Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16/2024 RGAC
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. SILVIA
CUMINO e MICHELA GRANDINETTI
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO TARSITANO CP_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
432/2023, con cui il Tribunale di Cosenza ha ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dell'opposto dott. della somma di CP_1 euro 11.986,00, oltre accessori, quale importo dovuto per l'attività svolta, nel periodo gennaio 2022/gennaio 2023, per prestazioni aggiuntive legate all'emergenza COVID (somministrazione vaccini) previste dalla deliberazione del Commissario Straordinario dell n. 664 CP_2 dell'11.6.2021, avente ad oggetto presa d'atto del DCA n. 70 del 6.5.2021.
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Ha dedotto, inoltre, la mancanza di prova dell'attività lavorativa in relazione alla quale è stata proposta la domanda di ingiunzione, rilevando che non possono costituire prova certa dello svolgimento di tale attività i tabulati delle timbrature da cui risultano solo prestazioni aggiuntive non meglio identificate.
Ha rilevato, ancora, che dall'albo affisso all'Albo Pretorio dell di in data 25.08.2022 risulta che le sedute vaccinali per il Covid Pt_1 fossero stabilite, per il Comune di Roggiano Gravina, nella sola giornata del martedì con orari dalle 14,00 alle 17,00, laddove dai suddetti tabulati emergono per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'avviso, timbrature con il codice 052 (prestazioni aggiuntive) anche di lunedì senza alcuna dimostrazione delle relative attività espletate.
Sulla base delle descritte asserzioni ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito il dott. chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti.
La parte opponente depositava le note in sostituzione dell'udienza il
14.03.2025, la parte opposta il 06.03.2025.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.
Quanto alla prima doglianza, rileva il Tribunale che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dei tabulati (documento allegato 3 al fascicolo di parte opposta) da cui risultano le ore (148,72) svolte dal ricorrente in monitorio per prestazioni aggiuntive, laddove il calcolo è stato eseguito in 2 base al compenso indicato nella deliberazione n. 664 dell'11.6.2021 (80 euro).
Anche nel merito l'opposizione si palesa infondata.
Si premette che la deduzione secondo cui le prestazioni aggiuntive per attività di vaccinazione sarebbero state autorizzate solo per il 2021 è smentita dallo stesso avviso affisso all'Albo Pretorio dell di in Pt_1 data 25.08.2022, che riscontra come l'attività di vaccinazione si sia protratta ben oltre il 2021.
Rileva, inoltre il Tribunale, che anche la deduzione secondo cui le vaccinazioni sarebbero state eseguite anche di lunedì non trova nei tabulati riscontri certi, tant'è che la stessa Parte_1 nell'atto di opposizione utilizza una formula dubitativa, mostrando incertezza sul punto: “…dai tabulati, depositati dall'opposto nel fascicolo di parte, parrebbero emergere, invece, per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale avviso, timbrature con il codice 052 (indicante le prestazioni aggiuntive) anche di lunedì…”; cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
Non vi è, altresì, alcuna prova che l'avviso affisso all'Albo Pretorio dell di in data 25.08.2022 sia stato comunicato al Centro Vaccinale di Pt_1
Roggiano Gravina.
Ritiene, inoltre, il Giudice che dalla prova per testi sia emersa la prova dello svolgimento da parte del dott. dell'attività di medico CP_1 vaccinatore nel periodo oggetto di causa.
Il teste dott. direttore del Distretto Esaro Polino, pur Testimone_1 dichiarando “Non sono a conoscenza del fatto che il Dott. svolgesse CP_1 operazioni di vaccinazione anti-Covid nel periodo oggetto di causa, in quanto il dato si evince solo dalle relative timbrature”, ha, tuttavia, riferito: “So che (il dott. era stato individuato quale responsabile del Centro di CP_1
Roggiano Gravina dal Dipartimento di Prevenzione e preciso, in ogni caso, che ci sentivamo telefonicamente per questioni riguardanti
l'approvvigionamento dei vaccini…”.
3 Il teste dott. , premesso di aver solto attività di Testimone_2 medico vaccinatore nel periodo gennaio/marzo 2022 (unitamente, anche, alla parte opposta) ha dichiarato: “Faccio presente che io lavoro presso il Centro di Salute mentale di Roggiano Gravina la cui sede è adiacente al Centro vaccinale.
Preciso di aver visto il Dott. anche dopo marzo 2022, ma CP_1 non so dire fino a quando e con quale frequenza portarsi all'interno del Centro vaccinale”.
Più puntuale e completa la deposizione del teste dott. : Testimone_3
“Con il Dott. abbiamo lavorato insieme in tale Centro vaccinale una decina CP_1
di volte. Riconosco il Registro timbrature che mi viene mostrato e credo di poter dire che riguardi l'impegno orario, settimanale e mensile dello stesso Dott. CP_1 come Medico vaccinatore all'interno del Centro. Posso dire di aver visto il Dott. mentre svolgeva i compiti di vaccinatore all'interno del Centro di CP_1
Roggiano Gravina anche successivamente a gennaio/ marzo 2022 e fino a gennaio 2023 perché io ero presente all'interno del Centro per ragioni amministrative relative alla scelta e alla revoca dei medici di Medicina generale. In particolare, controllavo i tabulati da cui risultavano i pazienti iscritti con me. Aggiungo che conosco la circostanza relativa al periodo in cui il
Dott. a lavorato presso il suddetto Centro anche perché indirizzavo CP_1
i miei pazienti e li invitavo a portarsi presso il Centro per essere vaccinati dal Dott. . Capitolo 2: “Dal 31 marzo 2022 in poi il centro suddetto è CP_1
diventato un Centro permanente Covid ove operava esclusivamente il Dott.
[...]
. CP_1
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste dott. Testimone_4
“Confermo che mio fratello ha lavorato nel periodo indicato nel capitolo e confermo che il documento che mi viene rammostrato, allegato 3 fascicolo di parte opposta, indica i giorni e le ore in cui mio fratello è stato impegnato nel suddetto centro come medico vaccinatore. Faccio presente che conosco il periodo indicato nel capitolo n. 1, pur avendo terminato di svolgere
i compiti di medico vaccinatore a marzo 2022, perché come medico di medicina
4 generale anche successivamente indirizzavo i miei pazienti per la vaccinazione presso il suddetto centro vaccinale”.
Dunque dal complessivo tenore delle dichiarazioni rese dai testi risulta che l'opposto ha operato come medico vaccinatore fino al mese di gennaio 2023.
Risulta, altresì, che i tabulati prodotti già nella fase sommaria si riferiscono alle ore in cui il ricorrente in monitorio è stato impegnato come medico vaccinatore, avendo i testi riconosciuto il documento (evidentemente identico per tutti i medici vaccinatori, indipendentemente dai periodi in cui gli stessi sono stati impegnati nel centro vaccinale).
Né, si osserva, l'opponente ha saputo indicare quali altre “prestazioni aggiuntive” avrebbe svolto il dott. nel periodo oggetto del CP_1 giudizio.
La domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, alla luce dei documenti prodotti e del testimoniale, deve, dunque, ritenersi fondata.
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo.
Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
Cosenza, 20/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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