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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 61 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi dall' Avv. Anna Maria Caramia;
-APPELLANTI-
E
– (C.F. Controparte_1
) – in persona del legale P.IVA_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici è ex lege domiciliato
1 -APPELLATO-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 09.01.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto di citazione depositato il 29.8.2016 e regolarmente notificato all'Amministrazione convenuta,
quale legale rappresentante della e Parte_3 Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio il deducendo di aver riassunto il Controparte_1
giudizio per querela di falso presentato dinanzi al Tribunale di Taranto che, con ordinanza del
16.5.2016, aveva dichiarato la propria incompetenza, dopo che il giudizio avente R.G. n. 311/14, da loro proposto nei confronti del predetto e pendente presso la Corte d'Appello di Lecce – Sezione CP_1
distaccata di Taranto, era stato sospeso, essendo stati essi autorizzati a proporre querela di falso in relazione all'attestazione contenuta nel verbale di accertamento e sequestro amministrativo del
[...]
– di – sede distaccata di Lecce n. Controparte_1 Controparte_2 CP_2
1236/2006 a tenor del quale nel silos n. 49 (insistente presso l'opificio della vi Parte_2
sarebbe stato prodotto vinoso e non acquoso e a seguito del quale era stata emessa dall'
[...]
ordinanza ingiunzione n. 1406/2011 di pagamento di sanzioni amministrative Controparte_2
pecuniarie per complessivi € 32.344,00 (ordinanza ingiunzione impugnata presso il Tribunale di Taranto che con sentenza n. 2690/2013 aveva rigettato l'opposizione).
Deducevano che a conclusione del giudizio penale per il reato di cui all'art. 334 c.p., l'imputato Pt_3
era stato assolto con sentenza n. 1328/2012 del Tribunale di Taranto che, a loro dire, aveva
[...]
accertato che il silos 49, all'epoca del sequestro amministrativo, non conteneva vino ma acqua.
Pertanto, concludevano chiedendo, previa valutazione di ammissibilità della querela di falso, che venisse accertata e dichiarata la non corrispondenza a realtà o al vero dell'attestazione contenuta nel verbale di accertamento e sequestro amministrativo del Controparte_3
di sede distaccata di Lecce numero 1236/2006 (e degli atti successivi e connessi),
[...] CP_2
a tenor del quale nel silos n. 49 (insistente presso l'opificio della vi sarebbe stato Parte_2
2 prodotto vinoso e non, invece, acquoso, disponendo, in via consequenziale, per la decisione delle domande articolate nel ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio il Controparte_4
che, contestando quanto sostenuto da controparte, concludeva per il rigetto della querela di falso,
[...]
con vittoria di spese di giudizio.
La causa, dopo essere stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e mediante prove testimoniali, previa comunicazione al Pubblico Ministero per l'intervento, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.7.2019, e veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In comparsa conclusionale gli attori chiedevano anche la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.”. CP_1
Con sentenza n. 1777 del 2020, pubblicata in data 22.07.2020, il Tribunale di Lecce ha rigettato la querela di falso;
condannando , quale legale rappresentante Parte_3
della e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2 Parte_1
del delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 Controparte_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
IVA e CPA, come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2021, e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata –
[...]
affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di accertare e dichiarare “la non corrispondenza a realtà o al vero dell'attestazione contenuta nel verbale di accertamento e sequestro amministrativo del numero 1236/2006 (e Controparte_1
degli atti successivi e connessi), a tenor del quale nel silos numero 49 (insistente presso l'opificio della
vi sarebbe stato prodotto vinoso e non, invece, acquoso e, per l'effetto, dare ogni Parte_2
conseguente disposizione al riguardo;
2) in via consequenziale, disporre per la decisione sulle domande articolate nel ricorso in appello del giudizio principale innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, sezione di
Taranto, a cui espressamente si rinvia;
3) con ogni conseguenza di legge e di ragione, anche in ordine alle spese, pure tributarie, alle competenze e agli onorari di difesa del doppio grado di giudizio, con espressa richiesta di rimborso delle spese generali di cui agli attuali parametri”. (cfr. atto di appello).
3 Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 07.04.2021, si è costituito il Controparte_5
il quale ha chiesto di dichiarare
[...]
inammissibile e comunque respingere l'appello; con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 22.02.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano: “violazione dell'art. 654 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 652 c.p.c. - violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. sulla disponibilità e valutazione delle prove - vizio motivazionale ex art.111 Cost.”.
1.1. Gli appellanti censurano la sentenza emessa in primo grado in quanto ha escluso ogni rilevanza, nel presente giudizio di falso, della sentenza penale di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., resa a carico di per il reato di cui all'art. 334 c.p., Parte_1
relativo alla medesima vicenda oggetto del giudizio civile. Denunciano, inoltre, la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, avendo il giudice ignorato sia la pronuncia penale, sia le risultanze testimoniali, fondando la decisione su elementi presuntivi e su massime di esperienza, in assenza di un adeguato supporto probatorio.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. In ordine alla pretesa efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., va ribadito quanto già correttamente rilevato dal primo giudice, ovvero che nel caso di specie trova applicazione il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza
o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o
4 l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art.
530, comma secondo c.p.p.” (ex multis Cass. Civ. n. 11140/2025).
1.4. Nel caso in esame, la sentenza penale invocata dagli odierni appellanti non contiene un accertamento dell'insussistenza del fatto contestato (ossia la presenza di prodotto vinoso nel silos n. 49). Al contrario, essa si limita a rilevare la carenza di elementi probatori sufficienti per una condanna.
1.5. Poiché pertanto deve escludersi che la sentenza penale di assoluzione invocata dagli odierni appellanti sia fondata su un accertamento della presenza di acqua (e non di vino) nel silos n. 49, ne consegue che le doglianze formulate dagli appellanti sul punto non risultano idonee a scalfire la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice quanto all'esclusione della rilevanza nella presente sede della sentenza penale di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p..
2. Ne consegue che la valutazione della conformità al vero di quanto attestato nel verbale amministrativo oggetto di querela di falso deve essere effettuata in modo autonomo, secondo i criteri propri del processo civile e nel rispetto dell'art. 2700 c.c.
2.1. In tale prospettiva, ai fini della verifica della corrispondenza alla realtà dei fatti delle risultanze del verbale di accertamento e sequestro amministrativo impugnato di falso, deve ribadirsi che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e/o dallo stesso percepiti e constatati direttamente.
2.2. Nel caso di specie, il documento impugnato, ossia il verbale di accertamento e sequestro amministrativo di prodotto vinoso – n.1236/2006, contiene la ricostruzione dei fatti constatati in sede di accesso ispettivo e rilevanti ai fini della contestazione dell'illecito sanzionato. I verbalizzanti hanno dato atto di aver rinvenuto presso la sede della società determinati quantitativi di prodotto vinoso, di aver verificato l'esistenza di un'eccedenza rispetto a quello giustificato dalla documentazione contabile riferibile alla società e di aver quindi proceduto alla confisca dei quantitativi in eccesso, tra cui hl 2.500 contenuti nel silos esterno n.49.
5 2.2.1. Dal contenuto del verbale non risulta che il sig. pur presente al momento Pt_3
dell'accertamento, abbia reso qualsivoglia dichiarazione in ordine al contenuto del silos n.49 o che abbia opposto alle iniziative dei funzionari accertatori (intervenuti in numero di nove) consacrate nel verbale redatto nell'occasione e da lui sottoscritto rilievi di qualsivoglia tipo diretti a contrastare l'accertamento della natura del liquido contenuto nel silos n. 49 come descritto in verbale dai funzionari accertatori, contestualmente sottoposto a sequestro..
2.3. Quanto alla doglianza in ordine all'omessa valutazione delle prove testimoniali, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. civ., n.4370/2024; cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., 7930/2008).
2.3.1. Coerentemente con tali principi, il Tribunale ha razionalmente attribuito prevalenza al contenuto del verbale amministrativo, in quanto atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso ed ha motivatamente disatteso la contraria concludenza probatoria delle deposizioni testimoniali dei testi escussi, e , Testimone_1 Testimone_2
entrambi dipendenti della (la da circa 25 anni), per ragioni Parte_2 Tes_1
d'inattendibilità sia intrinseca, riferita cioè alla persona del teste e alla sua credibilità soggettiva, in relazione ai sussistenti rapporti di lavoro (tali da rendere non peregrina l'ipotesi di una mancanza di obiettività e di imparzialità di tali dichiaranti, sia estrinseca, in ragione della contraddittorietà tra quanto dichiarato dagli stessi e quanto emergente dalle risultanze di altra documentazione probante.
2.4. In definitiva, la decisione impugnata risulta immune dalle censure formulate dagli appellanti con il motivo in esame.
6 3. Va disatteso il secondo motivo d'appello, con cui gli appellanti deducono: “omessa pronuncia circa il contegno processuale avverso di temeraria difesa”, lamentando che controparte abbia reiteratamente insistito su un'eccezione di decadenza istruttoria del tutto sconfessata dagli atti, difettando i presupposti di applicazione dell'art. 96 c.p.c.
(Responsabilità aggravata), in mancanza di soccombenza della controparte.
4. L'appello va pertanto rigettato e gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nella liquidazione di cui al dispositivo.
5. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello; condanna e a in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado da che liquida in complessivi € Controparte_1
7.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico di e in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro.
Così deciso in Lecce, il 5.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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