Articolo 3 della Legge 24 luglio 2019, n. 87
Articolo 2Articolo 4
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20 agosto 2019
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 agosto 2019