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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
EO LO, GI
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 756/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10540/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 11/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nella qualità di erede del sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 097 2020 1353976 75 000, notificata il 14.02.2022, per il recupero dell'ICI relativo agli anni
2001, 2002, 2003 e 2004, per l'importo complessivo di Euro 37.231,11. Eccepiva:
1) violazione dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006 – Decadenza del termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali. Adduceva che la cartella era stata notificata a decadenza già consumata, decorrente dalla data di deposito della sentenza della Cassazione (7 luglio 2017) che aveva annullato con rinvio la sentenza di appello. Gli avvisi di accertamento impugnati – relativi all'imposta comunale sugli immobili per gli anni 2001-2004 – avevano acquisito il carattere della definitività il 7 febbraio 2018, cioè decorsi 6 mesi
(oltre la sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969 n. 742) dalla pubblicazione dell'ordinanza della Cassazione n. 16823 del 7 luglio 2017;
2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e 3, 24, 97, 111, 113 Costituzione – Difetto assoluto di motivazione. La cartella impugnata sarebbe illegittima in quanto priva di idonea motivazione a supporto della pretesa azionata e non consentirebbe di comprendere compiutamente le ragioni della pretesa, così impedendo la facoltà di esercitare appieno il diritto di difesa;
3) nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) e rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva adducendo di essere un semplice incaricato dell'esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi. Nel merito, controdeduceva in ordine alle censure di controparte e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, eccepiva l'infondatezza della invocata decadenza e delle altre censure formulate da controparte e chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La ricorrente con memorie illustrative contestava le eccezioni delle parti resistenti ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sez.n.23, con la sentenza n.10540/2023 del 19-2-2023 rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Produceva appello la signora Ricorrente_1 e riproponeva i motivi di primo grado relativi alla decadenza prevista dall'art.1, comma 163, legge n.296/2006 (termine triennale), al difetto di motivazione ed al calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado e sulla legittimità della pretesa.
Presentava memorie la contribuente in data 30 dicembre 2025 illustrava ulteriormente i motivi di appello ed insisteva per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato
La Corte ritiene parzialmente fondato l'appello proposto dalla contribuente e lo accoglie per quanto di ragione.
Da rigettare il primo motivo relativo alla decadenza di cui all'art.1, comma 163, legge n.296/2006 (termine triennale), avendo i primi giudici ben evidenziato che il termine decorre dal 7 febbraio 2018 (data dell'estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini del giudizio di appello a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, depositata in data 7.7.2017) e che, nella specie, è necessario considerare la sospensione dell'attività di accertamento e riscossione (dall'8 marzo
2020 e fino al 31 agosto 2021) di cui al D.L. 18/2020 e successivi provvedimenti emanati in periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, per cui tempestiva risulta la notifica della cartella di pagamento in data
14-2-2022.
Si accoglie il secondo motivo di appello, dovendosi ritenere fondata la eccezione relativa al giudicato interno formatosi in seguito alla sentenza della CTR n. 294/01/11, allegata, nella quale si statuiva in favore del contribuente circa l'illegittima applicazione di sanzioni ed interessi, la mancata applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la prima casa e le relative pertinenze ed, infine, sulla mancata imputazione dei versamenti effettuati dalla Sig.ra Ricorrente_1 coniuge del de cuius Nominativo_1.
Informazioni omesse sulla cartella di pagamento notificata, tenuto anche conto che la signora Ricorrente_1 è erede del sig. Nominativo_1 e che il quantum risulta diverso rispetto agli avvisi di accertamento poiché non tiene conto del giudicato interno formatosi.
Si deve quindi concludere che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 63 del D.Lgs. 546/92 (estinzione del processo per mancata riassunzione), le determinazioni contenute nella sentenza n. 294/2011 cit. circa gli interessi e sanzioni, i versamenti fatti dal coniuge sig.ra Ricorrente_1 e la applicazione dell'aliquota agevolata prima casa, non risultano evidenti dalla cartella per cui la stessa risulta illegittima relativamente a tale parte.
Per cui, in definitiva, l'importo iscritto a ruolo di € 37.231,11 nella cartella impugnata dovrà essere decurtato delle somme non dovute come da sentenza n.294/01/11 della Ctr Lazio per effetto del giudicato interno formatosi e della successiva estinzione del processo ai sensi dell'art.63 del d.lgs.n.546/92.
La controparte Roma Capitale nulla osserva sulla questione eccepita dalla appellante.
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione;
compensa le spese del grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
EO LO, GI
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 756/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10540/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 11/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001353976750000 I.C.I. 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nella qualità di erede del sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 097 2020 1353976 75 000, notificata il 14.02.2022, per il recupero dell'ICI relativo agli anni
2001, 2002, 2003 e 2004, per l'importo complessivo di Euro 37.231,11. Eccepiva:
1) violazione dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006 – Decadenza del termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali. Adduceva che la cartella era stata notificata a decadenza già consumata, decorrente dalla data di deposito della sentenza della Cassazione (7 luglio 2017) che aveva annullato con rinvio la sentenza di appello. Gli avvisi di accertamento impugnati – relativi all'imposta comunale sugli immobili per gli anni 2001-2004 – avevano acquisito il carattere della definitività il 7 febbraio 2018, cioè decorsi 6 mesi
(oltre la sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969 n. 742) dalla pubblicazione dell'ordinanza della Cassazione n. 16823 del 7 luglio 2017;
2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e 3, 24, 97, 111, 113 Costituzione – Difetto assoluto di motivazione. La cartella impugnata sarebbe illegittima in quanto priva di idonea motivazione a supporto della pretesa azionata e non consentirebbe di comprendere compiutamente le ragioni della pretesa, così impedendo la facoltà di esercitare appieno il diritto di difesa;
3) nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) e rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva adducendo di essere un semplice incaricato dell'esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi. Nel merito, controdeduceva in ordine alle censure di controparte e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, eccepiva l'infondatezza della invocata decadenza e delle altre censure formulate da controparte e chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La ricorrente con memorie illustrative contestava le eccezioni delle parti resistenti ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sez.n.23, con la sentenza n.10540/2023 del 19-2-2023 rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Produceva appello la signora Ricorrente_1 e riproponeva i motivi di primo grado relativi alla decadenza prevista dall'art.1, comma 163, legge n.296/2006 (termine triennale), al difetto di motivazione ed al calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado e sulla legittimità della pretesa.
Presentava memorie la contribuente in data 30 dicembre 2025 illustrava ulteriormente i motivi di appello ed insisteva per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato
La Corte ritiene parzialmente fondato l'appello proposto dalla contribuente e lo accoglie per quanto di ragione.
Da rigettare il primo motivo relativo alla decadenza di cui all'art.1, comma 163, legge n.296/2006 (termine triennale), avendo i primi giudici ben evidenziato che il termine decorre dal 7 febbraio 2018 (data dell'estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini del giudizio di appello a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, depositata in data 7.7.2017) e che, nella specie, è necessario considerare la sospensione dell'attività di accertamento e riscossione (dall'8 marzo
2020 e fino al 31 agosto 2021) di cui al D.L. 18/2020 e successivi provvedimenti emanati in periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, per cui tempestiva risulta la notifica della cartella di pagamento in data
14-2-2022.
Si accoglie il secondo motivo di appello, dovendosi ritenere fondata la eccezione relativa al giudicato interno formatosi in seguito alla sentenza della CTR n. 294/01/11, allegata, nella quale si statuiva in favore del contribuente circa l'illegittima applicazione di sanzioni ed interessi, la mancata applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la prima casa e le relative pertinenze ed, infine, sulla mancata imputazione dei versamenti effettuati dalla Sig.ra Ricorrente_1 coniuge del de cuius Nominativo_1.
Informazioni omesse sulla cartella di pagamento notificata, tenuto anche conto che la signora Ricorrente_1 è erede del sig. Nominativo_1 e che il quantum risulta diverso rispetto agli avvisi di accertamento poiché non tiene conto del giudicato interno formatosi.
Si deve quindi concludere che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 63 del D.Lgs. 546/92 (estinzione del processo per mancata riassunzione), le determinazioni contenute nella sentenza n. 294/2011 cit. circa gli interessi e sanzioni, i versamenti fatti dal coniuge sig.ra Ricorrente_1 e la applicazione dell'aliquota agevolata prima casa, non risultano evidenti dalla cartella per cui la stessa risulta illegittima relativamente a tale parte.
Per cui, in definitiva, l'importo iscritto a ruolo di € 37.231,11 nella cartella impugnata dovrà essere decurtato delle somme non dovute come da sentenza n.294/01/11 della Ctr Lazio per effetto del giudicato interno formatosi e della successiva estinzione del processo ai sensi dell'art.63 del d.lgs.n.546/92.
La controparte Roma Capitale nulla osserva sulla questione eccepita dalla appellante.
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione;
compensa le spese del grado.