Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 929
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza per notifica tardiva atti esecutivi

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo tempestiva la notifica della cartella di pagamento in considerazione della sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha prorogato il termine originariamente decorrente dalla data di estinzione del processo per mancata riassunzione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo la cartella illegittima per non aver indicato chiaramente le modalità di calcolo degli interessi, la mancata applicazione dell'aliquota agevolata per la prima casa e le relative pertinenze, e la mancata imputazione dei versamenti effettuati dal coniuge, in violazione del giudicato interno formatosi in un precedente procedimento.

  • Accolto
    Nullità per omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    Questo motivo è stato accolto in quanto ricompreso nel più ampio vizio di motivazione, ove si è statuito che la cartella non teneva conto del giudicato interno formatosi in merito agli interessi e alle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 929
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 929
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo