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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p..c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 443/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , nella qualità di amministratore di sostegno di C.F._1
C.f. elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2
in VIA VECCHIUZZO, N. 44 98070 CASTELL'UMBERTO presso lo studio dell'Avv. RUSSO FACCIAZZA CALOGERO ALESSIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUGLISI
CARMELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Cont presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Via La Farina n. 263 Pal Geraci CP_1
messina
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione prestazione disabile gravissimo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2024 parte ricorrente esponeva che con sentenza n. 818/2022 (passata in giudicato), il Tribunale di Patti aveva statuito:
Dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di Controparte_2
“disabile gravissimo” a decorrere dal mese di settembre 2019;
- Condanna l' ad Controparte_1
erogare, in favore di , il contributo regionale per i Controparte_2
disabili gravissimi, previa quantificazione ed erogazione in base al patto di cura che dovrà essere sottoscritto dalla medesima o dal suo tutore/rappresentante legale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dello stesso;
[…].
Deduceva di aver presentato istanza di correzione errore materiale rigettata con decreto del 25 luglio 2022 nonché ricorso al TAR di Catania per l'ottemperanza della sentenza, conclusosi con indicazione di procedere alla liquidazione del credito in un distinto successivo giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
Cont Contestava, nello specifico, che l aveva erogato le somme relative all'assegno di cura solo a partire dal luglio dell'anno 2022, quantificando in €
39.600,00 gli arretrati da corrispondere sin dal settembre 2019 (data di riconoscimento dello status di disabile gravissimo). Chiedeva, quindi, la condanna Cont dell al pagamento di detti arretrati per il beneficio economico per persone con disabilità gravissima oltre rimborso spese di lite da distrarre in faovre del procuratore antistatario.
Cont Si costituiva l deducendo l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso per mancato appello avverso la sentenza n. 818/2022 e per violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che detto strumento sarebbe stato l'unico volto a sopperire ad un eventuale errore di mancata pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese nonché con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, viene odiernamente decisa all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
2 Le domande non possono trovare accoglimento.
Invero, deve innanzitutto specificarsi che oggetto del giudizio è la richiesta di condanna specifica relativamente agli arretrati dell'assegno di cura dal settembre
2019 fino al giugno 2022.
Sul punto, deve evidenziarsi che parte ricorrente può effettivamente procedere ad una richiesta di condanna specifica, previa liquidazione, di detta prestazione senza tuttavia andare contro il giudicato previsto dalla sentenza n. 828/2022 emessa dal Tribunale di Patti.
Di per sé, dunque, la domanda non è inammissibile.
La stessa, tuttavia, non può trovare accoglimento nel merito.
Difatti, seppur vi è una pronuncia di condanna generica (Condanna
l' ad erogare, in favore di Controparte_1
, il contributo regionale per i disabili gravissimi, previa Controparte_2
quantificazione ed erogazione in base al patto di cura che dovrà essere sottoscritto dalla medesima o dal suo tutore/rappresentante legale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dello stesso), senza
Cont dunque una specifica indicazione delle somme che l avrebbe dovuto versare a parte ricorrente, è indicato in maniera specifica il dies a quo per l'erogazione della prestazione dedotta in giudizio.
Ciò che è stato statuito e che, nella presente fase è immutabile, proprio per non violare il principio del ne bis in idem, è che l'erogazione di detta prestazione sarebbe dovuta avvenire dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del patto di cura.
Dunque, una domanda volta a modificare detta statuizione risulterebbe inammissibile: significherebbe una nuova pronuncia sull'oggetto di quanto già deciso nel provvedimento passato in giudicato. Ancora, non può ritenersi che in detta pronuncia vi sia un'omissione in relazione alla questione arretrati dal 2019, trattandosi di questione comunque affrontata anche se in maniera implicita.
Può e deve procedersi, in questa sede, solo a verificare l'eventuale data di
Cont sottoscrizione del patto di cura per verificare se l abbia effettivamente erogato la prestazione sin da detta data.
3 Dai documenti versati in atti, emerge che il patto di cura è stato sottoscritto in data 11 luglio 2022.
Non appare vi siano contestazioni sul punto. Cont Ne consegue che l'operato dell è ineccepibile e dunque ha correttamente ottemperato alla condanna contenuta nella sentenza passata in giudicato, procedendo al pagamento della prestazione dalla data della sottoscrizione del patto di cura.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Non emergono elementi tali da far ritenere sussistenti mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c. primo comma tale da escludere detto esonero.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
n.q. di Amministratore di sostegno di Parte_1 CP_2
con ricorso depositato in data 17/02/2024 nei confronti dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle
[...]
parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Patti, 24/10/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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