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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3384/2025
TRA
P. VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(cod. fisc. ), con sede in C.da Toscano Joele snc – 87064
[...] C.F._1
Corigliano Rossano, a.u. Rossano, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Campilongo, giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Crosia alla via s. Raffaello, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bruno, giusta procura in atti;
RESISTENTE/OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.7.2025 ritualmente notificato a controparte parte opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 26.6.2025 con il quale intimava il pagamento della somma di € 90.460,23 in forza Controparte_1
della sentenza n. 79/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 18.1.2025.
Deduceva, in particolare, l'erroneità del calcoli effettuati dall'opposto, che aveva calcolato le somme precettate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Nello specifico, evidenziava che a seguito di consulenza tecnica di parte risultava che la somma dovuta da doveva essere pari ad € 69.733,79 di cui € 46.369,65 Parte_1
per retribuzioni ed € 23.364,14 per interessi e rivalutazioni. Dalla somma precettata, infatti, nella ricostruzione dell'opponente, andava detratta la somma di € 6.327,16 per contributi previdenziali ed € 13.921,11 a titolo trattenute fiscali a carico dello stesso opposto.
Sottolineava, in ogni caso, la pendenza di giudizio in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
A sostegno dell'invocata sospensiva, inoltre, poneva in evidenza la sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Nello specifico, per quanto attiene al fumus, evidenziava la fondatezza dei motivi di ricorso in Cassazione e la già eccepita erroneità dei calcoli effettuati dall'opposto, mentre per quanto riguarda il periculum, sottolineava le difficoltà economiche della società, la consistenza della somma precettata e la difficoltà di recupero in caso di riforma della sentenza in sede di legittimità.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva in giudizio parte opposta , che contestava con varie Controparte_1
argomentazioni il ricorso in opposizione.
In particolare, poneva in evidenza che il credito vantato era portato da sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro e che le somme così come precettate erano corrette, stante la debenza al lordo e non al netto delle imposte e delle tasse, come sostenuto dall'opponente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
***
Osserva il giudicante come in ordine alle censure mosse dalla parte opponente l'opposizione sia infondata e vada pertanto rigettata.
1. Sull'opposizione proposta.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480
c.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto. L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.) .
Diversamente, si ha opposizione all'esecuzione nel caso in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia quando si nega che la parte creditrice abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, sia quando ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti. L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che il creditore non è legittimato ad agire nei suoi confronti o che la somma in contestazione non è dovuta, è ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata.
L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Orbene, con riferimento al caso in esame, l'opposizione proposta è da qualificarsi sia come opposizione all'esecuzione che some opposizione agli atti esecutivi, stante il tenore delle doglianze sollevate.
2. Sulla correttezza dei calcoli effettuati dall'opposto.
Con riferimento all'unico motivo di opposizione proposto dall'opponente, deve rilevarsi come lo stesso sia infondato. Secondo infatti, le somme precettate Parte_1
sarebbero errate perché calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e non al netto delle stesse.
L'argomento è del tutto infondato. La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che le somme dovute dal datore al lavoratore a titolo di differenze retributive vadano calcolate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. E a nulla vale la “scissione” operata dal ricorrente nel proprio ricorso in opposizione secondo cui le somme dovrebbero essere calcolate al lordo e liquidate al netto.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con giudizio sempre confrmato successivamente, ha efficacemente sancito che: “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.” (Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, n.6639).
L'opposizione proposta dal ricorrente/opponente si fonda tutta sulla asserita non debenza delle somme calcolate a titolo di ritenute previdenziali e fiscali, tanto da generare dubbi sul riconoscimento di almeno parte delle debitoria (riconoscimento che viene escluso dallo stesso ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta ma che, per come è stato formulato il ricorso, risulta evidente, stante il costante richiamo alla perizia di parte prodotta in atti a firma del dott. ). Per_1
In ogni caso l'eccezione, come detto, è del tuto destituita di fondamento, atteso che, come riportato poco sopra, le somme dovute a titolo di differenze retributive devono non solo essere calcolate al lordo delle ritenute, ma anche liquidate al lordo delle stesse.
3. Sulla insussistenza dei requisiti per la sospensione.
La decisione viene presa nel merito della controversia, e pertanto non è necessario esprimersi in ordine alla istanza di sospensione avanzata dal ricorrente/opponente, peraltro infondata, per l'evidente insussistenza dei gravi motivi che ne legittimerebbero la concessione (insussistenza, nel merito, delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione e insussistenza della presunta fondatezza del ricorso per Cassazione pendente).
4. Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti a sostegno della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto
, liquidate in € 5.000,00 oltre VA e Cpa come per legge, con attribuzione Controparte_1 all'avv. Giovanni Bruno, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3384/2025
TRA
P. VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(cod. fisc. ), con sede in C.da Toscano Joele snc – 87064
[...] C.F._1
Corigliano Rossano, a.u. Rossano, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Campilongo, giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Crosia alla via s. Raffaello, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bruno, giusta procura in atti;
RESISTENTE/OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.7.2025 ritualmente notificato a controparte parte opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 26.6.2025 con il quale intimava il pagamento della somma di € 90.460,23 in forza Controparte_1
della sentenza n. 79/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 18.1.2025.
Deduceva, in particolare, l'erroneità del calcoli effettuati dall'opposto, che aveva calcolato le somme precettate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Nello specifico, evidenziava che a seguito di consulenza tecnica di parte risultava che la somma dovuta da doveva essere pari ad € 69.733,79 di cui € 46.369,65 Parte_1
per retribuzioni ed € 23.364,14 per interessi e rivalutazioni. Dalla somma precettata, infatti, nella ricostruzione dell'opponente, andava detratta la somma di € 6.327,16 per contributi previdenziali ed € 13.921,11 a titolo trattenute fiscali a carico dello stesso opposto.
Sottolineava, in ogni caso, la pendenza di giudizio in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
A sostegno dell'invocata sospensiva, inoltre, poneva in evidenza la sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Nello specifico, per quanto attiene al fumus, evidenziava la fondatezza dei motivi di ricorso in Cassazione e la già eccepita erroneità dei calcoli effettuati dall'opposto, mentre per quanto riguarda il periculum, sottolineava le difficoltà economiche della società, la consistenza della somma precettata e la difficoltà di recupero in caso di riforma della sentenza in sede di legittimità.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva in giudizio parte opposta , che contestava con varie Controparte_1
argomentazioni il ricorso in opposizione.
In particolare, poneva in evidenza che il credito vantato era portato da sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro e che le somme così come precettate erano corrette, stante la debenza al lordo e non al netto delle imposte e delle tasse, come sostenuto dall'opponente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
***
Osserva il giudicante come in ordine alle censure mosse dalla parte opponente l'opposizione sia infondata e vada pertanto rigettata.
1. Sull'opposizione proposta.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480
c.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto. L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.) .
Diversamente, si ha opposizione all'esecuzione nel caso in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia quando si nega che la parte creditrice abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, sia quando ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti. L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che il creditore non è legittimato ad agire nei suoi confronti o che la somma in contestazione non è dovuta, è ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata.
L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Orbene, con riferimento al caso in esame, l'opposizione proposta è da qualificarsi sia come opposizione all'esecuzione che some opposizione agli atti esecutivi, stante il tenore delle doglianze sollevate.
2. Sulla correttezza dei calcoli effettuati dall'opposto.
Con riferimento all'unico motivo di opposizione proposto dall'opponente, deve rilevarsi come lo stesso sia infondato. Secondo infatti, le somme precettate Parte_1
sarebbero errate perché calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e non al netto delle stesse.
L'argomento è del tutto infondato. La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che le somme dovute dal datore al lavoratore a titolo di differenze retributive vadano calcolate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. E a nulla vale la “scissione” operata dal ricorrente nel proprio ricorso in opposizione secondo cui le somme dovrebbero essere calcolate al lordo e liquidate al netto.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con giudizio sempre confrmato successivamente, ha efficacemente sancito che: “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.” (Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, n.6639).
L'opposizione proposta dal ricorrente/opponente si fonda tutta sulla asserita non debenza delle somme calcolate a titolo di ritenute previdenziali e fiscali, tanto da generare dubbi sul riconoscimento di almeno parte delle debitoria (riconoscimento che viene escluso dallo stesso ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta ma che, per come è stato formulato il ricorso, risulta evidente, stante il costante richiamo alla perizia di parte prodotta in atti a firma del dott. ). Per_1
In ogni caso l'eccezione, come detto, è del tuto destituita di fondamento, atteso che, come riportato poco sopra, le somme dovute a titolo di differenze retributive devono non solo essere calcolate al lordo delle ritenute, ma anche liquidate al lordo delle stesse.
3. Sulla insussistenza dei requisiti per la sospensione.
La decisione viene presa nel merito della controversia, e pertanto non è necessario esprimersi in ordine alla istanza di sospensione avanzata dal ricorrente/opponente, peraltro infondata, per l'evidente insussistenza dei gravi motivi che ne legittimerebbero la concessione (insussistenza, nel merito, delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione e insussistenza della presunta fondatezza del ricorso per Cassazione pendente).
4. Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti a sostegno della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto
, liquidate in € 5.000,00 oltre VA e Cpa come per legge, con attribuzione Controparte_1 all'avv. Giovanni Bruno, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone