarazioni, pertanto, non aggiungono elementi significativi a quanto già ripercorso, rivestendo un valore probatorio pressoché nullo.
In definitiva, parte opposta non ha fornito prova dell'esistenza di un rapporto negoziale con l'opponente, da cui sia scaturito il credito vantato.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere integralmente riformata, mancando la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
In conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado, l'opposta dovrà restituire quanto già incamerato in forza della pronuncia del Tribunale. pagina 17 di 20 Col terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma tre, c.p.c. di , ritenendo CP_1 insussistenti i relativi presupposti. L'appellante rappresenta che avrebbe consapevolmente CP_1 introdotto una domanda infondata, pur conoscendo l'inesistenza del credito e di qualsiasi rapporto negoziale tra le due società, come agevolmente desumibile dalla messaggistica WhatsApp versata in atti e mai contestata. Ciò denoterebbe la malafede della controparte, integrando quantomeno colpa grave e fondando la temerarietà della lite.
Il motivo è fondato.
La domanda di condanna ex art. 96, comma tre, c.p.c. formulata da parte convenuta merita, infatti, accoglimento.
Si osserva sul punto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018; Cass. n. 19948 del 12.7.2023).
Nel caso di specie, come sopra illustrato, era venuta a conoscenza dell'attività che stava CP_1 svolgendo soltanto alla fine del febbraio 2022 e aveva contestato Parte_5 Parte_1 alla controparte di averle sottratto dei lavoratori, lamentando una concorrenza sleale da parte dell'opponente. Quindi, cambiando versione dei fatti, ha rivendicato come alla stessa riferibile l'operato della propria dipendente infedele, letteralmente inventandosi un rapporto contrattuale inesistente tra e nella piena consapevolezza dell'infondatezza di quanto rappresentato e in CP_1 Parte_1 palese malafede. Sostenendo artatamente che vi erano stati accordi negoziali tra le due società, ha sostenuto in giudizio che la propria dipendente sarebbe stata incaricata del Persona_1 reperimento delle maestranze richieste da per cui chiedeva il pagamento dell'asserito Parte_1 servizio prestato a controparte tramite detta dipendente (cfr. punto 7 comparsa di costituzione). pagina 18 di 20 La manifesta mala fede della società appellata e la temerarietà l'azione dalla stessa proposta giustificano l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, cpc, con il riconoscimento in via equitativa all'appellante di una somma pari alla metà delle spese legali riconosciute alla stessa per i due gradi di giudizio, senza gli accessori di legge (cfr Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio
2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, dalla data della presente sentenza al saldo.
SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello proposto determina una riforma della sentenza di primo grado, che comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di cassazione ha statuito che il Giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Nel caso di specie l'esito del giudizio registra la soccombenza di che, pertanto, ex Controparte_1 art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm Parte_1
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione, euro
1.701,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, Parte_1 come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. pagina 19 di 20 A tali statuizioni, come illustrato in risposta al terzo motivo di appello, deve aggiungersi la condanna dell'appellata ex art. 96, comma terzo, cpc al pagamento della metà delle somme sopra liquidate per i due gradi di giudizio, esclusi gli accessori di legge, e dunque deve essere condannata al CP_1 pagamento dell'ulteriore importo di euro 4.521,50, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (5.077,00 più 3.966,00, diviso due).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1997/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano pubblicata in data 11.03.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma integrale della sentenza di primo grado, così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento svolta da contro per l'effetto CP_1 Parte_1 condanna a restituire a quanto da quest'ultima versato in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
2. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 di primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
3. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
4. condanna a pagare a favore di ai sensi dell'art. 96, comma Controparte_1 Parte_1 terzo, c.p.c. la somma di euro 4.521,50, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dalla presente sentenza al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Gavardi, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1242/2025, promossa in grado d'appello,
da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Gnoffo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Gela, in Via Palazzi, 84, (pec: , in forza di procura alle Email_1 liti in atti;
APPELLANTE contro
in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Schilirò, elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Milano, Via Giovanni Aurispa n. 7 (telefax:
02/58310542, pec: , in forza di procura alle liti in atti;
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1997/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
11.03.2025.
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 2.12.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, voglia così provvedere:
A. Accogliere l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, per tutte le ragioni dedotte in narrativa dell'atto di gravame e nel presente atto,
e rigettare tutte le eccezioni e le istanze proposte dalla parte appellata dinanzi a codesta
Ecc.ma Corte d'Appello in quanto infondate in fatto e diritto
B. Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale e/o obbligatorio tra e Parte_1 Controparte_1
C. Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della condanna al pagamento di euro 10.000,00, disposta in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
D. Condannare la alla restituzione in favore dell'appellante della somma di Controparte_1 euro 32.149,79 oltre interessi e rivalutazione oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo;
E. Accertare la responsabilità aggravata della ex art. 96, comma III, c.p.c., Controparte_1 con condanna della stessa, in persona del sig. , in favore della CP_2 Parte_1 di una somma da determinarsi in via equitativa sia per le ragioni esposte nel presente atto e nell'atto di appello, sia per aver costretto la odierna appellante, con colpa grave e temerarietà,
a sostenere rilevanti costi economici e organizzativi in due gradi di un giudizio svoltisi interamente dinanzi al Tribunale di Milano, con gravi ripercussioni economiche sull'attività aziendale siccome ampiamente dimostrati;
F. Revocare il capo della sentenza impugnata relativo alle spese, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento dell'opposizione rendono evidente la soccombenza dell'appellata; per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuto l'importo di € 4.300,00, oltre IVA,
CPA e spese generali a titolo di spese legali a favore della CP_1
Porre integralmente a carico della le spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio, oltre accessori di legge.
Con ogni conseguente statuizione di legge.
pagina 2 di 20 PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
GIUDICARE previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto
A) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRECLUSIVA IN RITO
1. Accertare, dichiarare e ritenere l'inammissibilità del proposto appello per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta.
B) NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse accogliere l'eccezione di inammissibilità del proposto appello per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c. formulata in via pregiudiziale e preclusiva
2. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto dei presupposti previsti dall'articolo 283 c.p.c. per tutti i motivi, pregiudiziali, procedurali e di merito di cui al presente atto.
Per l'effetto
3. condannare al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della pena Parte_1 pecuniaria prevista ex lege.
C) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse accogliere l'eccezione di inammissibilità del proposto appello per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c. formulata in via pregiudiziale e preclusiva
4. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto dei presupposti previsti dall'articolo 283 c.p.c. per tutti i motivi, pregiudiziali, procedurali e di merito di cui al presente atto.
Per l'effetto
5. condannare al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della pena Parte_1 pecuniaria prevista ex lege.
6. rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata dall'appellante in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi, pregiudiziali, procedurali e di merito di cui al presente atto.
Per l'effetto:
pagina 3 di 20
7. confermare integralmente l'impugnata sentenza per i motivi meglio spiegati nella presente comparsa di costituzione e risposta.
D) IN OGNI CASO
8. con vittoria di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria.
Si reitera l'istanza di ammissione delle prove già articolate ed eventualmente non espletate.
Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione alle istanze istruttorie di parte avversa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6766/22, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.712,55, a favore di CP_1
sulla base di due fatture, l'una di € 17.080,00 del 22.2.2022 e l'altra di € 8.540 del 7.3.2022.
[...]
L'opponente contestava l'esistenza della pretesa creditoria avanzata dalla controparte, sostenendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la società , la quale, non a caso, CP_1 fondava il proprio presunto credito esclusivamente sulle fatture azionate, emesse illegittimamente.
Aggiungeva che dalla lettura delle fatture -il cui oggetto era descritto come “saldo prestazioni di consulenza ed assistenza effettuate dalla ns. dipendente signora per vostro conto Persona_1 per cantiere c/o centrale nucleare di Biblis - Germania”- emergeva il prezzo della prestazione, senza alcuna specificazione della data in cui sarebbero state prestate la consulenza e l'assistenza ivi indicate, né vi era riferimento all'eventuale contratto tra le parti;
neppure venivano menzionati criteri per la determinazione dell'ammontare del prezzo.
Parte attrice chiedeva, dunque, di dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. A sostegno delle proprie difese l'opposta ricostruiva così i fatti:
- nei primi giorni di novembre 2021, aveva chiesto la collaborazione di Parte_1 per una potenziale commessa da subappaltare alla società polacca AR S.C., Controparte_1 scegliendo espressamente la società opposta perchè la sua dipendente Persona_1 madrelingua polacca, avrebbe potuto svolgere il ruolo di interprete e collegamento operativo con la controparte polacca. aveva accettato la proposta, autorizzando la propria dipendente Controparte_1 [...]
a svolgere le attività richieste, con l'intesa che il compenso sarebbe stato Persona_1 pagina 4 di 20 determinato solo a consuntivo, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.
Grazie all'intermediazione di il 05.01.2022, dopo circa due mesi di Persona_1 trattative, e AR S.C. avevano sottoscritto il contratto di subappalto n. Parte_1
072-2022/001, con decorrenza dall'11.01.2022;
- durante la fase preparatoria e quella successiva al contratto di subappalto, aveva Parte_1 chiesto a che la dipendente si occupasse anche di un secondo CP_1 Persona_1 incarico, consistente nel reperimento del personale e delle relative pratiche amministrative per le maestranze da destinare al cantiere di Biblis. Così, su incarico dell'opponente, Persona_1 aveva reperito 29 operatori poi effettivamente impiegati da svolgendo attività che Parte_1 comprendevano, tra l'altro, la richiesta dei codici fiscali dei lavoratori e la verifica delle loro competenze.
L'opposta sosteneva che per tali attività svolte da fino al febbraio 2022, le parti avevano CP_1 concordato, per le vie brevi, un compenso di € 21.000,00, oltre IVA, che aveva chiesto di Parte_1 pagare in due soluzioni. In esecuzione dell'accordo, il 22.02.2022 aveva emesso le due CP_1 fatture, che tuttavia, in modo del tutto inaspettato, erano state contestate da controparte.
In memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., l'opponente, a fronte delle difese avversarie, precisava di non aver mai negato di conoscere ribadiva, invece, di non aver mai avuto rapporti Persona_1 contrattuale con la società opposta e che la collaborazione con era estranea al Persona_1 rapporto lavorativo che quest'ultima intratteneva con L'opponente ricostruiva così i Controparte_1 fatti:
- , marito dell'amministratrice di aveva intrattenuto nei mesi di Persona_2 Parte_1 gennaio e febbraio 2022 rapporti meramente personali con già sua Persona_1 conoscente, e quest'ultima non aveva affatto operato quale dipendente di . Nel CP_1 dicembre 2022 le aveva chiesto informalmente se conoscesse persone in cerca di Per_2 lavoro, poiché necessitava di personale per il cantiere di Biblis. per Parte_1 Persona_1 cortesia e sulla base di conoscenze personali, aveva indicato una decina di lavoratori e aveva trasmesso i documenti necessari per la loro assunzione diretta da parte di . Nello Parte_1 svolgimento di queste attività non era mai stata citata, né coinvolta. A dimostrazione CP_1 di ciò, l'opponente produceva messaggistica whatsapp intercorsa tra e Persona_2 [...]
in cui la stessa chiedeva più volte di essere contattata al di fuori dall'orario Persona_1 lavorativo e tramite e-mail personale.
- Quanto all'asserito contratto sottoscritto con la società ARc S.C., l'opponente evidenziava pagina 5 di 20 come la copia del contratto di subappalto con ARc prodotta da controparte fosse, in realtà, solo una bozza predisposta da su proposta della stessa Parte_1 Persona_1
Quest'ultima, sempre in virtù di rapporti personali con il , aveva suggerito una possibile Per_2 collaborazione con la società polacca ARc, da lei conosciuta. tramite il Parte_1
e l'amministratrice aveva inizialmente valutato la proposta e predisposto una Per_2 Pt_2 bozza di contratto che, tuttavia, non era mai stata finalizzata, né sottoscritta. Il documento era presumibilmente rimasto nella disponibilità della e successivamente messo a Persona_1 disposizione della , la quale però non era mai stata coinvolta. CP_1
- Solo il 20.02.2022, come da messaggistica prodotta, l'amministratore di , avuta CP_1 notizia di quanto la stava facendo per aveva contattato Persona_1 Parte_1 Per_2
comunicando di aver saputo che alcuni suoi dipendenti, ancora sotto contratto, stessero
[...] andando in Germania a lavorare per lui, chiedendo di interrompere tale situazione per evitare ulteriori problemi.
- , dopo che gli aveva assicurato che il personale Persona_2 Persona_1 indicatogli non era dipendente di , aveva concluso brevemente la conversazione CP_1 tramite whastapp con l'amministratore di (“non capisco cosa stai cercando ripeto CP_1 che noi non abbiamo mancato di rispetto alla tua persona se sei convinto che ti abbiamo rubato gli operai fai pure. Mi dispiace perdere l'amicizia”).
- In risposta, nei giorni successivi MA aveva emesso le due fatture oggetto del presente giudizio, vantando un credito inesistente.
L'opposta replicava alla ricostruzione di controparte osservando come avesse, di fatto, Parte_1 ammesso che vi era stato un rapporto di collaborazione con tra il novembre 2021 Persona_1
e il febbraio 2022, nonostante il tentativo di ridurre il rapporto tra e a un mero Parte_1 CP_1 rapporto “personale” con una dipendente di quest'ultima.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di diversi testimoni.
Con sentenza n. 1997/2025, pubblicata l'11.03.2025, il Tribunale di Milano così statuiva: “Il
Tribunale di Milano Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6766/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.04.2022, che per l'effetto viene revocato;
accerta e dichiara debitrice nei confronti di per la somma Parte_1 Controparte_1 di € 10.000,00, oltre interessi;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento nei confronti di per la somma di € 10.000,00, oltre ai sensi Controparte_1
pagina 6 di 20 del 4° comma dell'art. 1284 c.c.; condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta per l'importo di € 4.300,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria) oltre Iva, CPA e spese generali”.
In sostanza, il Tribunale, accertato che aveva collaborato con e Persona_1 Parte_1 che tale collaboratrice fino alla fine di febbraio 2022 era stata dipendente di , riteneva che CP_1
l'attività da lei prestata non fosse stata svolta a titolo personale, bensì in qualità di dipendente della società opposta. Tale conclusione, secondo il Tribunale, trovava conferma nella testimonianza della stessa che aveva dichiarato di non aver svolto le proprie prestazioni a titolo personale, Persona_1 mentre la testimonianza di era ritenuta inattendibile dal primo giudice e l'utilizzo Persona_2 della mail privata da parte della signora era profilo privo di rilievo. Il Tribunale evidenziava, Per_1 altresì, che non era stata prodotta da alcuna prova del pagamento della prestazione resa da Parte_1
né risultava che la stessa fosse stata autorizzata a svolgere attività consulenziale Persona_1 per proprio conto. Concludeva, pertanto, che si fosse avvalsa della consulenza di Parte_1
. CP_1
Infine, non essendo emersi accordi sul quantum, né risultando fissata alcuna tariffa, il Tribunale stabiliva equitativamente in € 10.000,00 il compenso dovuto per la prestazione resa da a CP_1 favore di con riferimento all'attività svolta dalla signora nei mesi di Parte_1 Persona_1 gennaio e febbraio 2022.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della Controparte_1 sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 30.09.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione al
Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 01.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 2.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025. pagina 7 di 20
Col primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando una erronea e parziale valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
In particolare, la sentenza impugnata avrebbe ricostruito i fatti di causa omettendo di considerare elementi documentali e testimoniali decisivi ai fini della pronuncia. La documentazione prodotta da
– ivi incluse le conversazioni WhatsApp intercorrenti tra e Parte_1 Persona_1 Per_2
, mai contestate da controparte – dimostrava l'esistenza di rapporti esclusivamente personali tra
[...] detti soggetti, in nessun modo riconducibili alla società , mai menzionata né coinvolta nelle CP_1 comunicazioni. A titolo esemplificativo, l'appellante indica il messaggio datato 4 gennaio 2022 in cui la comunicava al “non posso parlare sono al lavoro o mi scrive su watsapp o la Persona_1 Per_2 mail ”. Email_3
Analogamente, le testimonianze rese dal , nonché dalle dipendenti di Per_2 Parte_1 Per_3
e , sarebbero state ingiustificatamente svalutate dal Tribunale, sebbene risultassero coerenti Per_4 tra loro, puntuali e pienamente sovrapponibili alla documentazione prodotta, purtroppo ignorata dal
Tribunale.
Il primo Giudice avrebbe attribuito ingiustificato rilievo alle dichiarazioni rese dai testi indicati da
– in particolare e – sebbene le stesse CP_1 Persona_1 Persona_5 Tes_1 risultassero generiche e contraddittorie;
nessuno dei testi escussi da aveva infatti descritto, CP_1 in modo chiaro e coerente, l'effettiva definizione di un accordo negoziale tra le due società, né fornito elementi circa l'esistenza del credito azionato da controparte.
Il Tribunale avrebbe pertanto fondato il proprio convincimento sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, omettendo la valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti. L'appellante chiede, dunque, che la Corte d'Appello proceda a una nuova, organica e complessiva valutazione delle risultanze probatorie, riformando integralmente la sentenza impugnata.
Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e invoca la nullità della decisione, per avere riconosciuto un credito mai provato da
. CP_1
Il Tribunale avrebbe condannato al pagamento della somma di € 10.000,00, liquidata equitativamente, in favore di , senza che vi fosse una specifica domanda di parte e senza indicare i criteri CP_1 assunti per la quantificazione, omettendo di motivare sufficientemente sul punto. Inoltre, la stessa esistenza del credito vantato da non era stata provata relativamente né all'an, né al quantum; CP_1
pagina 8 di 20 il Tribunale avrebbe quindi sopperito, mediante equità, alle carenze probatorie della creditrice, pervenendo ad una quantificazione, di fatto, del tutto casuale non sorretta da alcun parametro oggettivo.
I primi due motivi - che, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente trattati - sono fondati.
ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento delle fatture n. 3/E/22 CP_1 del 22 febbraio 2022 di € 17.080,00 e n. 4/E/22 del 07 marzo 2022 di € 8.540, per la somma complessiva di € 25.712,55, recanti come causale “saldo prestazioni di consulenza ed assistenza effettuate dalla ns. dipendente signora per vostro conto per cantiere c/o centrale nucleare di Biblis - Persona_1
Germania”.
A fronte dell'opposizione di che ha sostenuto di non aver mai intrattenuto rapporti Parte_1 contrattuali con controparte, ha dedotto di essere invece stata contatta dalla stessa CP_1 Pt_1 nel novembre 2021 e ha sostenuto che quest'ultima le aveva chiesto di collaborare per una
[...] commessa da subappaltare alla società polacca AR;
in particolare avrebbe scelto Parte_1
perché la sua dipendente di madrelingua polacca, potesse fungere da CP_1 Persona_1 interprete e collegamento operativo;
a seguito dell'accettazione di , le trattative avrebbero CP_1 portato alla firma del contratto di subappalto il 5 gennaio 2022 tra e AR. Parte_1
ha dedotto, altresì, che le aveva chiesto un ulteriore servizio da far svolgere CP_1 Parte_1 alla propria dipendente relativo al reperimento e alla gestione amministrativa di Persona_1
29 lavoratori destinati al cantiere di Biblis.
Per entrambe tali attività, secondo , le parti avevano concordato informalmente un CP_1 compenso di € 21.000 oltre iva, per il quale erano state emesse le due fatture azionate nel presente giudizio.
Come noto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova del credito azionato in via monitoria grava su parte opposta, che ne chiede il pagamento.
A fondamento del proprio credito, l'opposta ha prodotto, in allegato alla sua comparsa di CP_1 costituzione, la seguente documentazione:
- il contratto di subappalto tra e AR S.C. datato 07.12.2021, non sottoscritto Parte_1 da alcuna delle parti (doc. 2 opposta);
- un elenco di 39 nominativi di lavoratori (doc. 3 opposta);
- la modulistica dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta del codice fiscale, compilata con dati di taluni lavoratori stranieri (doc. 4 opposta);
pagina 9 di 20 - la corrispondenza via mail intercorsa tra il 19.01.2022 e il 03.02.2022 tra e Persona_1
e , impiegate dell'opponente (doc. 5 opposta). Persona_6 Persona_7 Parte_1
invero, non ha contestato che abbia svolto l'attività indicata da Parte_1 Persona_1 controparte, ma ha fermamente negato di aver intrattenuto, per la vicenda per cui è causa, alcun rapporto contrattuale con la società opposta.
In particolare, a conferma della propria ricostruzione della vicenda per cui è causa, l'opponente ha invocato i messaggi intercorsi tra le parti, che, prodotti in giudizio, non sono mai stati contestati da controparte.
Ritiene la Corte che la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante trovi, effettivamente, conferma negli elementi probatori raccolti e che non abbia fornito prova dell'esistenza di un rapporto CP_1 contrattuale con con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico Parte_1 circa l'esistenza del credito azionato.
A differenza di quanto sostenuto dall'opposta, infatti, dalla documentazione in atti emerge che la società era venuta a conoscenza dell'attività che stava già CP_1 Persona_1 svolgendo, di sua iniziativa, per soltanto alla fine di febbraio 2022. Infatti: Parte_1
- è emerso, come primo contatto tra le due società, che General Manager di Persona_5
, in data 20.2.2022 aveva scritto al di “Buon pomeriggio CP_1 Per_2 Parte_1
non so cosa stia succedendo ma sto continuando a scoprire ogni giorno che miei Per_2 dipendenti che erano ancora alcuni sotto contratto stanno venendo in Germania a lavorare con te. Io non voglio litigare ma so bene chi ti sta girando i contatti e ti pregherei di voler smettere per non farmi andare oltre per altre vie ti ringrazio” (cfr allegati alla memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. dell'opponente, nominati “messaggi watsapp ”, riportanti gli screenshot della Persona_5 messaggistica Whatsapp intercorsa tra e ); Persona_2 Persona_5
- in pari data il inoltrava a il messaggio di cui sopra, ricevuto da Per_2 Persona_1
chiedendole “Ciao AT così mi ha scritto nanny. Cosa gli dico? O non gli Persona_8 risponde proprio” (cfr screenshot della messaggistica Whatsapp intercorsa tra Per_2
e allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. dell'opponente con
[...] Persona_1 nominazione “messaggi watsapp AT vecchio numero”);
- rispondeva lo stesso giorno a : “Non rispondere proprio non sa Persona_1 Per_2 niente sta bleffando. Avevo avvisato che mi porterò via i dipendenti ma da venerdì sera che ho consegnato le chiavi del ufficio non poteva succedere niente. E arrabbiato con te per Parte_3 ma io non c'entro niente. Ha torto, si è comportato da schifo e mi hanno chiesto ieri mattina di tornare. La gente che ti ho passato non ha mai lavorato con lui. Tranquillo”. pagina 10 di 20 - il giorno seguente, in data 21 febbraio 2022, il General Manager di scriveva CP_1 nuovamente al : visto che mi hai detto che quello che fa non ti Per_2 Per_2 Persona_9 interessa ti consiglio però di andare a vederti tutte le mail partite dai tuoi uffici poi vediamo se ti interessa. Ad ogni modo mi sto muovendo x le mie vie Buona serata”.
Subito il rispondeva di non avergli sottratto dei dipendenti: “Non capisco cosa stai Per_2 cercando ripeto che noi non abbiamo mancato di rispetto alla tua persona se sei convinto che ti abbiamo rubato gli operai fai pure. Mi dispiace perdere l'amicizia. […] lo personalmente non mi occupo di personale chiedo al limite disponibilità ma altri si occupano, forse Si è resa disponibile a dare assistenza a personale libero che era a casa.”.
