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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23 ottobre 2025 – ha pronunciato in data 24/10/2025, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1144/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio in Caltanissetta Viale Sicilia 106 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
E (P.IVA: ), in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sebastiano Sallemi Controparte_2
e AT DI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Ragusa, via Roma n. 200;
-resistente - avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/07/2024, il sig. – assunto da Parte_1 con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con Controparte_1
pag. 1 di 11 qualifica di Operaio – O.S.A. livello IV di cui al CCNL UNEBA con decorrenza dal primo marzo 2017 svolgendo le mansioni di Operatore Socio Assistenziale, presso la – ha impugnato il licenziamento disciplinare per giusta Parte_2 causa intimato nei suoi confronti dalla datrice di lavoro con lettera del 09/01/2024 a seguito di contestazione disciplinare del 22 dicembre 2023, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data per insussistenza della giusta causa, non essendo mai avvenuti i fatti indicati dalla datrice di lavoro nella lettera di licenziamento del 09/01/2024 a seguito della contestazione disciplinare del 22 dicembre 2023. Conseguentemente, ordinare alla società di reintegrare il Signor Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità
[...] prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, condannare la società a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. Nel libello introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del suo licenziamento sotto tre discinti profili, eccependo in particolare: la
“INFODATEZZA DEI FATTI A SOSTEGNO DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE”; la “SPROPORZIONALITA' TRA I FATTI CONTESTATI E LA SANZIONE IRROGATA” e la “NULLITA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E CONSEGUENTE NULLITA' DEL LICENZIAMENTO IRROGATO”, argomentando, infine, in merito alla normativa applicabile alla fattispecie in esame in caso di ritenuta fondatezza delle sue eccezioni.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso ricorso, concludendo affinché l'adito Tribunale voglia: “(…) 1) in via preliminare, accertare e dichiarare legittimo e conforme ai presupposti di legge il licenziamento per giusta causa comminato, al sig. dalla società Parte_1 resistente in data 09.01.2023;
pag. 2 di 11 2) nel merito accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento, nonché la proporzionalità tra il fatto contestato al sig. Pt_1
e il licenziamento comminatogli;
[...]
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di reintegrazione nel posto di lavoro, di indennità, interessi e rivalutazione monetaria;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'eventuale risarcimento del danno da parte del ricorrente, dovrebbe essere individuato deducendo il c.d. aliunde perceptum e l'aliunde percipindum. Salvo ogni altro diritto. (…)”. La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione dei testi dalle stesse indicati sui capitoli ammessi con Ordinanza del 20/11/2024 dal Giudice, precedente assegnatario di questo procedimento, infine, è rinviata per discussione/decisione all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di memorie conclusionali e note di trattazione scritta.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso diffusamente illustrate. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, in quanto logicamente e giuridicamente prioritario, a mezzo del quale l'odierno ricorrente si duole della genericità della contestazione disciplinare, nonché della circostanza per cui, a sostegno del licenziamento, siano stati -asseritamente - posti fatti diversi rispetto a quelli indicati nella contestazione disciplinare del 22/12/2023. Quanto al primo aspetto, appare opportuno richiamare il testo della contestazione disciplinare del 22/12/2023 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), mossa nei confronti dell'odierno ricorrente ove, per quanto d'interesse in questa sede si ha modo di leggere:
