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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 03/07/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 323/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Vincenzo Di Lorenzo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Lisa
Vadini;
RESISTENTE
E
BR S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dagli avv.ti Arturo
Maresca, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.03.2024 il ricorrente deduceva: Con
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
03.10.2022 al 30.09.2023, con mansioni di operaio, addetto alla movimentazione della merce ed inquadramento nel livello 6J del ccnl Logistica, Trasporto merci e
Spedizione; - di aver sempre lavorato presso il centro di smistamento delle merci affidate per il trasporto al vettore “Bartolini” e gestito in appalto dalla Controparte_1
- di aver svolto mansioni di operaio addetto alla ricezione della merce, allo scarico dagli automezzi, alla movimentazione della merce con utilizzo di transpallet elettrici e alla sua sistemazione nell'apposita area riservata alla spedizione e al successivo carico per la consegna finale;
- di aver lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, dapprima osservando un turno “spezzato” con orario ripartito per 4,5/5 ore nel pomeriggio e altre 4,5/5 ore durante la notte e dal gennaio 2023 con assegnazione al “primo” turno, con orario fino al marzo 2023 dalle 13,30 alle 23,30, e a seguire dalle 13,30 alle 00,30, con intervallo da 30 minuti di pausa cena;
- di aver svolto in alcuni giorni del mese, per tutta la notte, attività di sorveglianza e guardiania del piazzale ove stazionavano mezzi e merci da movimentare il giorno successivo, ricevendo come corrispettivo l'importo di € 80,00 o 90,00 per ogni singola prestazione;
- di aver diritto all'inquadramento nel quinto livello retributivo;
- di aver diritto al pagamento del compenso per il lavoro straordinario prestato;
- di aver goduto di soli 5 giorni di ferie all'anno e di avere, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti;
- di aver diritto al pagamento di differenze retributive per un ammontare di €
8.684,82, di cui 168,42 per trattamento di fine rapporto;
- di aver legittimamente evocato in giudizio anche la BR S.p.a., quale committente del servizio di trasporto e responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Tanto dedotto il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1)-accertare che nel periodo 03.10.2022 – 30.09.2023 tra le parti è ripassato un rapporto di lavoro subordinato, full time, con prestazione resa dal ricorrente senza soluzione di continuità, inquadrabile, per la intera sua durata, o nei minori periodi che risulteranno di giustizia, nel quinto livello del ccnl logistica (ovvero in subordine nel sesto livello) e con svoglimento di orario straordinario come risultante dal “dato” riportato sul “pizzino” mensile che, di volta in volta, veniva redatto dal personale degli uffici amministrativi della datrice di lavoro e consegnato unitamente alla busta paga (sulla quale “materialmente” era
“allegato”), e poi in concreto utilizzato per la quantificazione della paga mensilmente erogata (nella misura finale netta, risultante dai singoli prospetti contabili);
2)- per l'effetto, dato atto dell'intervenuto inquadramento del ricorrente per
l'intero periodo nel sesto livello junior del citato ccnl e della retribuzione allo stesso corrisposta, come da prospetti paga prodotti in allegato, condannare la resistente al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.684,82 di cui 168,42 per trattamento di fine rapporto
(lorde) o di quelle maggiori o minori che dovessero risultare di giustizia, con interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
3)-condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
1.1. costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Chieti e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
BR S.p.a., si costituiva in giudizio e deduceva l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale (con ordinanza del 20/06/2024), venivano escussi i testimoni ed espletata ctu e la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
03.10.2022 al 30.09.2023, con qualifica di addetto al movimento merci ed inquadramento nel livello 6J del ccnl logistica, trasporto merci e spedizione (doc. Con 2 e 3 . Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto in primo luogo di aver svolto mansioni di operaio addetto alla ricezione e alla movimentazione della merce, anche con utilizzo di transpallet elettrici e di aver diritto all'inquadramento nel superiore livello quinto.
2.2. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”
(Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 8025/03). Si è, inoltre, costantemente affermato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20272/2010). La Corte di legittimità ha inoltre ritenuto che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e
l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (cass. civ. sez. lavoro sent. n. 16200/2009).
2.3. Secondo il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, appartengono al 5° livello-parametro 116 “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”. In questo livello sono inquadrati, tra gli altri, gli operai che svolgono attività di addetti al magazzino o attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici e gli operai che svolgono “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”. Appartengono, invece, al 6° livello Junior - parametro 100, attribuito al ricorrente,
“i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”.
Appartengono al 6° livello - parametro 109 “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”, tra cui, gli operai che svolgono
“Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
di recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici”.
Al 5° livello sono inquadrati, quindi, gli addetti al magazzino, ossia quei lavoratori che movimentano merci con mezzi meccanici o elettrici, mente al 6° livello e al 6° livello Junior sono inquadrati i facchini, ossia i lavoratori che si occupano dello scarico e del carico manuale delle merci, il personale di pulizia ed i guardiani.
2.4. Ebbene, il ricorrente non si limitava alle attività di facchinaggio, ossia di carico e scarico manuale dei pacchi, ma svolgeva anche attività di movimentazione e di allocazione all'interno del magazzino, come dedotto dalla stessa nella propria memoria difensiva di costituzione (punto Controparte_1
12 della parte in fatto).
Inoltre, il testimone responsabile operativo di tutti i Testimone_1 magazzini della società ha dichiarato: “l'attività del Controparte_1 ricorrente era quella di carico e scarico manualmente dei pacchi dai camion e il posizionamento manuale delle merci sui rulli. Il ricorrente si occupava anche di inserire i pacchi presenti sui rulli nelle apposite gabbie dotate di rotelle e di portare le gabbie in prossimità dei camion per il carico. Non svolgeva altra attività”.
Anche il testimone ha riferito che “chi non utilizzava il Testimone_2 transpallet elettrico movimentava le merci con delle gabbie munite di ruote o con transpallet manuali”.
Poiché nel 5° livello sono inquadrati anche i lavoratori che svolgono attività di movimentazione merci, che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici di limitata complessità, e poiché, tanto dalle allegazioni della società resistente, quanto delle dichiarazioni dei testimoni della parte resistente, è emerso che il ricorrente provvedeva alla movimentazione della merci all'interno del magazzino e al loro posizionamento nelle zone di carico, con transpallet manuali o con apposite gabbie che provvedeva a riempire (entrambi mezzi meccanici di limitata complessità), nessun dubbio può esservi in merito alla riconducibilità delle mansioni di fatto svolte al superiore livello rivendicato (livello 5°). Infatti, al 6° livello e al 6° livello Junior possono essere inquadrati soltanto i lavoratori che si occupano di attività di carico e scarico manuale o di attività di pulizia e sorveglianza ma non anche gli operi che provvedono alla movimentazione delle merci all'interno del magazzino e al loro posizionamento nelle apposite zone di carico e/o di stazionamento, attività quest'ultima che il ricorrente ha sicuramente svolto per tutta la durata del suo rapporto di lavoro.
2.5. Le considerazioni che precedono portano ad affermare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione prevista per il superiore livello 5°.
Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, può farsi riferimento alla ctu, da cui risulta che il ricorrente ha maturato differenze retributive per mansioni superiori nella misura di € 6.025,18, di cui € 4.078,09 per mansioni superiori, €
1.577,05 per indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e € 370,04 a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. In merito alle modalità di calcolo delle differenze retributive, occorre precisare che tra gli importi percepiti dal ricorrente e da detrarre dalle maturate a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, vanno considerate anche le “competenze soggette a CU”, trattandosi di compensi corrisposti con carattere continuativo e aventi pertanto indubbia natura retributiva. Quanto, invece, ai compensi spettanti per le attività di sorveglianza delle merci nel piazzale, quantificate dal ctu in € 114,64 per due giornate, nulla è dovuto in quanto il ricorrente è stato già retribuito per tali attività con il pagamento di una somma pari a 80,00 o 90,00 euro al giorno (superiore quindi a quella indicata dal ctu), come dedotto nel ricorso.
La va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente di € CP_1
6.025,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle sinogle scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
2.6. Al pagamento della predetta somma deve essere condanna in via solidale anche la BR PA, quale committente del servizio di facchinaggio nell'ambito del quale il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa. Il ricorrente, come riferito da tutti i testimoni escussi, ha lavorato presso il magazzino di San Giovanni
Teatino, magazzino nel quale le attività di scarico, movimentazione e smistamento dei colli, sono state appaltate dalla BR PA alla per tutta la Controparte_1 durata del rapporto di lavoro con il ricorrente (doc. 2 e 3 BR PA). L'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
***
3. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto lavoro straordinario e ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an. Si
è, in particolare, affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., sent. n.
16150/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4076/2018; Cass. civ., sez. lav., sent.
n. 1389/2003; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8006/1998).
Nella specie, i fatti allegati dal ricorrente a fondamento dei diritti fatti valere nel presente giudizio, non sono stati provati con il rigore che si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda. In particolare, i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni contrastanti sugli orari di lavoro osservati dal ricorrente. Ebbene, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4773/2015; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 3468 del 15.02.2010; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 6760 del
05/05/2003).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento oggettivo sulla base del quale poter conferire alle dichiarazioni di alcuni testimoni maggiore attendibilità, dal momento che tutti i testi hanno riferito circostanze apprese direttamente, avendo Con tutti, chi per più tempo chi per meno tempo, lavorato alle dipendenze della
[...]
Deve, anzi rilevarsi, la minore attendibilità dei testimoni di parte Controparte_1 ricorrente. In particolare, i testimoni e non possono considerarsi Tes_3 Tes_4 particolarmente attendibili, il primo per aver instaurato analogo giudizio nei confronti della il secondo per aver lavorato insieme al Controparte_1 ricorrente per un breve periodo, con conseguente limitazione della conoscenza diretta dei fatti di causa ad un periodo piuttosto breve. Gli stessi documenti prodotti dal ricorrente dimostrano poi che gli orari di lavoro erano molto variabili.
***
4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, va accolta la sola domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 5° livello e vanno rigettate tutte le altre domande proposte dal ricorrente.
e BR PA vanno, pertanto, condannate, in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda € 6.025,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. 4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società resistenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00-valore medio per ciascuna fase).
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico delle società resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
e BR S.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto merci e
Spedizione, della somma lorda € 6.025,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.; rigetta ogni altra domanda proposta con il ricorso;
condanna le società resistenti, in solido tra loro, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle società resistenti, in solido tra loro.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 03/07/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 03/07/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 323/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Vincenzo Di Lorenzo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Lisa
Vadini;
RESISTENTE
E
BR S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dagli avv.ti Arturo
Maresca, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.03.2024 il ricorrente deduceva: Con
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
03.10.2022 al 30.09.2023, con mansioni di operaio, addetto alla movimentazione della merce ed inquadramento nel livello 6J del ccnl Logistica, Trasporto merci e
Spedizione; - di aver sempre lavorato presso il centro di smistamento delle merci affidate per il trasporto al vettore “Bartolini” e gestito in appalto dalla Controparte_1
- di aver svolto mansioni di operaio addetto alla ricezione della merce, allo scarico dagli automezzi, alla movimentazione della merce con utilizzo di transpallet elettrici e alla sua sistemazione nell'apposita area riservata alla spedizione e al successivo carico per la consegna finale;
- di aver lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, dapprima osservando un turno “spezzato” con orario ripartito per 4,5/5 ore nel pomeriggio e altre 4,5/5 ore durante la notte e dal gennaio 2023 con assegnazione al “primo” turno, con orario fino al marzo 2023 dalle 13,30 alle 23,30, e a seguire dalle 13,30 alle 00,30, con intervallo da 30 minuti di pausa cena;
- di aver svolto in alcuni giorni del mese, per tutta la notte, attività di sorveglianza e guardiania del piazzale ove stazionavano mezzi e merci da movimentare il giorno successivo, ricevendo come corrispettivo l'importo di € 80,00 o 90,00 per ogni singola prestazione;
- di aver diritto all'inquadramento nel quinto livello retributivo;
- di aver diritto al pagamento del compenso per il lavoro straordinario prestato;
- di aver goduto di soli 5 giorni di ferie all'anno e di avere, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti;
- di aver diritto al pagamento di differenze retributive per un ammontare di €
8.684,82, di cui 168,42 per trattamento di fine rapporto;
- di aver legittimamente evocato in giudizio anche la BR S.p.a., quale committente del servizio di trasporto e responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Tanto dedotto il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1)-accertare che nel periodo 03.10.2022 – 30.09.2023 tra le parti è ripassato un rapporto di lavoro subordinato, full time, con prestazione resa dal ricorrente senza soluzione di continuità, inquadrabile, per la intera sua durata, o nei minori periodi che risulteranno di giustizia, nel quinto livello del ccnl logistica (ovvero in subordine nel sesto livello) e con svoglimento di orario straordinario come risultante dal “dato” riportato sul “pizzino” mensile che, di volta in volta, veniva redatto dal personale degli uffici amministrativi della datrice di lavoro e consegnato unitamente alla busta paga (sulla quale “materialmente” era
“allegato”), e poi in concreto utilizzato per la quantificazione della paga mensilmente erogata (nella misura finale netta, risultante dai singoli prospetti contabili);
2)- per l'effetto, dato atto dell'intervenuto inquadramento del ricorrente per
l'intero periodo nel sesto livello junior del citato ccnl e della retribuzione allo stesso corrisposta, come da prospetti paga prodotti in allegato, condannare la resistente al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.684,82 di cui 168,42 per trattamento di fine rapporto
(lorde) o di quelle maggiori o minori che dovessero risultare di giustizia, con interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
3)-condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
1.1. costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Chieti e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
BR S.p.a., si costituiva in giudizio e deduceva l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale (con ordinanza del 20/06/2024), venivano escussi i testimoni ed espletata ctu e la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
03.10.2022 al 30.09.2023, con qualifica di addetto al movimento merci ed inquadramento nel livello 6J del ccnl logistica, trasporto merci e spedizione (doc. Con 2 e 3 . Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto in primo luogo di aver svolto mansioni di operaio addetto alla ricezione e alla movimentazione della merce, anche con utilizzo di transpallet elettrici e di aver diritto all'inquadramento nel superiore livello quinto.
2.2. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”
(Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 8025/03). Si è, inoltre, costantemente affermato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20272/2010). La Corte di legittimità ha inoltre ritenuto che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e
l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (cass. civ. sez. lavoro sent. n. 16200/2009).
2.3. Secondo il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, appartengono al 5° livello-parametro 116 “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”. In questo livello sono inquadrati, tra gli altri, gli operai che svolgono attività di addetti al magazzino o attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici e gli operai che svolgono “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”. Appartengono, invece, al 6° livello Junior - parametro 100, attribuito al ricorrente,
“i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”.
Appartengono al 6° livello - parametro 109 “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”, tra cui, gli operai che svolgono
“Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
di recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici”.
Al 5° livello sono inquadrati, quindi, gli addetti al magazzino, ossia quei lavoratori che movimentano merci con mezzi meccanici o elettrici, mente al 6° livello e al 6° livello Junior sono inquadrati i facchini, ossia i lavoratori che si occupano dello scarico e del carico manuale delle merci, il personale di pulizia ed i guardiani.
2.4. Ebbene, il ricorrente non si limitava alle attività di facchinaggio, ossia di carico e scarico manuale dei pacchi, ma svolgeva anche attività di movimentazione e di allocazione all'interno del magazzino, come dedotto dalla stessa nella propria memoria difensiva di costituzione (punto Controparte_1
12 della parte in fatto).
Inoltre, il testimone responsabile operativo di tutti i Testimone_1 magazzini della società ha dichiarato: “l'attività del Controparte_1 ricorrente era quella di carico e scarico manualmente dei pacchi dai camion e il posizionamento manuale delle merci sui rulli. Il ricorrente si occupava anche di inserire i pacchi presenti sui rulli nelle apposite gabbie dotate di rotelle e di portare le gabbie in prossimità dei camion per il carico. Non svolgeva altra attività”.
Anche il testimone ha riferito che “chi non utilizzava il Testimone_2 transpallet elettrico movimentava le merci con delle gabbie munite di ruote o con transpallet manuali”.
