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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 21877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 4.2.2025, vertente
TRA
, in giudizio di Parte_1 Parte_2
persona ex art. 86 C.p.c. e digitalmente domiciliati presso i seguenti indirizzi pec e Email_1
Email_2
PARTE RICORRENTE
E
. CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come nel verbale alla presente udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc gli Avv.ti Parte_1
e chiedevano: “1) Accertare e
[...] Parte_2
dichiarare che gli Avvocati e Parte_1 Parte_2
hanno espletato attività processuale in favore di essa CP_1
nel procedimento di appello incardinato innanzi alla
[...]
Corte di Appello di Bari iscritto al n.905/2022 RG;
2)
Accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività espletata, i ricorrenti hanno maturato, ai sensi dei massimi tabellari del
D.M. 44/14 competenze professionali pari ad € 23.372,21 e per l'effetto 3) Condannare la signora al CP_1
pagamento in favore degli Avvocati e Parte_1
della somma complessiva di € 23.372,21, Parte_2
oltre interessi e rivalutazioni, o a quella somma maggiore o minore ritenuta equa”.
Specificavano gli stessi:
1. Che avevano espletato attività professionale in favore della , come da procura alle liti depositata in CP_1
atti;
2. che l'attività professionale in questione era consistita nella fase di studio e nella fase introduttiva del giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di
Bari, avverso la sentenza n.1917/22 emessa dal
Tribunale di Bari, avente ad oggetto la compravendita 3
di una villa del valore di €.520.000,00 oltre le spese di giudizio;
3. che, nello specifico, erano stati investiti della delicata questione giuridica solo alcuni giorni prima del termine ultimo per la notifica dell'appello, lavorando, quindi, anche nelle giornate del Sabato e della Domenica;
4. Che la redazione dell'atto di appello era stata effettuata e sottoscritta da entrambi gli avvocati odierni ricorrenti;
5. che la , pur impegnandosi a corrispondere CP_1
l'acconto richiestole da entrambi gli Avvocati, comprensivo delle spese di iscrizione a ruolo (€
804,00), benchè più volte sollecitata, non aveva mai provveduto;
6. che spettava ai ricorrenti il seguente compenso professionale: - Competenza: Corte d' Appello - Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000 - Fase di studio della controversia, valore massimo: € 9.781,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: €
5.686,00 PROSPETTO FINALE - Compenso tabellare €
15.467,00 - Spese generali (15% sul compenso totale): € 2.320,05 - Cassa Avvocati (4%): € 711,48 -
Totale imponibile: € 18.498,53 - IVA 22% su
Imponibile: € 4.069,68 - Spese esenti ex art. 15, DPR
633/72: € 804,00 . 4
Instaurato il contraddittorio, parte resistente veniva dichiarata contumace con provvedimento del 3.12.2023; all'odierna udienza, previa discussione orale della causa, la stessa veniva discussa e, quindi, decisa nei termini di seguito riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente disamina è il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi corrispondere il compenso professionale per l'attività prestata nel giudizio civile svoltosi dinanzi alla
Corte di Appello di Bari.
Orbene, nel merito, è opportuno rammentare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016). 5
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Giova, altresì, premettere che, nel caso in cui la difesa risulti conferita a più avvocati – ipotesi che risulta integrata nella fattispecie oggetto di esame – il diritto al compenso deve essere riconosciuto a ciascun difensore in ragione dell'opera effettivamente espletata. In virtù dell'art. 6 L. n.
794/1942 (nonché anche ai sensi dell'art. 6 D.M. n. 55/2014, 6
applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, secondo quanto si dirà più ampiamente a seguire), il diritto agli onorari nei confronti del cliente compete, infatti, in tal caso, ad ognuno dei difensori, dovendosi escludere, in applicazione del generale principio sancito dall'art. 1314 c.c., la sussistenza di una solidarietà, dal lato attivo, della relativa obbligazione. A ciascun avvocato deve, pertanto, essere versato il relativo compenso per l'attività effettivamente svolta, potendosi presumere, in proposito, in mancanza di idonea prova in contrario, che alla sottoscrizione degli scritti difensivi da parte di entrambi corrisponda un contributo materiale, in termini di conoscenze, esperienze ed impegno intellettuale, fornito da ciascun avvocato (cfr. Cass. civ. n.
20344/2013; Cass. civ. n. 8906/1993).
