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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1079/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BE
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1079/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MEZZASALMA VERONICA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha allegato di aver ottenuto sentenza n. 62/2021 del Tribunale di
BE con la quale è stata condannata, tra le altre Controparte_2
statuizioni, al pagamento del TFR e di crediti diversi;
ha allegato di avere esperito un tentativo di pignoramento mobiliare che ha dato esito “mancato” essendosi la debitrice, nelle more, trasferita in casa di riposo e di avere esperito anche un pignoramento presso terzi che ha comportato l'assegnazione in suo
Pag. 1 di 6 favore di € 46,78 mensili sino all'esaurimento del credito. Ha poi dedotto di avere presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia, respinta alla luce dell'esito positivo del pignoramento e del mancato esperimento di esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto detenuto dalla debitrice, oltre che per la mancanza dell'originale o della copia conforme della sentenza e del precetto. Ha allegato che la debitrice è deceduta il 4.4.2023 e ha lamentato l'illegittimità del rigetto della domanda di intervento del Fondo di garanzia, concludendo per la condanna di al pagamento del TFR per € 1.010,18 e dei crediti diversi per € CP_1
497,40.
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'azione per difetto di preventivo ricorso amministrativo e, nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda avversaria in quanto, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessaria la condizione dell'insolvenza del debitore e dell'esito infruttuoso delle procedure esecutive, circostanze non verificatesi nel caso di specie stante l'esito positivo del pignoramento e la sussistenza di diritti reali immobiliari aggredibili;
ha poi osservato che a seguito del decesso della debitrice, la ricorrente non ha fornito prova della eventuale rinuncia all'eredità da parte degli eredi.
Il processo è stato sospeso per consentire l'esperimento del ricorso amministrativo;
a seguito di rituale riassunzione, la causa è poi proseguita con istruttoria solo documentale ed è stata discussa e decisa all'udienza del
14/01/2025.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Come noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per garantire ai lavoratori una tutela minima, l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito, presso l' , un Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per CP_1
il pagamento del TFR e dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro aventi natura di retribuzione.
Oltre alla necessaria cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente dalla causa), i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo, a mente del citato art. 2
Pag. 2 di 6 della legge 297/1982, sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa e segnatamente: nel primo caso, l'apertura di una procedura concorsuale e la sussistenza di un credito rimasto insoluto, ammesso nello stato passivo reso esecutivo;
nel secondo caso, la prova dell'esistenza del credito, che deve essere stato accertato in giudizio, oltre che l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la domanda di Fondo di
Garanzia è a carico del lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 22647 del
27.10.2009).
Nello specifico, quanto al requisito della insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, la giurisprudenza ha osservato che, sebbene il lavoratore non abbia l'onere di dimostrare di avere tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, deve tuttavia dare prova che l'azione esecutiva, da conformarsi all'ordinaria diligenza, sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 10953 del 11.7.2003). In altri termini, è la misura dell'ordinaria diligenza che deve condurre l'azione del creditore, il che determina che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. Civ. sez., Lav. ord. n. 579 del
11.1.2019), essendo tuttavia onerato di cercare i beni presso i luoghi ricollegabili
“de jure” alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.
17593 del 5.9.2016); non è quindi sufficiente che il lavoratore effettui una ricerca non approfondita, superficiale o parziale dei beni potenzialmente aggredibili.
Nel caso di specie, risulta che un primo tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione di Castel Rozzone, via Donizetti 4, abbia avuto esito
“mancato” (e non “negativo”) in quanto l'ufficiale giudiziario ha “trovato chiuso” all'uscio (vedasi doc. 3 fascicolo ricorrente): di conseguenza, non è stata
Pag. 3 di 6 accertata la consistenza dei beni mobili contenuti nell'abitazione della debitrice
(che su tale immobile possedeva il diritto di usufrutto), sicché non può dirsi perfezionato il requisito dell'esperimento dell'esecuzione individuale. La creditrice ha poi effettuato il pignoramento presso terzi della pensione della debitrice, che nell'aprile 2021 ha determinato l'assegnazione della somma di €
46,78 mensili: pur concordando sull'esiguità della cifra, l'esito “positivo” del pignoramento impedisce di ritenerlo “totalmente infruttuoso”. La creditrice si è poi limitata ad una breve ricerca sulla consistenza immobiliare al catasto fabbricati della provincia di BE (ove è risultato un diritto reale di usufrutto)
e al catasto terreni a livello nazionale (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente): pur condividendo la prospettazione della ricorrente sull'antieconomicità della proposizione di un'esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto, si deve tuttavia evidenziare che la lavoratrice non ha curato di ampliare la ricerca di immobili anche al catasto fabbricati a livello nazionale, limitandosi invero alla provincia di BE. Soprattutto, a fronte della percezione da parte della debitrice di una pensione , sicuramente accreditata su un conto corrente CP_1
bancario o postale, la ricorrente non ha allegato di aver effettuato ricerche e tentativi di pignoramento presso istituti di credito, bancari o postali;
nemmeno è stato effettuato un ulteriore tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione di Castel Rozzone, visto che il precedente aveva dato esito
“mancato” e non invece “negativo”.
Si ritiene quindi che la creditrice non abbia coltivato in modo adeguato e sufficientemente diligente l'azione esecutiva individuale: la ricorrente si è accontentata di vedersi assegnata una esigua somma mensile all'esito del pignoramento presso terzi dell'aprile 2021; nei due anni a seguire si è poi completamente disinteressata di effettuare nuove ricerche o di curare ulteriori azioni esecutive, pur a fronte del rigetto della domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia e pur a seguito del decesso della debitrice nell'aprile 2023.
Dirimente è poi il mancato esperimento di qualsiasi ulteriore tentativo di recupero del credito nei confronti degli eredi della debitrice: la ricorrente non ha
Pag. 4 di 6 effettuato ricerche sulla eventuale esistenza o inesistenza di eredi e sull'accettazione o rinuncia all'eredità da parte di questi, né ha effettuato alcun tentativo di esecuzione nei loro confronti: come emerge dall'interrogazione della banca dati ANPR (cfr fascicolo resistente), la debitrice aveva un figlio nato nel
1954 e un nipote nato nel 1985. La ricorrente avrebbe quindi dovuto agire preliminarmente contro il chiamato all'eredità e solo dopo aver tentato infruttuosamente l'esecuzione contro lo stesso (o dopo aver appreso della sua rinuncia all'eredità) avrebbe potuto richiedere l'intervento del Fondo di
Garanzia; sul punto è stato affermato che, in simili ipotesi, il lavoratore è tenuto a coltivare l'esecuzione dei confronti dell'erede del datore di lavoro deceduto, se del caso anche facendo nominare un curatore giacente dell'eredità; è tenuto poi a fornire la prova dell'insufficienza del patrimonio ereditario, che può essere dimostrata con l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione, con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, ovvero con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 8072 del 21.4.2016).
La ricorrente non ha avviato alcuna iniziativa in tal senso;
nemmeno nel corso del presente giudizio ha pensato di promuovere tali tentativi, né ha prodotto
(come indicato da nella memoria difensiva di costituzione) l'eventuale atto CP_1
di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati.
In definitiva, la domanda formulata dalla ricorrente è infondata e il ricorso deve essere respinto.
3.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 213,00 per la fase di studio,
€ 213,00 per la fase introduttiva, € 460,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
886,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 886,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BE, lì 14/01/2025 il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BE
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1079/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MEZZASALMA VERONICA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha allegato di aver ottenuto sentenza n. 62/2021 del Tribunale di
BE con la quale è stata condannata, tra le altre Controparte_2
statuizioni, al pagamento del TFR e di crediti diversi;
ha allegato di avere esperito un tentativo di pignoramento mobiliare che ha dato esito “mancato” essendosi la debitrice, nelle more, trasferita in casa di riposo e di avere esperito anche un pignoramento presso terzi che ha comportato l'assegnazione in suo
Pag. 1 di 6 favore di € 46,78 mensili sino all'esaurimento del credito. Ha poi dedotto di avere presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia, respinta alla luce dell'esito positivo del pignoramento e del mancato esperimento di esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto detenuto dalla debitrice, oltre che per la mancanza dell'originale o della copia conforme della sentenza e del precetto. Ha allegato che la debitrice è deceduta il 4.4.2023 e ha lamentato l'illegittimità del rigetto della domanda di intervento del Fondo di garanzia, concludendo per la condanna di al pagamento del TFR per € 1.010,18 e dei crediti diversi per € CP_1
497,40.
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'azione per difetto di preventivo ricorso amministrativo e, nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda avversaria in quanto, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessaria la condizione dell'insolvenza del debitore e dell'esito infruttuoso delle procedure esecutive, circostanze non verificatesi nel caso di specie stante l'esito positivo del pignoramento e la sussistenza di diritti reali immobiliari aggredibili;
ha poi osservato che a seguito del decesso della debitrice, la ricorrente non ha fornito prova della eventuale rinuncia all'eredità da parte degli eredi.
Il processo è stato sospeso per consentire l'esperimento del ricorso amministrativo;
a seguito di rituale riassunzione, la causa è poi proseguita con istruttoria solo documentale ed è stata discussa e decisa all'udienza del
14/01/2025.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Come noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per garantire ai lavoratori una tutela minima, l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito, presso l' , un Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per CP_1
il pagamento del TFR e dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro aventi natura di retribuzione.
Oltre alla necessaria cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente dalla causa), i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo, a mente del citato art. 2
Pag. 2 di 6 della legge 297/1982, sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa e segnatamente: nel primo caso, l'apertura di una procedura concorsuale e la sussistenza di un credito rimasto insoluto, ammesso nello stato passivo reso esecutivo;
nel secondo caso, la prova dell'esistenza del credito, che deve essere stato accertato in giudizio, oltre che l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la domanda di Fondo di
Garanzia è a carico del lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 22647 del
27.10.2009).