- replicava in pari data che avrebbe richiesto il pagamento dell'attività svolta, di cui era Per_5 appena venuto a conoscenza: “Ok prendo atto di quanto da te scritto e domani provvedo a inviarti la fattura per le ore che ha impiegato per la assistenza compreso anche il costo del mio personale che ti ha inviato. Grazie”. Il rispondeva ancora una volta confermando l'assenza di Per_2 preventivi accordi tra le società: “è stato chiesto un favore di persone disponibili non vostre quindi non so di cosa parli”.
- Seguiva il giorno successivo, in data 22.2.2022, l'emissione della prima fattura di e, CP_1
a stretto giro, in data 7.3.2022, veniva predisposta la seconda.
Parte opposta nei suoi atti difensivi non ha mai contestato l'esistenza, il contenuto e la provenienza di questi messaggi. Segnatamente, parte opponente ne aveva dedotto il contenuto in memoria ex art. 183, n. 1, cpc e li aveva prodotti nella memoria ex art. 183, n. 2, cpc. Parte opposta non ne aveva trattato nella propria seconda memoria ex art. 183, mentre li aveva menzionati nella terza memoria ex art. 183 cpc, senza contestarli e limitandosi a rappresentarne una valenza probatoria diversa da quella invocata da controparte;
l'opposta, in particolare, assumeva che dalla lettura dei messaggi sarebbe emerso che vi erano effettivamente stati contatti tra le parti in causa relativamente alla fornitura e segnalazione di personale, che vi era stato al limite il tentativo di di ottenere una Persona_1 duplicazione del proprio compenso e che parte opposta aveva chiesto ad di cessare ogni Parte_1 attività di concorrenza sleale.
Invero, rileva la Corte che dalla lettura dei messaggi sopra riportati risulta chiaramente che era venuta a conoscenza dell'attività svolta dalla soltanto il 20 febbraio 2022 CP_1 Persona_1
e che solo in tale data avevano inizio i contatti tra le due società relativi alla vicenda per cui è causa.
Altrettanto evidente è che appreso di quanto la stava facendo per CP_1 Persona_1 Pt_1
aveva manifestato vivo disappunto per quanto accaduto, tanto che aveva contestato alla
[...] controparte di averle sottratto dei lavoratori, lamentando una concorrenza sleale. pagina 11 di 20 Del resto, questa accusa è ribadita dall'opposta anche nella sua terza memoria ex art. 183 cpc, in cui scrive: ha posto in essere nei confronti di attività di concorrenza Parte_1 Controparte_1 sleale e storno di dipendenti. In relazione a detto ultimo aspetto, l'odierna conchiudente riserva ogni e qualunque azione”.
La Corte constata che, così argomentando, parte opposta non si avvede della contraddizione evidente in cui cade.
Nella propria comparsa di costituzione, aveva infatti dedotto che tra le due società fosse CP_1 intervenuto un accordo negoziale in forza del quale avrebbe dovuto occuparsi anche Persona_1 del reperimento del personale e delle connesse incombenze burocratiche, sia preliminari sia successive all'assunzione diretta, da parte di , delle maestranze da destinare al cantiere di Biblis. Al Parte_1 punto 7 della comparsa di costituzione di parte opposta difatti si legge: “l'opponente chiese a la disponibilità della Signora ad occuparsi anche del Controparte_1 Persona_1 reperimento e delle incombenze burocratiche propedeutiche e successive all'assunzione diretta da parte di di maestranze da destinare al cantiere di Biblis”. Parte_1
Nel messaggio del 20.2.2022 il General Manager di contesta lo storno di dipendente da CP_1 parte di assumendo di sapere anche chi stava operando in tal senso. Il riferimento è Parte_1 evidentemente alla propria dipendente che era in rotta col proprio datore di lavoro, Persona_1 tanto che aveva rassegnato le proprie dimissioni, come si evince dal tenore dei messaggi sopra riportati, che la stessa ha confermato in sede testimoniale. Non a caso il ha immediatamente inoltrato il Per_2 messaggio di alla signora che, cercando di rassicurare chiariva che il Persona_5 Per_1 Parte_1 suo capo nulla sapeva, che stava bleffando, e che comunque i lavoratori che aveva reperito per Pt_1 non erano dipendenti di . Quest'ultima nel messaggio del 20.2.2022 dimostra che solo
[...] CP_1 in quel momento era venuta a conoscenza del fatto che la stava procurando personale a Persona_1
e tale attività della sua dipendente dall'essere oggetto di accordi tra le due società- Parte_1 CP_3 aveva determinato una reazione piccata del suo General Manager, che intimava a di Parte_1 interrompere lo storno di dipendenti in atto.
Le due ricostruzioni prospettate da parte opposta – per cui, da un lato, la dipendente sarebbe Per_1 stata incaricata del reperimento delle maestranze per nell'ambito del rapporto contrattuale Parte_1 tra le due società dedotto in giudizio e, dall'altro, sarebbe invece avvenuto un illegittimo storno di personale di da parte di , per il quale la prima si riserva ogni azione risarcitoria CP_1 Parte_1
– risultano logicamente incompatibili tra loro e dimostrano la mala fede di . CP_1
Già tale circostanza è idonea a rilevare l'infondatezza delle tesi di parte opposta e l'insussistenza del rapporto contrattuale e del credito dedotti in giudizio da . CP_1
pagina 12 di 20 Sussistono, peraltro, ulteriori elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra e , che si andranno ad illustrare. Parte_1 CP_1
In primo luogo i messaggi di inviati a nel gennaio 2022 Persona_1 Persona_2
-prima che scoprisse la collaborazione in corso tra la propria dipendente e controparte- CP_1 dimostrano che la stessa svolgeva la propria attività a favore di al di fuori dell'orario Parte_1 di lavoro; infatti nei messaggi allegati alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. dell'opponente -sotto la dicitura “messaggi WatsApp AT vecchio numero” si legge quanto segue: in data 4 gennaio 2022, alle ore 09:33, la signora scriveva “non posso parlare sono al lavoro o mi scrive su WhatsApp o la Per_1 mail privata ”; in data 05 gennaio 2022, alle ore 14:06, “Non rispondo perché Email_4 sto lavorando” e, alle ore 14:10, “Dopo alle 17 ti chiamo”; in data 10 gennaio 2022, alle ore 15:25: “Ti chiamo quando esco dal ufficio”.
Si osserva che sentita in qualità di teste, ha confermato i messaggi in esame. Il Persona_1 teste collega di ha riferito che l'orario lavorativo di presso Testimone_2 Persona_1 Per_1
terminava alle ore 17 (“la signora lavorava in ufficio dalle 8 alle 17, con una piccola CP_1 Per_1 pausa quando andava a prendere la figlia scuola”), per cui anche sotto tale profilo è certo che il rinvio dei contatti con a dopo le ore 17.00 stava ad indicare che gli stessi dovevano svolgersi al di Parte_1 fuori dell'orario di lavoro, circostanza chiaramente priva di senso nel caso in cui la signora fosse Per_1 stata incaricata da di lavorare per CP_1 Parte_1
In secondo luogo deve rilevarsi che dalla corrispondenza e-mail tra e le Persona_1 dipendenti di e -prodotta dall'opposta sub doc. Parte_1 Persona_6 Persona_7
5 della comparsa di risposta- si evince che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato da
[...] era, effettivamente, solo il suo indirizzo privato e mai l'indirizzo aziendale, come da Persona_1 lei espressamente richiesto nel menzionato messaggio con il (“non posso parlare sono al lavoro Per_2
o mi scrive su WhatsApp o la mail privata ”). Email_4
Inoltre nella medesima corrispondenza e-mail, che consta di plurimi messaggi tra da una parte Per_1
Per_ e e dall'altra, mai è menzionata la società Per_7 CP_1
Più in generale non è stato prodotto alcun documento in cui figuri la società prima CP_1 dell'emissione delle due fatture azionate in giudizio. Non risulta, infatti, da alcun elemento di causa che, nel periodo compreso tra novembre 2021 e febbraio 2022, esistesse un qualche documento scritto riconducibile a : non solo difettava un contratto scritto tra le due società, ma neanche è CP_1 riscontrabile alcuna corrispondenza, e-mail, bozza o altro documento idoneo a dimostrare il coinvolgimento di nella collaborazione con prima del 20.2.2022. CP_1 Parte_1
pagina 13 di 20 A conferma dell'assenza di rapporti contrattuali tra le due società, assumono, infine, particolare rilievo le risultanze delle prove testimoniali assunte.
In primo luogo, le testimoni e , impiegate presso Persona_6 Persona_7 Pt_1
– della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – hanno confermato le e-mail prodotte, scambiate
[...] tra loro e (doc. 5 della comparsa di costituzione dell'opposta), ma entrambe hanno Persona_1 dichiarato di non conoscere affatto , che non era mai stata menzionata nel corso dei rapporti CP_1
e degli scambi intercorsi con la signora . Hanno inoltre evidenziato che quest'ultima aveva scritto Per_1 loro utilizzando sempre un indirizzo di posta elettronica privato.
In secondo luogo, è emersa l'ambiguità dell'atteggiamento tenuto da nonché Persona_1 la contraddittorietà della sua stessa deposizione. Per valutare l'attendibilità del teste in esame è opportuno richiamare i messaggi in atti. Come risulta dalla messaggistica prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., “messaggi WatsApp AT vecchio numero”, la in data 20 febbraio Persona_1
2022, alle ore 17:30, rispondeva al in relazione alle richieste di chiarimenti concernenti la Per_2 comparsa di scrivendo: “Non rispondere proprio non sa niente sta bleffando. Avevo Persona_5 avvisato che mi porterò via i dipendenti ma da venerdì sera che ho consegnato le chiavi del ufficio non poteva succedere niente . E arrabbiato con te per ma io non c'entro niente. Ha torto, si è Parte_3 comportato da schifo e mi hanno chiesto ieri mattina di tornare. La gente che ti ho passato non ha mai lavorato con lui. Tranquillo”; poco dopo, alle ore 18:03 aggiungeva: “Scusami stavo pensando. Non rispondere proprio il personale che ti ho girato e di mio amico può andare dal avvocato in Pt_4
Tribunale. lo ho come testimone e la gente non ha mai lavorato con lui. Che schifo che fa per Pt_4 farmi tornare a lavorare da lui. Pensa che mi spavento”. Da tali messaggi emergeva che la signora Per_1 era dimissionaria e chiaramente in conflitto col proprio datore di lavoro. Le dimissioni della stessa emergono anche dal messaggio inviato da a in data 19.2.2022 dal nuovo numero di Per_1 Per_2 cellulare: sono AT è questo è il mio nuovo numero di telefono. mi Persona_11 Per_12 hanno bloccato visto che mi sono licenziata. Per favore aggiorna le ragazze del tuo ufficio” (cfr mem.
183 n. 2 cpc opponente). Anche il messaggio in esame, nella misura in cui chiede di far avere alle Per_1 ragazze dell'ufficio di il suo numero di telefono -e il riferimento deve intendersi con ogni Parte_1
Per_ probabilità alle impiegate e dimostra che la collaborazione della signora con Per_7 Per_1
l'appellante era indipendente da . CP_1
Nei messaggi dei mesi successivi si registra un netto cambiamento di atteggiamento della signora verso (cfr “messaggi WatsApp AT nuovo numero”, pure allegati alla memoria ex Per_1 Parte_1 art. 183 n. 2 c.p.c. dell'opponente). Il 18 ottobre 2022, alle ore 17:55, il inoltrava alla Per_2 un messaggio proveniente dal di lei “capo” del seguente tenore: “Buongiorno capo ti sto Persona_1
pagina 14 di 20 cercando ancora diverse volte ma non capisco perché non mi rispondi proprio. lo volevo spiegarti in ufficio che sto aiutando solo x sapere i clienti e i lavori che hanno e chi hanno in cantiere come Per_2 dipendenti. Ti mando foglio presenze in Germania x farti capire che ho conoscenze in giro e poi ti farò avere altri documenti Ti chiedo scusa ma per favore incontriamoci e parliamo solo tu ed io. Ti ho difeso sempre davanti a tutti non è giusto che non mi parli più scusa ancora. Non faccio più niente senza tue direttive. Buona giornata. Con tutti i documenti che ti ho già inviato comunque puoi già muoverti x le vie che sappiamo...”. Il accompagnava tale inoltro con la richiesta di spiegazioni: “Ciao beata Per_2 cosa vuole dire questo ti sei presentata da amica per aiutarmi e poi il tuo capo mi gira intorno vocali brava”. La rispondeva al il giorno seguente, il 19 ottobre 2022, nei seguenti Persona_1 Per_2 termini: “Ciò che ti ha mandato lui non mi interessa proprio. Sto aspettando pagamento della fattura altrimenti sono costretta andare via legale”.