pag. 3 di 11 Ciò detto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che: “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, va ribadito che l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità” (cfr. ex multis Cass. n. 9590 del 2018; Cass. n. 10154 del 2017; Cass. n. 1562 del 2003). Ed ancora, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n.9590). Sulla base dei principi testé esposti, può senza dubbio affermarsi che, nel caso in esame, la contestazione disciplinare del 22/12/2023 sia perfettamente adeguata al sopradetto canone di specificità. Invero, la stessa, oltre ad aver indicato in maniera specifica la data e l'ora in cui si sono verificati i fatti contestati (ore 13:45 del 21/12/2023), riportava finanche la descrizione della condotta inadempiente imputata all'operatore, relativamente al rispetto dei pazienti ospiti della struttura ed alla partecipazione al diverbio litigioso nonché alla colluttazione fisica sul luogo di lavoro con il paziente F.S.. Tra l'altro, a dimostrazione della esaustività della contestazione e della piena contezza dei fatti contestati, il lavoratore, in seno alle proprie giustificazioni del pag. 4 di 11 27/12/2023 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), oltre a non aver lamentato la genericità della contestazione disciplinare pervenutagli, riusciva ad esporre in maniera molto dettagliata la propria versione dei fatti, senza lasciar adito ad eventuali dubbi circa la possibile incertezza e difficoltà, in capo al medesimo, nell'individuazione delle gravi inadempienze imputategli. Disattesa la doglianza di genericità della contestazione disciplinare, va parimenti respinta l'eccezione di una rivendicata violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, non potendosi considerare tale la precisazione contenuta nella lettera di licenziamento secondo cui: “Risulta accertata, dalle relazioni suddette, una provocazione iniziata da parte Sua nei confronti di un paziente psichiatrico consistente nel sottrarre con forza una bobina di carta da sotto la testa dello stesso mentre in infermeria era sottoposto a terapia;
Risulta accertato, sempre dalle relazioni suddette, che, dopo l'inizio della colluttazione fisica con il paziente psichiatrico, la S.V. in indirizzo, dopo aver risposto all'aggressione e reso inoffensivo il paziente, ha continuato ad infierire, aggredendolo con calci che colpivano anche il capo, mentre il paziente si trovava per terra;
Risulta accertato che anche dopo la fine della colluttazione la S.V. in indirizzo ha continuato ad offendere verbalmente e minacciare il paziente psichiatrico con la frase “….non finisce qui”. Al riguardo, si ricorda che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare stabilisce che il datore di lavoro non può sanzionare il dipendente per fatti diversi da quelli specificamente contestati, garantendo il diritto di difesa del lavoratore. Non è invece precluso un diverso apprezzamento o una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto contestato. La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, con ordinanza del 7 agosto 2023, n. 26043 ha evidenziato che, al fine di verificare il rispetto del suddetto principio, ciò che va verificata è l'effettiva identità del fatto materiale posto a base del provvedimento disciplinare. Secondo la suddetta pronuncia, infatti, “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate”. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato pag. 5 di 11 e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare mira a tutelare il diritto di difesa dell'incolpato; pertanto, deve considerarsi violato quando il datore di lavoro, dopo aver contestato determinati fatti al dipendente, proceda con il provvedimento sanzionatorio sulla base di fatti diversi, rispetto ai quali lo stesso non ha quindi avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. E', invece, possibile, afferma la Suprema Corte, non solo introdurre “circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”, ma anche comminare il provvedimento sanzionatorio sulla base di un diverso apprezzamento dei fatti o di una diversa qualificazione del medesimo fatto. Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, nella lettera di Controparte_1 licenziamento dell'odierno ricorrente si è limitata a sottolineare “circostanze confermative” dell'illecito contestato, replicando alle giustificazioni del lavoratore, senza alterare “il quadro generale della contestazione”. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione del terzo motivo di ricorso. Le doglianze del lavoratore ricorrente, inoltre, vanno disattese anche in relazione alla predicata insussistenza dei fatti a lui contestati. Le prove testimoniali acquisite in corso di causa, infatti, ad avviso di questo Giudice, hanno dato piena contezza degli accadimenti del 21/12/2023, suffragando con palmare evidenzia la versione dei fatti offerta dalla datrice di lavoro. Al riguardo appare opportuno premettere, per comprendere pienamente il tenore delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, che Controparte_1 gestisce la CTA di una struttura sanitaria dedicata a processi Parte_2 riabilitativi di pazienti psichiatrici, con conseguente obbligo per i relativi operatori di usare particolare garbo e gentilezza con i pazienti della struttura. Ciò detto, si rileva che la teste sig.ra , escussa Testimone_1 all'udienza del 31/01/2025 ha testualmente dichiarato: “(..) ADR: lavoro per la dal 18.3.2014., sono un'infermiera e lavoro presso la CP_1 Parte_2
.
[...]