Poiché nel 5° livello sono inquadrati anche i lavoratori che svolgono attività di movimentazione merci, che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici di limitata complessità, e poiché, tanto dalle allegazioni della società resistente, quanto delle dichiarazioni dei testimoni della parte resistente, è emerso che il ricorrente provvedeva alla movimentazione della merci all'interno del magazzino e al loro posizionamento nelle zone di carico, con transpallet manuali o con apposite gabbie che provvedeva a riempire (entrambi mezzi meccanici di limitata complessità), nessun dubbio può esservi in merito alla riconducibilità delle mansioni di fatto svolte al superiore livello rivendicato (livello 5°). Infatti, al 6° livello e al 6° livello Junior possono essere inquadrati soltanto i lavoratori che si occupano di attività di carico e scarico manuale o di attività di pulizia e sorveglianza ma non anche gli operi che provvedono alla movimentazione delle merci all'interno del magazzino e al loro posizionamento nelle apposite zone di carico e/o di stazionamento, attività quest'ultima che il ricorrente ha sicuramente svolto per tutta la durata del suo rapporto di lavoro.
2.5. Le considerazioni che precedono portano ad affermare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione prevista per il superiore livello 5°.
Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, può farsi riferimento alla ctu, da cui risulta che il ricorrente ha maturato differenze retributive per mansioni superiori nella misura di € 6.025,18, di cui € 4.078,09 per mansioni superiori, €
1.577,05 per indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e € 370,04 a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. In merito alle modalità di calcolo delle differenze retributive, occorre precisare che tra gli importi percepiti dal ricorrente e da detrarre dalle maturate a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, vanno considerate anche le “competenze soggette a CU”, trattandosi di compensi corrisposti con carattere continuativo e aventi pertanto indubbia natura retributiva. Quanto, invece, ai compensi spettanti per le attività di sorveglianza delle merci nel piazzale, quantificate dal ctu in € 114,64 per due giornate, nulla è dovuto in quanto il ricorrente è stato già retribuito per tali attività con il pagamento di una somma pari a 80,00 o 90,00 euro al giorno (superiore quindi a quella indicata dal ctu), come dedotto nel ricorso.
La va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente di € CP_1
6.025,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle sinogle scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
2.6. Al pagamento della predetta somma deve essere condanna in via solidale anche la BR PA, quale committente del servizio di facchinaggio nell'ambito del quale il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa. Il ricorrente, come riferito da tutti i testimoni escussi, ha lavorato presso il magazzino di San Giovanni
Teatino, magazzino nel quale le attività di scarico, movimentazione e smistamento dei colli, sono state appaltate dalla BR PA alla per tutta la Controparte_1 durata del rapporto di lavoro con il ricorrente (doc. 2 e 3 BR PA). L'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
***
3. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto lavoro straordinario e ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an. Si
è, in particolare, affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., sent. n.
16150/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4076/2018; Cass. civ., sez. lav., sent.
n. 1389/2003; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8006/1998).
Nella specie, i fatti allegati dal ricorrente a fondamento dei diritti fatti valere nel presente giudizio, non sono stati provati con il rigore che si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda. In particolare, i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni contrastanti sugli orari di lavoro osservati dal ricorrente. Ebbene, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4773/2015; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 3468 del 15.02.2010; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 6760 del
05/05/2003).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento oggettivo sulla base del quale poter conferire alle dichiarazioni di alcuni testimoni maggiore attendibilità, dal momento che tutti i testi hanno riferito circostanze apprese direttamente, avendo Con tutti, chi per più tempo chi per meno tempo, lavorato alle dipendenze della
[...]
Deve, anzi rilevarsi, la minore attendibilità dei testimoni di parte Controparte_1 ricorrente. In particolare, i testimoni e non possono considerarsi Tes_3 Tes_4 particolarmente attendibili, il primo per aver instaurato analogo giudizio nei confronti della il secondo per aver lavorato insieme al Controparte_1 ricorrente per un breve periodo, con conseguente limitazione della conoscenza diretta dei fatti di causa ad un periodo piuttosto breve. Gli stessi documenti prodotti dal ricorrente dimostrano poi che gli orari di lavoro erano molto variabili.
***
4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, va accolta la sola domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 5° livello e vanno rigettate tutte le altre domande proposte dal ricorrente.
e BR PA vanno, pertanto, condannate, in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda € 6.025,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. 4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società resistenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00-valore medio per ciascuna fase).
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico delle società resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
e BR S.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto merci e
Spedizione, della somma lorda € 6.025,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.; rigetta ogni altra domanda proposta con il ricorso;
condanna le società resistenti, in solido tra loro, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo;
pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle società resistenti, in solido tra loro.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 03/07/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo