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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2048/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente REL. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. ROSSI PIETRO Parte_1
e con l'Avv. ROSSI PIETRO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso che dal Parte_1 Controparte_1 loro rapporto di convivenza more uxorio sono nati, in data 02.12.2009, i figli gemelli ed , riconosciuti da entrambi i genitori, con ricorso Per_1 Per_2 depositato il 06.05.2025 esponevano la crisi della loro unione e di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei rapporti patrimoniali e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale, ex art 316/337 ter c.c. e 473 bis 51 c.p.c., l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori anche se continueranno ad abitare con la madre;
2) La casa familiare sita in Mezzocorona, porzione materiale 4 della p.ed. 566 è assegnata alla signora;
Controparte_1
3) verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
la somma di € 800,00 al mese. Tale somma è destinata al Controparte_1 pagamento della metà della rata del mutuo acceso con la Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra (rata complessiva di circa € 840,00 al mese) e per la parte rimanente a titolo di contributo al mantenimento dei figli. 4) si impegna a versare a il 50 % delle Parte_1 Controparte_1 spese extra assegno relative ai figli e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) viaggi studio in Italia e all'estero c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
Spese avv. Rossi a carico di entrambe le parti. Le parti chiedevano in ricorso di sostituire, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, in data 07.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con note dell'11.06.2025, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 confermavano le conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con abitazione presso la madre dei figli ed non risulta contrastare con l'interesse degli stessi, Per_1 Per_2 né vi è motivo di formulare obiezioni sulla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2048/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente REL. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. ROSSI PIETRO Parte_1
e con l'Avv. ROSSI PIETRO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso che dal Parte_1 Controparte_1 loro rapporto di convivenza more uxorio sono nati, in data 02.12.2009, i figli gemelli ed , riconosciuti da entrambi i genitori, con ricorso Per_1 Per_2 depositato il 06.05.2025 esponevano la crisi della loro unione e di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei rapporti patrimoniali e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale, ex art 316/337 ter c.c. e 473 bis 51 c.p.c., l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori anche se continueranno ad abitare con la madre;
2) La casa familiare sita in Mezzocorona, porzione materiale 4 della p.ed. 566 è assegnata alla signora;
Controparte_1
3) verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
la somma di € 800,00 al mese. Tale somma è destinata al Controparte_1 pagamento della metà della rata del mutuo acceso con la Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra (rata complessiva di circa € 840,00 al mese) e per la parte rimanente a titolo di contributo al mantenimento dei figli. 4) si impegna a versare a il 50 % delle Parte_1 Controparte_1 spese extra assegno relative ai figli e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) viaggi studio in Italia e all'estero c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
Spese avv. Rossi a carico di entrambe le parti. Le parti chiedevano in ricorso di sostituire, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, in data 07.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con note dell'11.06.2025, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 confermavano le conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con abitazione presso la madre dei figli ed non risulta contrastare con l'interesse degli stessi, Per_1 Per_2 né vi è motivo di formulare obiezioni sulla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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