Dalla lettura dei messaggi in esame risulta evidente che era intervenuto un riavvicinamento tra la signora e , cui era conseguito un mutamento del suo atteggiamento nei confronti di Per_1 CP_1
Al contempo dai messaggi si evince che non era a conoscenza dell'attività Parte_1 CP_1 svolta dalla per l'opponente prima del 20.2.2022. Persona_1
Tra l'altro il riferimento alla richiesta di pagamento della fattura, tenuto conto che la signora Per_1 non era più dipendente di da marzo 2022, riscontra quanto allegato da circa il CP_1 Parte_1 fatto che quest'ultima, per la medesima collaborazione con la aveva ricevuto plurime Persona_1 richieste di pagamento. In particolare, nella propria seconda memoria ex art. 183, n 2, cpc, l'opponente scriveva: “Per completezza espositiva, riteniamo importante rappresentare, anche in questa sede,
l'evolversi della vicenda dopo il deposito della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo […]
Pertanto, per la stessa attivita' di consulenza dal mese di febbraio del 2022 sono state avanzate alla richieste di denaro, attraverso l'emissione di fatture assurde e con importi esagerati, Parte_1 dalla dalla H e R Poland Sp. Z.O.O e poi, anche dalla stessa signora (per CP_1 Per_1 conto di altra sconosciuta societa'). La documentazione citata e' stata gia' consegnata alle autorita' competenti per gli accertamenti del caso stante l'evidente sussistenza di profili penalmente rilevanti”.
E' in atti la querela sporta da per i fatti in esame. Parte_1
In tale contesto, la posizione della appare decisamente ambigua e le sue dichiarazioni Persona_1 devono ritenersi inattendibili, oltre che intrinsecamente contraddittorie. Da un lato, infatti la teste - rispondendo sui capitoli di prova dell'opposta- ha riferito dell'esistenza di rapporti negoziali tra le due società; dall'altro, nella stessa deposizione ha ammesso espressamente che le iniziative assunte erano frutto di scelte personali e non risultavano sorrette da alcun accordo tra ed (cfr CP_1 Parte_1 mem. istruttoria opponente: – cap. r)“Vero o no, che le persone da lei indicate al sig. , Persona_2
pagina 15 di 20 da impiegare presso il cantiere di Biblis, in Germania, non lavoravano per la ma Controparte_1 erano persone di sua conoscenza in cerca di lavoro”«Confermo».– cap. s)“Vero o no, che nessun accordo è stato mai formalizzato tra ed avente ad oggetto la sua attività di CP_1 Parte_1 consulenza nei confronti di ”«Confermo. Tra di loro non vi era alcun accordo, ma io Parte_1 mi ero messa d'accordo».– cap. w)“Vero o no, che il predetto contratto non è stato redatto in nome e per conto di che è assolutamente estranea rispetto ai rapporti personali intercorsi Controparte_1 con il sig. ?”«È vero».) Persona_2
Nel loro complesso, tali dichiarazioni –tra loro incoerenti e in contrasto con la documentazione prodotta– non supportano adeguatamente la tesi di un rapporto negoziale tra le due società prima del
20.2.2022.
Continuando la disamina delle testimonianze svolte, deve rilevarsi che, se da un lato Per_2
può qualificarsi come teste portatore di un interesse nella vicenda, in quanto marito del legale
[...] rappresentante di nonché protagonista dei messaggi citati, altrettanto può dirsi per il teste Parte_1
. Quest'ultimo, infatti, è il padre del legale rappresentante di , Persona_5 CP_1 CP_2 riveste il ruolo di General Manager di detta società ed è autore dei messaggi prodotti dall'opponente e mai contestati dall'opposta nei suoi atti difensivi (cfr. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. “messaggi WatsApp
). Nonostante abbia confermato il proprio biglietto da visita, in cui figura il numero di Persona_5 telefono da cui provengono i messaggi allo stesso attribuiti, e abbia anche ammesso che detto numero corrisponde a un cellulare aziendale, il sig. ha negato in sede testimoniale la paternità dei Per_5 messaggi, affermando di non essere in grado di scrivere in lingua italiana. Tale disconoscimento si pone, tuttavia, in contrasto sia con la stessa linea difensiva di parte opposta -che non ha mai contestato, neppure in sede di gravame, l'autenticità, la provenienza e il contenuto dei predetti messaggi- sia con il riconoscimento dei messaggi operato dalla stessa La testimonianza di deve, Persona_1 Persona_5 dunque, ritenersi inattendibile, sia per il ruolo rivestito dallo stesso nella società -si badi che lo Per_1 chiama “capo”- sia per i messaggi in discussione artatamente disconosciuti.
Ulteriori significativi profili di opacità emergono dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di . Quest'ultimo, infatti, non è stato CP_1 CP_2 in grado di riferire neppure una circostanza concreta relativamente al rapporto negoziale per cui è causa;
non ha saputo indicare contatti, telefonate, incontri o accordi intercorsi con l'opponente, e si è limitato ad attribuire alla dipendente l'intera gestione del rapporto e perfino la definizione del Persona_1 corrispettivo: – cap. d)“Vero o no, che non vi sono mai state trattative per le vie brevi tra Parte_1
e la aventi ad oggetto prestazioni di consulenza da parte della vostra dipendente
[...] CP_1
Se si, potrebbe meglio spiegare come si sarebbero svolte le predette trattative e Persona_1
pagina 16 di 20 tra chi?”«Falso, le trattative ci sono state, ma non conosco i dettagli perché la signora è molto Per_1 autonoma ed ha sempre avuto un potere decisionale e per il reparto elettrostrumentale lei aveva autonomia». Cap. f) f)”Vero o no, sig. , che nella qualita' di amministratore pro tempore CP_2 della , non ha mai avuto interlocuzioni con l'amministratore della , CP_1 Parte_1 sig.ra ?” “confermo. Non ho mai avuto rapporti diretti”. Cap. g) g) “Vero o no, che Parte_2 nessuna proposta di preventivo a firma della , in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, e' stata mai formalizzata alla , di cui Lei e' l'amministratore? “non lo so. Se CP_1 ne è occupava la signora . Cap. h) “Vero o no, che non e' mai stato formalizzato e/o stipulato Per_1 alcun contratto tra e , avente ad oggetto l'attivita' di consulenza ed Parte_1 CP_1 assistenza che avrebbe dovuto prestare la signora a favore della Persona_1 Parte_1 per i cantieri di Biblis in Germania?” “non lo so”.
Significativo appare che il legale rappresentante di , nel tentativo di attribuire ogni CP_1 aspetto della vicenda alla signora per giustificare la sua mancanza di contatti con e la Per_1 Parte_1 sua incapacità di riferire alcunché in ordine al rapporto negoziale in oggetto, si è spinto ad attribuire a quest'ultima anche la trattativa e la definizione del prezzo della consulenza offerta alla società opponente.
Tale aspetto, di rilievo certo non secondario, è stato tuttavia apertamente sconfessato dalla che nella sua testimonianza ha negato di avere conoscenza della determinazione del Persona_1 prezzo, dichiarando di non occuparsi di aspetti economici. Così infatti dichiarava – Persona_1 cap. 8)“Vero che le parti decisero che il corrispettivo della prestazione di consulenza di cui ai precedenti capitoli di prova numero 3 e numero 4 sarebbe stato definito a consuntivo delle prestazioni rese dalla
Signora a favore di « Non lo so. Non mi occupavo della parte Persona_1 Parte_1 finanziaria.»
Da ultimo, il teste di parte opposta dipendente di ed ex collega della Testimone_2 CP_1
si è limitato sostanzialmente a riferire circostanze apprese per il tramite di Persona_1 Persona_5
o della stessa non avendo una propria conoscenza diretta degli accadimenti. Le sue Persona_1 dichiarazioni, pertanto, non aggiungono elementi significativi a quanto già ripercorso, rivestendo un valore probatorio pressoché nullo.
In definitiva, parte opposta non ha fornito prova dell'esistenza di un rapporto negoziale con l'opponente, da cui sia scaturito il credito vantato.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere integralmente riformata, mancando la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
In conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado, l'opposta dovrà restituire quanto già incamerato in forza della pronuncia del Tribunale. pagina 17 di 20 Col terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma tre, c.p.c. di , ritenendo CP_1 insussistenti i relativi presupposti. L'appellante rappresenta che avrebbe consapevolmente CP_1 introdotto una domanda infondata, pur conoscendo l'inesistenza del credito e di qualsiasi rapporto negoziale tra le due società, come agevolmente desumibile dalla messaggistica WhatsApp versata in atti e mai contestata. Ciò denoterebbe la malafede della controparte, integrando quantomeno colpa grave e fondando la temerarietà della lite.
Il motivo è fondato.
La domanda di condanna ex art. 96, comma tre, c.p.c. formulata da parte convenuta merita, infatti, accoglimento.
Si osserva sul punto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018; Cass. n. 19948 del 12.7.2023).
Nel caso di specie, come sopra illustrato, era venuta a conoscenza dell'attività che stava CP_1 svolgendo soltanto alla fine del febbraio 2022 e aveva contestato Parte_5 Parte_1 alla controparte di averle sottratto dei lavoratori, lamentando una concorrenza sleale da parte dell'opponente. Quindi, cambiando versione dei fatti, ha rivendicato come alla stessa riferibile l'operato della propria dipendente infedele, letteralmente inventandosi un rapporto contrattuale inesistente tra e nella piena consapevolezza dell'infondatezza di quanto rappresentato e in CP_1 Parte_1 palese malafede. Sostenendo artatamente che vi erano stati accordi negoziali tra le due società, ha sostenuto in giudizio che la propria dipendente sarebbe stata incaricata del Persona_1 reperimento delle maestranze richieste da per cui chiedeva il pagamento dell'asserito Parte_1 servizio prestato a controparte tramite detta dipendente (cfr. punto 7 comparsa di costituzione). pagina 18 di 20 La manifesta mala fede della società appellata e la temerarietà l'azione dalla stessa proposta giustificano l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, cpc, con il riconoscimento in via equitativa all'appellante di una somma pari alla metà delle spese legali riconosciute alla stessa per i due gradi di giudizio, senza gli accessori di legge (cfr Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio
2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, dalla data della presente sentenza al saldo.
SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello proposto determina una riforma della sentenza di primo grado, che comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di cassazione ha statuito che il Giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Nel caso di specie l'esito del giudizio registra la soccombenza di che, pertanto, ex Controparte_1 art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm Parte_1
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione, euro
1.701,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, Parte_1 come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. pagina 19 di 20 A tali statuizioni, come illustrato in risposta al terzo motivo di appello, deve aggiungersi la condanna dell'appellata ex art. 96, comma terzo, cpc al pagamento della metà delle somme sopra liquidate per i due gradi di giudizio, esclusi gli accessori di legge, e dunque deve essere condannata al CP_1 pagamento dell'ulteriore importo di euro 4.521,50, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (5.077,00 più 3.966,00, diviso due).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1997/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano pubblicata in data 11.03.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma integrale della sentenza di primo grado, così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento svolta da contro per l'effetto CP_1 Parte_1 condanna a restituire a quanto da quest'ultima versato in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
2. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 di primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
3. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
4. condanna a pagare a favore di ai sensi dell'art. 96, comma Controparte_1 Parte_1 terzo, c.p.c. la somma di euro 4.521,50, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dalla presente sentenza al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Gavardi, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
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