Mi ricordo il fatto avvenuto il 21.12.2023, ero in servizio. Ricordo che il fatto è avvenuto intorno alle 13.30 e mi trovavo in infermeria, al terzo piano mentre la sala pranzo si trova al piano terra. pag. 6 di 11 Dopo aver assistito i pazienti in sala pranzo, sono salita al terzo piano, in infermeria per procedere alla somministrazione dei farmaci. Ricordo che ad un certo punto è arrivato in infermeria il paziente . Per_1
Preciso che prima che entrasse in infermeria, ho sentito il paziente , paziente di Per_1 natura psichiatrica, urlare ripetutamente “bastardo” in maniera agitata sulle scale. Era solito manifestare questi comportamenti. Il termine “bastardo” non era rivolto a qualcuno. Quando ho sentito urlare, sono uscita dall'infermeria. Ho visto la sig.ra che si Tes_2 stava dirigendo verso il paziente e ho visto che l'ha accompagnato in stanza per Per_1 posare due bicchieri di caffè poiché la stanza del si trova accanto all'infermeria. Per_1
La collega poi è tornata in stanza e il paziente dopo pochi minuti è venuto in infermeria. Il paziente arriva in infermeria, lì prende una bobina di carta, la poggia Per_1 sotto il capo e si sdraia sul lettino in attesa di ricevere la terapia. Dopo pochi minuti, è arrivato il collega con qualifica di OSS, il quale dice Pt_1 al paziente di mettersi composto togliendo i piedi dalla lettiga e di dargli la bobina di carta.
Il paziente si è rifiutato di consegnargliela;
dopo averglielo ridetto si è avvicinato al paziente e ha preso con forza la bobina sotto la testa del paziente. Il paziente si è sentito infastidito e così ha reagito tirando al sig. un pugno, Pt_1 colpendolo ma non ricordo bene la zona;
non ricordo se la zona colpita fosse la spalla o il viso. Da quel momento è iniziato uno scontro fisico, una colluttazione, io ho cercato di fermarli, urlando, ma non ci sono riuscita. Ricordo che nella colluttazione il sig. e il sig. cercavano di tirarsi dei Per_1 Pt_1 pugni;
ricordo che il sig. è caduto sul carrello dei farmaci e gli sono volati gli Per_1 occhiali da sole. Questa fase della colluttazione si è svolta in infermeria. Io tentavo di separarli senza successo e sentendo le urla si è avvicinata la collega che si trovava nella stanza Tes_2 pedagogia sempre al terzo piano. Anche la sig.ra ha cercato di separarli ma anche lei senza successo sia perché Tes_2
l'infermeria è piccola sia perché i litiganti erano molto vicini tra di loro ed era impossibile dividerli. La collega ad un certo punto è riuscita a dividere il sig. e a trascinarlo Tes_2 Per_1 in corridoio. pag. 7 di 11 A questo punto il sig. , vedendo uscire il sig. in corridoio, si è diretto Per_1 Pt_1 verso di lui per affrontarlo nuovamente. Io ho cercato di intervenire per separali nuovamente e sono stata spinta contro l'estintore. Da quel momento ricordo che sono accorsi nuovi pazienti perché le urla erano alte e anche altri colleghi. Durante la colluttazione in corridoio, il paziente ha Per_1 colpito al volto il sig. , ho visto che fuoriusciva del sangue e a quel punto il Pt_1 sig. si è innervosito molto e ha aggredito il paziente dandogli calci, Pt_1 Per_1 pugni e facendolo cadere per terra. Quando era per terra, il sig. ha iniziato Pt_1
a sferrare dei calci sulla testa;
ricordo che il sig. con le braccia cercava di Per_1 pararsi. Ricordo che sono stati due, tre calci;
ho visto che il paziente è stato colpito. Il paziente cercava di rialzarsi ma, a causa dei calci, non ci riusciva, sbattendo il volto per terra. A questo punto sono intervenuti gli altri pazienti che hanno tirato via il sig. ; Per_1 non ricordo se qualcuno ha cercato di fermare il sig. . Per il trambusto che si è Pt_1 creato sono arrivate altre colleghe, la dott.ssa , assistente sociale, e la Per_2 psicologa dott.ssa Per_3
Preciso che sono stata sbattuta contro l'estintore nella prima fase della lite in corridoio, quando mi sono messa in mezzo per dividerli. Dopodiché sono tornata nella zona in cui si stava svolgendo la colluttazione ed ero al centro, per cui ho potuto vedere tutto, gli altri colleghi sono arrivati successivamente. Preciso che l'estintore si trova vicino all'infermeria, sul lato destro lungo il corridoio. Ricordo che quando eravamo in infermeria, dopo che il sig. ha cercato di Pt_1 prendere la bobina, il ha indirizzato nei suoi confronti delle parole ma non Per_1 ricordo esattamente che cosa gli abbia detto. Preciso che il sig. si trovava a terra, cercava di alzarsi, non ci riusciva e Per_1 non aveva le forze per reagire (…)”. La deposizione della signora , la più dettagliata e completa fra Testimone_1 quelle acquisite, essendo stata la predetta lavoratrice testimone oculare di tutta la vicenda del 21/12/2023, inoltre, trova sostanziale riscontro in quelle di Tes_3
(escussa all'udienza del 31/01/2025), di (escussa
[...] Testimone_4 all'udienza del 31/01/2025), di (escussa all'udienza del Tes_5 Persona_4
28/02/2025) e di (anche lei sentita all'udienza del 28/02/2025), nei Testimone_6
pag. 8 di 11 limiti in cui queste testimoni hanno potuto osservare del diverbio litigioso oggetto di contestazione disciplinare. Il tenore delle richiamate deposizioni testimoniali rende superfluo ogni commento delle stesse, potendo pianamente concludersi che risultano accertati in maniera più che adeguata i comportamenti contestati disciplinarmente al lavoratore odierno ricorrente, “con buona pace” della proclamata insussistenza degli stessi. Quanto, poi, alla proporzionalità della sanzione disciplinare comminata all'odierno ricorrente, si osserva che il sig. - soggetto incline ad assumere Pt_1 atteggiamenti discutibili nei confronti degli utenti e dei superiori, in forza dei quali si è reso plurime volte destinatario di richiami e provvedimenti disciplinari (cfr. docc. 2 di parte resistente) - con la propria condotta, è venuto meno alle prescrizioni previste dall'art. 70 del CCNL di categoria (doc. 6 di parte resistente), in base al quale “la lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute”. Inoltre, l'art. 72 prevede finanche che “il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè: a) rissa o vie di fatto sul lavoro […] m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare […]”. Non solo, la condotta contestata all'odierno ricorrente integra una evidente violazione dei generali obblighi di diligenza sanciti dall'art. 2104 c.c., in base al quale, il lavoratore, nello svolgimento della sua attività, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa. In ragione di quanto finora esposto non v'è dubbio che la condotta del ricorrente abbia reciso irrimediabilmente il vincolo fiduciario su cui si basa la collaborazione tra il datore e il prestatore di lavoro, sì da giustificare la massima sanzione disciplinare. A tal proposito, “in tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume pag. 9 di 11 quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24619 del 2 ottobre 2019). Ed ancora, “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza” (Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, n.8957). Nondimeno, “gli artt. 2104 e 1176 c.c. impongono al lavoratore di eseguire la prestazione -anche in assenza di direttive del datore di lavoro - secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare, altresì, tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta”
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12769 del 27 settembre 2000). In definitiva, non v'è dubbio che il diverbio in questione, sfociato in un'aggressione fisica, possa assurgere a paradigma della nozione stessa di giusta causa del licenziamento, che ricorre in presenza di un comportamento la cui gravità, oggettivamente e soggettivamente considerata, comprometta irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e ne impedisca la stessa prosecuzione. Il comportamento provocatorio, aggressivo, collerico, contrario alle norme della comune etica e del comune vivere civile del sig. la ridotta Pt_1 capacità di autocontrollo dello stesso, ad avviso di questo Giudice, si configura come fatto grave e idoneo a ledere l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla correttezza della prestazione lavorativa. Esso costituisce una forma di inadempimento all'obbligazione contrattuale ed è fonte di responsabilità disciplinare che può determinare, come nel caso di specie, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto dal sig. va respinto. Parte_1 pag. 10 di 11 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018”. (in questi termini v. Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso proposto dal sig. e tutte le domande ivi Parte_1 contenute;
- compensa le spese di lite fra le parti in causa.
Bologna – Caltanissetta 24/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23 ottobre 2025 – ha pronunciato in data 24/10/2025, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1144/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio in Caltanissetta Viale Sicilia 106 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
E (P.IVA: ), in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sebastiano Sallemi Controparte_2
e AT DI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Ragusa, via Roma n. 200;
-resistente - avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/07/2024, il sig. – assunto da Parte_1 con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con Controparte_1
pag. 1 di 11 qualifica di Operaio – O.S.A. livello IV di cui al CCNL UNEBA con decorrenza dal primo marzo 2017 svolgendo le mansioni di Operatore Socio Assistenziale, presso la – ha impugnato il licenziamento disciplinare per giusta Parte_2 causa intimato nei suoi confronti dalla datrice di lavoro con lettera del 09/01/2024 a seguito di contestazione disciplinare del 22 dicembre 2023, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data per insussistenza della giusta causa, non essendo mai avvenuti i fatti indicati dalla datrice di lavoro nella lettera di licenziamento del 09/01/2024 a seguito della contestazione disciplinare del 22 dicembre 2023. Conseguentemente, ordinare alla società di reintegrare il Signor Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità
[...] prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, condannare la società a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. Nel libello introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del suo licenziamento sotto tre discinti profili, eccependo in particolare: la
“INFODATEZZA DEI FATTI A SOSTEGNO DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE”; la “SPROPORZIONALITA' TRA I FATTI CONTESTATI E LA SANZIONE IRROGATA” e la “NULLITA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E CONSEGUENTE NULLITA' DEL LICENZIAMENTO IRROGATO”, argomentando, infine, in merito alla normativa applicabile alla fattispecie in esame in caso di ritenuta fondatezza delle sue eccezioni.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso ricorso, concludendo affinché l'adito Tribunale voglia: “(…) 1) in via preliminare, accertare e dichiarare legittimo e conforme ai presupposti di legge il licenziamento per giusta causa comminato, al sig. dalla società Parte_1 resistente in data 09.01.2023;
pag. 2 di 11 2) nel merito accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento, nonché la proporzionalità tra il fatto contestato al sig. Pt_1
e il licenziamento comminatogli;
[...]
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di reintegrazione nel posto di lavoro, di indennità, interessi e rivalutazione monetaria;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'eventuale risarcimento del danno da parte del ricorrente, dovrebbe essere individuato deducendo il c.d. aliunde perceptum e l'aliunde percipindum. Salvo ogni altro diritto. (…)”. La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione dei testi dalle stesse indicati sui capitoli ammessi con Ordinanza del 20/11/2024 dal Giudice, precedente assegnatario di questo procedimento, infine, è rinviata per discussione/decisione all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di memorie conclusionali e note di trattazione scritta.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso diffusamente illustrate. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, in quanto logicamente e giuridicamente prioritario, a mezzo del quale l'odierno ricorrente si duole della genericità della contestazione disciplinare, nonché della circostanza per cui, a sostegno del licenziamento, siano stati -asseritamente - posti fatti diversi rispetto a quelli indicati nella contestazione disciplinare del 22/12/2023. Quanto al primo aspetto, appare opportuno richiamare il testo della contestazione disciplinare del 22/12/2023 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), mossa nei confronti dell'odierno ricorrente ove, per quanto d'interesse in questa sede si ha modo di leggere:
pag. 3 di 11 Ciò detto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che: “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, va ribadito che l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità” (cfr. ex multis Cass. n. 9590 del 2018; Cass. n. 10154 del 2017; Cass. n. 1562 del 2003). Ed ancora, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n.9590). Sulla base dei principi testé esposti, può senza dubbio affermarsi che, nel caso in esame, la contestazione disciplinare del 22/12/2023 sia perfettamente adeguata al sopradetto canone di specificità. Invero, la stessa, oltre ad aver indicato in maniera specifica la data e l'ora in cui si sono verificati i fatti contestati (ore 13:45 del 21/12/2023), riportava finanche la descrizione della condotta inadempiente imputata all'operatore, relativamente al rispetto dei pazienti ospiti della struttura ed alla partecipazione al diverbio litigioso nonché alla colluttazione fisica sul luogo di lavoro con il paziente F.S.. Tra l'altro, a dimostrazione della esaustività della contestazione e della piena contezza dei fatti contestati, il lavoratore, in seno alle proprie giustificazioni del pag. 4 di 11 27/12/2023 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), oltre a non aver lamentato la genericità della contestazione disciplinare pervenutagli, riusciva ad esporre in maniera molto dettagliata la propria versione dei fatti, senza lasciar adito ad eventuali dubbi circa la possibile incertezza e difficoltà, in capo al medesimo, nell'individuazione delle gravi inadempienze imputategli. Disattesa la doglianza di genericità della contestazione disciplinare, va parimenti respinta l'eccezione di una rivendicata violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, non potendosi considerare tale la precisazione contenuta nella lettera di licenziamento secondo cui: “Risulta accertata, dalle relazioni suddette, una provocazione iniziata da parte Sua nei confronti di un paziente psichiatrico consistente nel sottrarre con forza una bobina di carta da sotto la testa dello stesso mentre in infermeria era sottoposto a terapia;
Risulta accertato, sempre dalle relazioni suddette, che, dopo l'inizio della colluttazione fisica con il paziente psichiatrico, la S.V. in indirizzo, dopo aver risposto all'aggressione e reso inoffensivo il paziente, ha continuato ad infierire, aggredendolo con calci che colpivano anche il capo, mentre il paziente si trovava per terra;
Risulta accertato che anche dopo la fine della colluttazione la S.V. in indirizzo ha continuato ad offendere verbalmente e minacciare il paziente psichiatrico con la frase “….non finisce qui”. Al riguardo, si ricorda che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare stabilisce che il datore di lavoro non può sanzionare il dipendente per fatti diversi da quelli specificamente contestati, garantendo il diritto di difesa del lavoratore. Non è invece precluso un diverso apprezzamento o una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto contestato. La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, con ordinanza del 7 agosto 2023, n. 26043 ha evidenziato che, al fine di verificare il rispetto del suddetto principio, ciò che va verificata è l'effettiva identità del fatto materiale posto a base del provvedimento disciplinare. Secondo la suddetta pronuncia, infatti, “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate”. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato pag. 5 di 11 e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare mira a tutelare il diritto di difesa dell'incolpato; pertanto, deve considerarsi violato quando il datore di lavoro, dopo aver contestato determinati fatti al dipendente, proceda con il provvedimento sanzionatorio sulla base di fatti diversi, rispetto ai quali lo stesso non ha quindi avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. E', invece, possibile, afferma la Suprema Corte, non solo introdurre “circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”, ma anche comminare il provvedimento sanzionatorio sulla base di un diverso apprezzamento dei fatti o di una diversa qualificazione del medesimo fatto. Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, nella lettera di Controparte_1 licenziamento dell'odierno ricorrente si è limitata a sottolineare “circostanze confermative” dell'illecito contestato, replicando alle giustificazioni del lavoratore, senza alterare “il quadro generale della contestazione”. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione del terzo motivo di ricorso. Le doglianze del lavoratore ricorrente, inoltre, vanno disattese anche in relazione alla predicata insussistenza dei fatti a lui contestati. Le prove testimoniali acquisite in corso di causa, infatti, ad avviso di questo Giudice, hanno dato piena contezza degli accadimenti del 21/12/2023, suffragando con palmare evidenzia la versione dei fatti offerta dalla datrice di lavoro. Al riguardo appare opportuno premettere, per comprendere pienamente il tenore delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, che Controparte_1 gestisce la CTA di una struttura sanitaria dedicata a processi Parte_2 riabilitativi di pazienti psichiatrici, con conseguente obbligo per i relativi operatori di usare particolare garbo e gentilezza con i pazienti della struttura. Ciò detto, si rileva che la teste sig.ra , escussa Testimone_1 all'udienza del 31/01/2025 ha testualmente dichiarato: “(..) ADR: lavoro per la dal 18.3.2014., sono un'infermiera e lavoro presso la CP_1 Parte_2
.
[...]
Mi ricordo il fatto avvenuto il 21.12.2023, ero in servizio. Ricordo che il fatto è avvenuto intorno alle 13.30 e mi trovavo in infermeria, al terzo piano mentre la sala pranzo si trova al piano terra. pag. 6 di 11 Dopo aver assistito i pazienti in sala pranzo, sono salita al terzo piano, in infermeria per procedere alla somministrazione dei farmaci. Ricordo che ad un certo punto è arrivato in infermeria il paziente . Per_1
Preciso che prima che entrasse in infermeria, ho sentito il paziente , paziente di Per_1 natura psichiatrica, urlare ripetutamente “bastardo” in maniera agitata sulle scale. Era solito manifestare questi comportamenti. Il termine “bastardo” non era rivolto a qualcuno. Quando ho sentito urlare, sono uscita dall'infermeria. Ho visto la sig.ra che si Tes_2 stava dirigendo verso il paziente e ho visto che l'ha accompagnato in stanza per Per_1 posare due bicchieri di caffè poiché la stanza del si trova accanto all'infermeria. Per_1
La collega poi è tornata in stanza e il paziente dopo pochi minuti è venuto in infermeria. Il paziente arriva in infermeria, lì prende una bobina di carta, la poggia Per_1 sotto il capo e si sdraia sul lettino in attesa di ricevere la terapia. Dopo pochi minuti, è arrivato il collega con qualifica di OSS, il quale dice Pt_1 al paziente di mettersi composto togliendo i piedi dalla lettiga e di dargli la bobina di carta.
Il paziente si è rifiutato di consegnargliela;
dopo averglielo ridetto si è avvicinato al paziente e ha preso con forza la bobina sotto la testa del paziente. Il paziente si è sentito infastidito e così ha reagito tirando al sig. un pugno, Pt_1 colpendolo ma non ricordo bene la zona;
non ricordo se la zona colpita fosse la spalla o il viso. Da quel momento è iniziato uno scontro fisico, una colluttazione, io ho cercato di fermarli, urlando, ma non ci sono riuscita. Ricordo che nella colluttazione il sig. e il sig. cercavano di tirarsi dei Per_1 Pt_1 pugni;
ricordo che il sig. è caduto sul carrello dei farmaci e gli sono volati gli Per_1 occhiali da sole. Questa fase della colluttazione si è svolta in infermeria. Io tentavo di separarli senza successo e sentendo le urla si è avvicinata la collega che si trovava nella stanza Tes_2 pedagogia sempre al terzo piano. Anche la sig.ra ha cercato di separarli ma anche lei senza successo sia perché Tes_2
l'infermeria è piccola sia perché i litiganti erano molto vicini tra di loro ed era impossibile dividerli. La collega ad un certo punto è riuscita a dividere il sig. e a trascinarlo Tes_2 Per_1 in corridoio. pag. 7 di 11 A questo punto il sig. , vedendo uscire il sig. in corridoio, si è diretto Per_1 Pt_1 verso di lui per affrontarlo nuovamente. Io ho cercato di intervenire per separali nuovamente e sono stata spinta contro l'estintore. Da quel momento ricordo che sono accorsi nuovi pazienti perché le urla erano alte e anche altri colleghi. Durante la colluttazione in corridoio, il paziente ha Per_1 colpito al volto il sig. , ho visto che fuoriusciva del sangue e a quel punto il Pt_1 sig. si è innervosito molto e ha aggredito il paziente dandogli calci, Pt_1 Per_1 pugni e facendolo cadere per terra. Quando era per terra, il sig. ha iniziato Pt_1
a sferrare dei calci sulla testa;
ricordo che il sig. con le braccia cercava di Per_1 pararsi. Ricordo che sono stati due, tre calci;
ho visto che il paziente è stato colpito. Il paziente cercava di rialzarsi ma, a causa dei calci, non ci riusciva, sbattendo il volto per terra. A questo punto sono intervenuti gli altri pazienti che hanno tirato via il sig. ; Per_1 non ricordo se qualcuno ha cercato di fermare il sig. . Per il trambusto che si è Pt_1 creato sono arrivate altre colleghe, la dott.ssa , assistente sociale, e la Per_2 psicologa dott.ssa Per_3
Preciso che sono stata sbattuta contro l'estintore nella prima fase della lite in corridoio, quando mi sono messa in mezzo per dividerli. Dopodiché sono tornata nella zona in cui si stava svolgendo la colluttazione ed ero al centro, per cui ho potuto vedere tutto, gli altri colleghi sono arrivati successivamente. Preciso che l'estintore si trova vicino all'infermeria, sul lato destro lungo il corridoio. Ricordo che quando eravamo in infermeria, dopo che il sig. ha cercato di Pt_1 prendere la bobina, il ha indirizzato nei suoi confronti delle parole ma non Per_1 ricordo esattamente che cosa gli abbia detto. Preciso che il sig. si trovava a terra, cercava di alzarsi, non ci riusciva e Per_1 non aveva le forze per reagire (…)”. La deposizione della signora , la più dettagliata e completa fra Testimone_1 quelle acquisite, essendo stata la predetta lavoratrice testimone oculare di tutta la vicenda del 21/12/2023, inoltre, trova sostanziale riscontro in quelle di Tes_3
(escussa all'udienza del 31/01/2025), di (escussa
[...] Testimone_4 all'udienza del 31/01/2025), di (escussa all'udienza del Tes_5 Persona_4
28/02/2025) e di (anche lei sentita all'udienza del 28/02/2025), nei Testimone_6
pag. 8 di 11 limiti in cui queste testimoni hanno potuto osservare del diverbio litigioso oggetto di contestazione disciplinare. Il tenore delle richiamate deposizioni testimoniali rende superfluo ogni commento delle stesse, potendo pianamente concludersi che risultano accertati in maniera più che adeguata i comportamenti contestati disciplinarmente al lavoratore odierno ricorrente, “con buona pace” della proclamata insussistenza degli stessi. Quanto, poi, alla proporzionalità della sanzione disciplinare comminata all'odierno ricorrente, si osserva che il sig. - soggetto incline ad assumere Pt_1 atteggiamenti discutibili nei confronti degli utenti e dei superiori, in forza dei quali si è reso plurime volte destinatario di richiami e provvedimenti disciplinari (cfr. docc. 2 di parte resistente) - con la propria condotta, è venuto meno alle prescrizioni previste dall'art. 70 del CCNL di categoria (doc. 6 di parte resistente), in base al quale “la lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute”. Inoltre, l'art. 72 prevede finanche che “il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè: a) rissa o vie di fatto sul lavoro […] m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare […]”. Non solo, la condotta contestata all'odierno ricorrente integra una evidente violazione dei generali obblighi di diligenza sanciti dall'art. 2104 c.c., in base al quale, il lavoratore, nello svolgimento della sua attività, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa. In ragione di quanto finora esposto non v'è dubbio che la condotta del ricorrente abbia reciso irrimediabilmente il vincolo fiduciario su cui si basa la collaborazione tra il datore e il prestatore di lavoro, sì da giustificare la massima sanzione disciplinare. A tal proposito, “in tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume pag. 9 di 11 quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24619 del 2 ottobre 2019). Ed ancora, “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza” (Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, n.8957). Nondimeno, “gli artt. 2104 e 1176 c.c. impongono al lavoratore di eseguire la prestazione -anche in assenza di direttive del datore di lavoro - secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare, altresì, tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta”
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12769 del 27 settembre 2000). In definitiva, non v'è dubbio che il diverbio in questione, sfociato in un'aggressione fisica, possa assurgere a paradigma della nozione stessa di giusta causa del licenziamento, che ricorre in presenza di un comportamento la cui gravità, oggettivamente e soggettivamente considerata, comprometta irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e ne impedisca la stessa prosecuzione. Il comportamento provocatorio, aggressivo, collerico, contrario alle norme della comune etica e del comune vivere civile del sig. la ridotta Pt_1 capacità di autocontrollo dello stesso, ad avviso di questo Giudice, si configura come fatto grave e idoneo a ledere l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla correttezza della prestazione lavorativa. Esso costituisce una forma di inadempimento all'obbligazione contrattuale ed è fonte di responsabilità disciplinare che può determinare, come nel caso di specie, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto dal sig. va respinto. Parte_1 pag. 10 di 11 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018”. (in questi termini v. Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso proposto dal sig. e tutte le domande ivi Parte_1 contenute;
- compensa le spese di lite fra le parti in causa.
Bologna – Caltanissetta 24/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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