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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6390 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa CA NO - Presidente -
- dr. OL AN - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, in persona del
Giudice Ulisse Forziati, il 28 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 5235/2018, iscritto al n.
43/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 luglio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale , con sede in Caserta, al Viale delle Indu- Parte_1 P.IVA_1
strie n. 36, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vincenzo De Falco (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E la (codice fiscale ), in persona del Presidente della Giunta Re- Controparte_1 P.IVA_2
gionale pro tempore - appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 212/2013 in data 10/11 gennaio 2013, il
Tribunale di Napoli ordinava alla di pagare alla la com- Controparte_1 Parte_1
plessiva somma di 74.794,86, oltre agli interessi legali dalla data del medesimo decreto al saldo e alle spese del procedimento monitorio, per la differenza tra gli «interessi legali» sulla somma di 456.634,80 € dalla medesima Regione dovuta alla suddetta società a titolo di corrispettivo di prelievi ed analisi di campioni di acqua già riconosciutile, insieme al capitale, con il decreto
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ingiuntivo emesso contro la prima e in favore della seconda dal Tribunale partenopeo con il n.
10942/2009 in data 29 settembre/12 ottobre 2009, notificato alla prima il 29 novembre 2009 e divenuto esecutivo perché non opposto, e gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231.
I.1.2. Ricevutane la notificazione l'11 febbraio 2013, la pponeva Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 212/2013, contestando, sotto vari profili, l'ammissibilità, la proponibilità
e la fondatezza della domanda formulata dalla nel chiederne l'emissione. Parte_1
I.1.3. La costituendosi in giudizio, resisteva all'avversa opposizione. Parte_1
I.1.4. Il Tribunale di Napoli, con la propria sentenza n. 5235/2018, pubblicata il 28 mag- gio 2018, invocando il principio di diritto in tema di abusivo frazionamento del credito enunciato dalla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 4090/2017, dichiarava la do- manda della mproponibile, giacché avente ad oggetto una frazione di un cre- Parte_1
dito unitario, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la suddetta società a rifon- dere alla le spese processuali. Controparte_1
I.2.1. La quindi, con una citazione notificata alla Parte_1 Controparte_1
in data 28 dicembre 2018/4 gennaio 2019, s'appellava quindi tempestivamente a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che essa avesse richiesto esclusivamente gli interessi corrispettivi, piuttosto che quelli moratori, e nel ritenere insussi- stente un suo interesse alla tutela processuale frazionata del suo diritto ai maggiori interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e, comunque, che l'eventuale abusivo frazionamento del suo credito non avrebbe giammai potuto importare l'improponibilità della sua domanda ed ec- cependo, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, co. 2, del d.l. 132/2014, poiché contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della previsione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
Sicché chiedeva la riforma della sentenza appellata, la conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 212/2013 e la condanna della a pagarle l'«l'im- Controparte_1
porto di 74.794,06 €, oltre interessi e rivalutazione come per legge», o, in subordine, di dichia- rare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale da essa
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sollevata rimettendone la soluzione alla Corte Costituzionale con la contestuale sospensione del processo d'appello.
I.2.2. La non si costituiva innanzi a questa Corte. Controparte_1
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della , a tanto non es- Controparte_1
sendosi provveduto in precedenza.
II.2.1. Passando quindi all'esame dell'appello della occorre pren- Parte_1
dere le mosse dal rilievo che la Corte di Cassazione ha di recente condivisibilmente precisato che «In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel mede- simo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'at- tività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponi- bile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile
l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto
a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale» (così la massima ufficiale di Cass., SS.UU., 7299/2025).
Ciò posto, non par dubbio che il primo Giudice ha errato nel ritenere e nel dichiarare im- proponibile la domanda della la quale, non potendo impugnare il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 10942/2009 da essa ottenuto e divenuto esecutivo perché non opposto dalla , poteva far valere la propria pretesa di ottenere la diffe- Controparte_1
renza tra l'importo degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e quello degli «interessi
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
legali» già riconosciuti in suo favore con il primo di detti decreti ingiuntivi soltanto mediante una nuova domanda giudiziale.
II.2.2. La nuova domanda formulata da detta società, tuttavia, pur dovendo, per quanto detto, essere giudicata proponibile, è palesemente infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 231/2002, le disposizioni di tale decreto legislativo
«non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002» e nella specie non v'è alcuna prova che – al contrario di quanto sostenuto innanzi al Giudice di prime cure dalla Parte_3
– le prestazioni della il cui corrispettivo costituisce il capitale di cui gli
[...] Parte_1
interessi moratori in questione dovrebbero costituire un accessorio siano state eseguite da detta società, almeno in parte, in adempimento di uno o più contratti conclusi prima di quella data, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione:
a) le «lettere d'ordine» con le quali la medesima società ha allegato che venne «via via regolamentato» il suo «rapporto di collaborazione» con la controparte, vennero «cioè stabiliti, da parte della , i corrispettivi delle prestazioni, le postazioni, i punti di prelievo Controparte_1
ed il relativo numero di campionamento annui previsti in attuazione della normativa di cui al
d.lgs. 31/2001» (v. il ricorso con cui venne chiesto il decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Napoli col n. 212/2013, a pag. 2) non risultano presenti tra i documenti inseriti nel fascicolo cartaceo dell'odierna appellante (da questa depositato al momento della sua costituzione in- nanzi a questa Corte «con riserva di depositare produzione di parte» che non risulta però poi depositata), né nei fascicoli informatici dei due gradi del processo;
b) comunque, sempre secondo quanto allegato dalla società appellante, la più antica di esse risale al 6 aprile 2004 (loc. ult. cit.).
II.2.3. Palesemente infondata è poi anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, co. 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui limita l'applicabilità del quarto comma introdotto nell'art. 1284 c.c. dal primo comma del medesimo art. 17 «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione» di quel de- creto-legge.
Invero, posto che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. – secondo il quale, «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», cioè, in effetti, a quello previsto dal d.lgs. 231/2002
– è stato introdotto dal d.l. 132/2014 con l'evidente intento di aggravare le conseguenze econo- miche del processo civile per chi sfrutta la sua durata per ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, la limitazione della sua applicabilità ai processi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto-legge non pare in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 24 della Costituzione.
Peraltro, la suddetta questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui è stata for- mulata dalla società appellante, è nella specie irrilevante, posto che il processo civile avente ad oggetto la domanda di detta società avente ad oggetto il capitale di cui gli interessi moratori in questione dovrebbero costituire un accessorio non era pendente allorché il quarto comma dell'art. 1284 c.c. ha iniziato a spiegare la sua efficacia.
II.3. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, l'opposizione della al decreto ingiuntivo emesso Controparte_1
dal Tribunale di Napoli col n. 212/2013 va accolta e tale decreto va revocato perché la domanda della deve essere giudicata infondata e non già improponibile. Parte_1
II.4.1. Le ragioni per le quali e il senso nel quale la sentenza appellata va nella specie sì parzialmente riformata, ma senza alcun risultato utile per l'appellante, inducono poi a confer- mare anche il capo di detta sentenza concernente il regolamento e la liquidazione delle spese del processo di primo grado, che, d'altronde, dovrebbe altrimenti essere inammissibilmente ri- formato in peius per l'appellante, posto che non v'è alcuna ragione per non condannare la
[...]
a rifondere alla dette spese e queste sono state liquidate dal Parte_1 Controparte_1
Giudice di primo grado in misura inferiore a quella dovuta, ingiustificatamente non compren- dendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione e le relative spese generali.
II.4.2. Nulla invece occorre disporre quanto alle spese del processo d'appello, stante la contumacia della parte sostanzialmente vittoriosa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5235/2018, pubblicata il 28 maggio
2018, proposto dalla contro la in data 28 dicembre Parte_1 Controparte_1
2018/4 gennaio 2019 ed in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda della dichiarata improponibile dal Tribunale, confermando per il resto detta sen- Parte_1
tenza.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
OL AN CA NO
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 6 Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa CA NO - Presidente -
- dr. OL AN - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, in persona del
Giudice Ulisse Forziati, il 28 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 5235/2018, iscritto al n.
43/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 luglio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale , con sede in Caserta, al Viale delle Indu- Parte_1 P.IVA_1
strie n. 36, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vincenzo De Falco (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E la (codice fiscale ), in persona del Presidente della Giunta Re- Controparte_1 P.IVA_2
gionale pro tempore - appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 212/2013 in data 10/11 gennaio 2013, il
Tribunale di Napoli ordinava alla di pagare alla la com- Controparte_1 Parte_1
plessiva somma di 74.794,86, oltre agli interessi legali dalla data del medesimo decreto al saldo e alle spese del procedimento monitorio, per la differenza tra gli «interessi legali» sulla somma di 456.634,80 € dalla medesima Regione dovuta alla suddetta società a titolo di corrispettivo di prelievi ed analisi di campioni di acqua già riconosciutile, insieme al capitale, con il decreto
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ingiuntivo emesso contro la prima e in favore della seconda dal Tribunale partenopeo con il n.
10942/2009 in data 29 settembre/12 ottobre 2009, notificato alla prima il 29 novembre 2009 e divenuto esecutivo perché non opposto, e gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231.
I.1.2. Ricevutane la notificazione l'11 febbraio 2013, la pponeva Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 212/2013, contestando, sotto vari profili, l'ammissibilità, la proponibilità
e la fondatezza della domanda formulata dalla nel chiederne l'emissione. Parte_1
I.1.3. La costituendosi in giudizio, resisteva all'avversa opposizione. Parte_1
I.1.4. Il Tribunale di Napoli, con la propria sentenza n. 5235/2018, pubblicata il 28 mag- gio 2018, invocando il principio di diritto in tema di abusivo frazionamento del credito enunciato dalla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 4090/2017, dichiarava la do- manda della mproponibile, giacché avente ad oggetto una frazione di un cre- Parte_1
dito unitario, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la suddetta società a rifon- dere alla le spese processuali. Controparte_1
I.2.1. La quindi, con una citazione notificata alla Parte_1 Controparte_1
in data 28 dicembre 2018/4 gennaio 2019, s'appellava quindi tempestivamente a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che essa avesse richiesto esclusivamente gli interessi corrispettivi, piuttosto che quelli moratori, e nel ritenere insussi- stente un suo interesse alla tutela processuale frazionata del suo diritto ai maggiori interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e, comunque, che l'eventuale abusivo frazionamento del suo credito non avrebbe giammai potuto importare l'improponibilità della sua domanda ed ec- cependo, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, co. 2, del d.l. 132/2014, poiché contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della previsione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
Sicché chiedeva la riforma della sentenza appellata, la conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 212/2013 e la condanna della a pagarle l'«l'im- Controparte_1
porto di 74.794,06 €, oltre interessi e rivalutazione come per legge», o, in subordine, di dichia- rare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale da essa
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sollevata rimettendone la soluzione alla Corte Costituzionale con la contestuale sospensione del processo d'appello.
I.2.2. La non si costituiva innanzi a questa Corte. Controparte_1
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della , a tanto non es- Controparte_1
sendosi provveduto in precedenza.
II.2.1. Passando quindi all'esame dell'appello della occorre pren- Parte_1
dere le mosse dal rilievo che la Corte di Cassazione ha di recente condivisibilmente precisato che «In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel mede- simo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'at- tività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponi- bile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile
l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto
a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale» (così la massima ufficiale di Cass., SS.UU., 7299/2025).
Ciò posto, non par dubbio che il primo Giudice ha errato nel ritenere e nel dichiarare im- proponibile la domanda della la quale, non potendo impugnare il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 10942/2009 da essa ottenuto e divenuto esecutivo perché non opposto dalla , poteva far valere la propria pretesa di ottenere la diffe- Controparte_1
renza tra l'importo degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e quello degli «interessi
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
legali» già riconosciuti in suo favore con il primo di detti decreti ingiuntivi soltanto mediante una nuova domanda giudiziale.
II.2.2. La nuova domanda formulata da detta società, tuttavia, pur dovendo, per quanto detto, essere giudicata proponibile, è palesemente infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 231/2002, le disposizioni di tale decreto legislativo
«non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002» e nella specie non v'è alcuna prova che – al contrario di quanto sostenuto innanzi al Giudice di prime cure dalla Parte_3
– le prestazioni della il cui corrispettivo costituisce il capitale di cui gli
[...] Parte_1
interessi moratori in questione dovrebbero costituire un accessorio siano state eseguite da detta società, almeno in parte, in adempimento di uno o più contratti conclusi prima di quella data, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione:
a) le «lettere d'ordine» con le quali la medesima società ha allegato che venne «via via regolamentato» il suo «rapporto di collaborazione» con la controparte, vennero «cioè stabiliti, da parte della , i corrispettivi delle prestazioni, le postazioni, i punti di prelievo Controparte_1
ed il relativo numero di campionamento annui previsti in attuazione della normativa di cui al
d.lgs. 31/2001» (v. il ricorso con cui venne chiesto il decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Napoli col n. 212/2013, a pag. 2) non risultano presenti tra i documenti inseriti nel fascicolo cartaceo dell'odierna appellante (da questa depositato al momento della sua costituzione in- nanzi a questa Corte «con riserva di depositare produzione di parte» che non risulta però poi depositata), né nei fascicoli informatici dei due gradi del processo;
b) comunque, sempre secondo quanto allegato dalla società appellante, la più antica di esse risale al 6 aprile 2004 (loc. ult. cit.).
II.2.3. Palesemente infondata è poi anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, co. 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui limita l'applicabilità del quarto comma introdotto nell'art. 1284 c.c. dal primo comma del medesimo art. 17 «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione» di quel de- creto-legge.
Invero, posto che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. – secondo il quale, «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», cioè, in effetti, a quello previsto dal d.lgs. 231/2002
– è stato introdotto dal d.l. 132/2014 con l'evidente intento di aggravare le conseguenze econo- miche del processo civile per chi sfrutta la sua durata per ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, la limitazione della sua applicabilità ai processi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto-legge non pare in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 24 della Costituzione.
Peraltro, la suddetta questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui è stata for- mulata dalla società appellante, è nella specie irrilevante, posto che il processo civile avente ad oggetto la domanda di detta società avente ad oggetto il capitale di cui gli interessi moratori in questione dovrebbero costituire un accessorio non era pendente allorché il quarto comma dell'art. 1284 c.c. ha iniziato a spiegare la sua efficacia.
II.3. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, l'opposizione della al decreto ingiuntivo emesso Controparte_1
dal Tribunale di Napoli col n. 212/2013 va accolta e tale decreto va revocato perché la domanda della deve essere giudicata infondata e non già improponibile. Parte_1
II.4.1. Le ragioni per le quali e il senso nel quale la sentenza appellata va nella specie sì parzialmente riformata, ma senza alcun risultato utile per l'appellante, inducono poi a confer- mare anche il capo di detta sentenza concernente il regolamento e la liquidazione delle spese del processo di primo grado, che, d'altronde, dovrebbe altrimenti essere inammissibilmente ri- formato in peius per l'appellante, posto che non v'è alcuna ragione per non condannare la
[...]
a rifondere alla dette spese e queste sono state liquidate dal Parte_1 Controparte_1
Giudice di primo grado in misura inferiore a quella dovuta, ingiustificatamente non compren- dendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione e le relative spese generali.
II.4.2. Nulla invece occorre disporre quanto alle spese del processo d'appello, stante la contumacia della parte sostanzialmente vittoriosa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5235/2018, pubblicata il 28 maggio
2018, proposto dalla contro la in data 28 dicembre Parte_1 Controparte_1
2018/4 gennaio 2019 ed in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda della dichiarata improponibile dal Tribunale, confermando per il resto detta sen- Parte_1
tenza.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
OL AN CA NO
N. 43/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 6 Parte_1 Controparte_1