Nello specifico, quanto al requisito della insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, la giurisprudenza ha osservato che, sebbene il lavoratore non abbia l'onere di dimostrare di avere tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, deve tuttavia dare prova che l'azione esecutiva, da conformarsi all'ordinaria diligenza, sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 10953 del 11.7.2003). In altri termini, è la misura dell'ordinaria diligenza che deve condurre l'azione del creditore, il che determina che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. Civ. sez., Lav. ord. n. 579 del
11.1.2019), essendo tuttavia onerato di cercare i beni presso i luoghi ricollegabili
“de jure” alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.
17593 del 5.9.2016); non è quindi sufficiente che il lavoratore effettui una ricerca non approfondita, superficiale o parziale dei beni potenzialmente aggredibili.
Nel caso di specie, risulta che un primo tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione di Castel Rozzone, via Donizetti 4, abbia avuto esito
“mancato” (e non “negativo”) in quanto l'ufficiale giudiziario ha “trovato chiuso” all'uscio (vedasi doc. 3 fascicolo ricorrente): di conseguenza, non è stata
Pag. 3 di 6 accertata la consistenza dei beni mobili contenuti nell'abitazione della debitrice
(che su tale immobile possedeva il diritto di usufrutto), sicché non può dirsi perfezionato il requisito dell'esperimento dell'esecuzione individuale. La creditrice ha poi effettuato il pignoramento presso terzi della pensione della debitrice, che nell'aprile 2021 ha determinato l'assegnazione della somma di €
46,78 mensili: pur concordando sull'esiguità della cifra, l'esito “positivo” del pignoramento impedisce di ritenerlo “totalmente infruttuoso”. La creditrice si è poi limitata ad una breve ricerca sulla consistenza immobiliare al catasto fabbricati della provincia di BE (ove è risultato un diritto reale di usufrutto)
e al catasto terreni a livello nazionale (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente): pur condividendo la prospettazione della ricorrente sull'antieconomicità della proposizione di un'esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto, si deve tuttavia evidenziare che la lavoratrice non ha curato di ampliare la ricerca di immobili anche al catasto fabbricati a livello nazionale, limitandosi invero alla provincia di BE. Soprattutto, a fronte della percezione da parte della debitrice di una pensione , sicuramente accreditata su un conto corrente CP_1
bancario o postale, la ricorrente non ha allegato di aver effettuato ricerche e tentativi di pignoramento presso istituti di credito, bancari o postali;
nemmeno è stato effettuato un ulteriore tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione di Castel Rozzone, visto che il precedente aveva dato esito
“mancato” e non invece “negativo”.
Si ritiene quindi che la creditrice non abbia coltivato in modo adeguato e sufficientemente diligente l'azione esecutiva individuale: la ricorrente si è accontentata di vedersi assegnata una esigua somma mensile all'esito del pignoramento presso terzi dell'aprile 2021; nei due anni a seguire si è poi completamente disinteressata di effettuare nuove ricerche o di curare ulteriori azioni esecutive, pur a fronte del rigetto della domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia e pur a seguito del decesso della debitrice nell'aprile 2023.
Dirimente è poi il mancato esperimento di qualsiasi ulteriore tentativo di recupero del credito nei confronti degli eredi della debitrice: la ricorrente non ha
Pag. 4 di 6 effettuato ricerche sulla eventuale esistenza o inesistenza di eredi e sull'accettazione o rinuncia all'eredità da parte di questi, né ha effettuato alcun tentativo di esecuzione nei loro confronti: come emerge dall'interrogazione della banca dati ANPR (cfr fascicolo resistente), la debitrice aveva un figlio nato nel
1954 e un nipote nato nel 1985. La ricorrente avrebbe quindi dovuto agire preliminarmente contro il chiamato all'eredità e solo dopo aver tentato infruttuosamente l'esecuzione contro lo stesso (o dopo aver appreso della sua rinuncia all'eredità) avrebbe potuto richiedere l'intervento del Fondo di
Garanzia; sul punto è stato affermato che, in simili ipotesi, il lavoratore è tenuto a coltivare l'esecuzione dei confronti dell'erede del datore di lavoro deceduto, se del caso anche facendo nominare un curatore giacente dell'eredità; è tenuto poi a fornire la prova dell'insufficienza del patrimonio ereditario, che può essere dimostrata con l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione, con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, ovvero con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 8072 del 21.4.2016).
La ricorrente non ha avviato alcuna iniziativa in tal senso;
nemmeno nel corso del presente giudizio ha pensato di promuovere tali tentativi, né ha prodotto
(come indicato da nella memoria difensiva di costituzione) l'eventuale atto CP_1
di rinuncia all'eredità da parte dei chiamati.
In definitiva, la domanda formulata dalla ricorrente è infondata e il ricorso deve essere respinto.
3.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 213,00 per la fase di studio,
€ 213,00 per la fase introduttiva, € 460,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
886,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 886,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BE, lì 14/01/2025 il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6