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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7691 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Pietro Annese
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , premesso che in data 11 maggio 1980 Parte_1 Parte_2 avevano contratto in matrimonio in Roma e che con decreto del 30 giugno 2021 il
Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli qualora gli stessi dovessero averne necessità.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2021. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del Matrimonio contratto in Roma in data 11 maggio 1980 dai sig.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte motiva;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, atto n. 581, parte II, serie A1).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7691 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Pietro Annese
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , premesso che in data 11 maggio 1980 Parte_1 Parte_2 avevano contratto in matrimonio in Roma e che con decreto del 30 giugno 2021 il
Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli qualora gli stessi dovessero averne necessità.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2021. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del Matrimonio contratto in Roma in data 11 maggio 1980 dai sig.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte motiva;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, atto n. 581, parte II, serie A1).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR ZI