In ordine al quantum del compenso spettante, deve inoltre escludersi una decurtazione del corrispettivo, in ragione della metà per ciascuno, a fronte della dimostrazione, da parte del singolo difensore, di avere effettivamente svolto tutte le prestazioni per le quali abbia richiesto il relativo compenso al cliente (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 19255/2018, nonché già Cass. civ. n. 22463/2010).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, può ritenersi, anzitutto, dimostrato il conferimento ai ricorrenti, da parte della resistente, dell'incarico di assisterla nel giudizio di appello sopra citato, avendo i predetti avvocati 7
depositati agli atti causa copia della procura, dell'atto di appello e della nota di iscrizione a ruolo della causa
Venendo, quindi, all'accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti ai ricorrenti, giova preliminarmente precisare che, in difetto di pattuizione con il cliente del relativo ammontare, deve farsi applicazione, ai fini della relativa liquidazione, della disciplina introdotta dal D.M. n.
55/2014, vertendosi, nella specie, in materia di prestazioni professionali esauritesi nella vigenza di detto d.m.
Va ancora osservato, con riferimento alla disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi richiesti dal ricorrente, che questo Tribunale non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (cfr. Cass. civ. n. 1805/2012, Cass. civ. n.
13229/2010, Cass. civ., S.U., n. 19014/2007).
Posti tali principi e venendo, quindi, al compenso domandato dai ricorrenti per l'incarico di cui sopra, si ritiene 8
di potersi liquidare, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di compensi, la somma complessiva di € 5.985,00, trattandosi di importo corrispondente al valore determinato in applicazione del citato D.M. n. 55/2014, in base ai parametri massimi e tenuto conto del valore della causa, compresa, come dichiarato nell'atto di appello, tra euro
26.000,00 ed euro 52.000, per le fasi di studio ed introduttiva. A detto importo devono, inoltre, aggiungersi le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché l'IVA e il
CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo. Deve, invece, escludersi il diritto al rimborso delle spese vive richieste dai ricorrenti in relazione all'anticipazione, dai medesimi asseritamente effettuata in favore del cliente, degli oneri di legge per l'iscrizione al ruolo della causa (contributo unificato e marca), non risultando alcuna prova in atti della relativa anticipazione da parte del difensore (non emergendo alcunché, con rifermento al c.u., dal documento depositato)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
9
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 21877/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ condanna la resistente a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti l'importo complessivo di euro 5.985,00, oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
❖ condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro
1.700,00, oltre euro 237,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il 4.2.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 21877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 4.2.2025, vertente
TRA
, in giudizio di Parte_1 Parte_2
persona ex art. 86 C.p.c. e digitalmente domiciliati presso i seguenti indirizzi pec e Email_1
Email_2
PARTE RICORRENTE
E
. CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come nel verbale alla presente udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc gli Avv.ti Parte_1
e chiedevano: “1) Accertare e
[...] Parte_2
dichiarare che gli Avvocati e Parte_1 Parte_2
hanno espletato attività processuale in favore di essa CP_1
nel procedimento di appello incardinato innanzi alla
[...]
Corte di Appello di Bari iscritto al n.905/2022 RG;
2)
Accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività espletata, i ricorrenti hanno maturato, ai sensi dei massimi tabellari del
D.M. 44/14 competenze professionali pari ad € 23.372,21 e per l'effetto 3) Condannare la signora al CP_1
pagamento in favore degli Avvocati e Parte_1
della somma complessiva di € 23.372,21, Parte_2
oltre interessi e rivalutazioni, o a quella somma maggiore o minore ritenuta equa”.
Specificavano gli stessi:
1. Che avevano espletato attività professionale in favore della , come da procura alle liti depositata in CP_1
atti;
2. che l'attività professionale in questione era consistita nella fase di studio e nella fase introduttiva del giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di
Bari, avverso la sentenza n.1917/22 emessa dal
Tribunale di Bari, avente ad oggetto la compravendita 3
di una villa del valore di €.520.000,00 oltre le spese di giudizio;
3. che, nello specifico, erano stati investiti della delicata questione giuridica solo alcuni giorni prima del termine ultimo per la notifica dell'appello, lavorando, quindi, anche nelle giornate del Sabato e della Domenica;
4. Che la redazione dell'atto di appello era stata effettuata e sottoscritta da entrambi gli avvocati odierni ricorrenti;
5. che la , pur impegnandosi a corrispondere CP_1
l'acconto richiestole da entrambi gli Avvocati, comprensivo delle spese di iscrizione a ruolo (€
804,00), benchè più volte sollecitata, non aveva mai provveduto;
6. che spettava ai ricorrenti il seguente compenso professionale: - Competenza: Corte d' Appello - Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000 - Fase di studio della controversia, valore massimo: € 9.781,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: €
5.686,00 PROSPETTO FINALE - Compenso tabellare €
15.467,00 - Spese generali (15% sul compenso totale): € 2.320,05 - Cassa Avvocati (4%): € 711,48 -
Totale imponibile: € 18.498,53 - IVA 22% su
Imponibile: € 4.069,68 - Spese esenti ex art. 15, DPR
633/72: € 804,00 . 4
Instaurato il contraddittorio, parte resistente veniva dichiarata contumace con provvedimento del 3.12.2023; all'odierna udienza, previa discussione orale della causa, la stessa veniva discussa e, quindi, decisa nei termini di seguito riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente disamina è il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi corrispondere il compenso professionale per l'attività prestata nel giudizio civile svoltosi dinanzi alla
Corte di Appello di Bari.
Orbene, nel merito, è opportuno rammentare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016). 5
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Giova, altresì, premettere che, nel caso in cui la difesa risulti conferita a più avvocati – ipotesi che risulta integrata nella fattispecie oggetto di esame – il diritto al compenso deve essere riconosciuto a ciascun difensore in ragione dell'opera effettivamente espletata. In virtù dell'art. 6 L. n.
794/1942 (nonché anche ai sensi dell'art. 6 D.M. n. 55/2014, 6
applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, secondo quanto si dirà più ampiamente a seguire), il diritto agli onorari nei confronti del cliente compete, infatti, in tal caso, ad ognuno dei difensori, dovendosi escludere, in applicazione del generale principio sancito dall'art. 1314 c.c., la sussistenza di una solidarietà, dal lato attivo, della relativa obbligazione. A ciascun avvocato deve, pertanto, essere versato il relativo compenso per l'attività effettivamente svolta, potendosi presumere, in proposito, in mancanza di idonea prova in contrario, che alla sottoscrizione degli scritti difensivi da parte di entrambi corrisponda un contributo materiale, in termini di conoscenze, esperienze ed impegno intellettuale, fornito da ciascun avvocato (cfr. Cass. civ. n.
20344/2013; Cass. civ. n. 8906/1993).
In ordine al quantum del compenso spettante, deve inoltre escludersi una decurtazione del corrispettivo, in ragione della metà per ciascuno, a fronte della dimostrazione, da parte del singolo difensore, di avere effettivamente svolto tutte le prestazioni per le quali abbia richiesto il relativo compenso al cliente (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 19255/2018, nonché già Cass. civ. n. 22463/2010).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, può ritenersi, anzitutto, dimostrato il conferimento ai ricorrenti, da parte della resistente, dell'incarico di assisterla nel giudizio di appello sopra citato, avendo i predetti avvocati 7
depositati agli atti causa copia della procura, dell'atto di appello e della nota di iscrizione a ruolo della causa
Venendo, quindi, all'accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti ai ricorrenti, giova preliminarmente precisare che, in difetto di pattuizione con il cliente del relativo ammontare, deve farsi applicazione, ai fini della relativa liquidazione, della disciplina introdotta dal D.M. n.
55/2014, vertendosi, nella specie, in materia di prestazioni professionali esauritesi nella vigenza di detto d.m.
Va ancora osservato, con riferimento alla disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi richiesti dal ricorrente, che questo Tribunale non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (cfr. Cass. civ. n. 1805/2012, Cass. civ. n.
13229/2010, Cass. civ., S.U., n. 19014/2007).
Posti tali principi e venendo, quindi, al compenso domandato dai ricorrenti per l'incarico di cui sopra, si ritiene 8
di potersi liquidare, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di compensi, la somma complessiva di € 5.985,00, trattandosi di importo corrispondente al valore determinato in applicazione del citato D.M. n. 55/2014, in base ai parametri massimi e tenuto conto del valore della causa, compresa, come dichiarato nell'atto di appello, tra euro
26.000,00 ed euro 52.000, per le fasi di studio ed introduttiva. A detto importo devono, inoltre, aggiungersi le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché l'IVA e il
CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo. Deve, invece, escludersi il diritto al rimborso delle spese vive richieste dai ricorrenti in relazione all'anticipazione, dai medesimi asseritamente effettuata in favore del cliente, degli oneri di legge per l'iscrizione al ruolo della causa (contributo unificato e marca), non risultando alcuna prova in atti della relativa anticipazione da parte del difensore (non emergendo alcunché, con rifermento al c.u., dal documento depositato)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
9
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 21877/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ condanna la resistente a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti l'importo complessivo di euro 5.985,00, oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
❖ condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro
1.700,00, oltre euro 237,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il 4.2.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)