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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro II sezione civile nella persona del giudice, Dr.ssa Alessia
Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2381 R.G.A.C. per l'anno 2020, promossa da:
(P. I. ) in persona del Sindaco in qualità di Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in alla Via Giovanni Parte_1
XXIII, n. 1,, presso lo studio dall'Avv. De Filippo Francesca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- OPPONENTE –
(P.I. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
curatore in qualità di legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata, in Simeri
Crichi (CZ), alla via G. Murat n. 23, presso lo studio dell'Avv. Nicola Sei giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 439/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in Parte_1
epigrafe indicato con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di €
137.080,22 oltre ad interessi e spese del monitorio.
1 A fondamento dell'opposizione ha dedotto che con delibera comunale n. 41 del
17.12.2013 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente e che successivamente con D.P.R. del 19.03.2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per la gestione dei debiti maturati fino al 31.12.2012.
Ha rilevato preliminarmente di aver aderito alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 258 T.U. n. 267/2000 che prevede di ottenere il saldo del credito in tempi ridotti con uno sconto che varia dal 40 al 60% del totale in base all'anzianità del debito e che in base agli artt. 248 e 252 T.U.E.L., dalla data di dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Nel merito ha dedotto che le fatture oggetto del D.I. hanno ad oggetto interessi maturati su altre fatture non corrisposte nei termini normativamente imposti, e che invece nel caso de quo gli interessi, legali o moratori, devono essere calcolati fino alla data di dichiarazione di dissesto.
Pertanto ha chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito che venga dichiarato nullo il decreto ingiuntivo nella parte in cui condanna il al pagamento di € Parte_1
137.080,22.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'assoluta Controparte_2
inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto della proposta opposizione.
Preliminarmente ha rilevato che l'art. 248 del T.U.E.L. non vieta di adire l'Autorità giudiziaria per l'accertamento e il riconoscimento di un credito vantato nei confronti di un Comune in dissesto, ma dispone che dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto ex art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Ha rilevato che la morosità del committente implica anche la condanna al pagamento degli interessi moratori dal dovuto al saldo, atteso che nessun rilievo assume
2 l'intervenuto dissesto. Ha precisato inoltre che nelle more del giudizio la procedura di dissesto è stata chiusa per il risanamento economico/finanziario dell'Ente.
Ha chiarito comunque che la data di dichiarazione del dissesto finanziario potrà rilevare solo in sede di liquidazione del credito da parte del Commissario
Straordinario di Liquidazione.
Ha precisato inoltre che tutti gli interessi sono stati calcolati e fatturati anno per anno fino al 31.12.2012 e che dunque tale periodo è antecedente alla data del 17.12.2013 di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente. Oltretutto ha specificato che l'opponente non ha mai contestato le fatture ed i conteggi degli interessi e/o provato una diversa entità degli stessi.
Ha ulteriormente precisato che a seguito della domanda di insinuazione al passivo, il con la nota del 22 febbraio 2019, ha riconosciuto il debito Parte_2
del nei confronti della nella misura di € Parte_1 CP_1
210.360,83 a titolo di sorte capitale ed interessi dal dovuto alla data di dichiarazione del dissesto.
Pertanto ha chiesto preliminarmente che venga accertato e dichiarato che il Pt_1
ha riconosciuto l'esistenza del debito;
nel merito previa domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese e competenze della doppia fase del giudizio.
In prima udienza il mutato giudice istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto in ragione del carico di ruolo all'udienza del 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente ex art. 248 del d.lgs. 267/2000.
Ed invero il comma 2 dell'art. 248 del d.lgs. summenzionato testualmente dispone che: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
La norma è chiara nell'escludere che possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente dal momento della dichiarazione di dissesto, ma nella previsione normativa non rientrano le ordinarie azioni di accertamento e condanna quali sono quelle azionate con il ricorso in monitorio, che quindi sono assolutamente ammissibili.
3. Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve preliminarmente rilevarsi che per costante giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è attore solo formalmente, in quanto sostanzialmente è tale colui che fa valere la pretesa in giudizio, mediante la richiesta del decreto ingiuntivo, e che formalmente appare essere il convenuto.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi sanciti in tema di inadempimento delle obbligazioni dalla giurisprudenza di legittimità a SS.UU. con la sentenza n. 13533 del 2001, che ha chiaramente affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
4 ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Dall'applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale al compendio probatorio in atti, emerge che l'opposto ha dato prova della fonte negoziale del proprio diritto che non risulta essere in alcun modo contestato dall'opponente, dovendosi, quindi, reputare pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale posto alla base della domanda monitoria.
Difatti la Curatela del ha allegato i contratti di appalto e le Parte_3
successive proroghe (cfr. all. 2 e 3 fascicolo monitorio), tutte le fatture insolute, le richieste di pagamento, i certificati di identificazione rifiuti e di trasporto in discarica(cfr. all.ti n. 11, 12, 13, 14 fascicolo parte opposta), nonché il riconoscimento del debito da parte del (cfr. Parte_4
all. 3 fascicolo telematico parte opposta).
Stanti tali premesse questo giudicante deve rilevare che parte opponente ha espresso una contestazione del tutto generica, rimasta tuttavia sfornita di prova.
Difatti la difesa di parte opponente si è limitata a contestare il fatto che le fatture per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo hanno tutte ad oggetto interessi moratori maturati su altre fatture non pagate e che, stante la fase di dissesto dell'ente, non poteva essere azionata alcuna procedura giudiziale.
Deve reputarsi, altresì, pacifico però che il non ha provveduto al pagamento Pt_1
delle fatture poste alla base della domanda monitoria, e ciò risulta dalla nota del
Commissario straordinario di liquidazione n. 14/OSL del 22/02/2019 (allegato 13 della comparsa di costituzione e risposta).
In detta nota si riconosce come dovuto l'importo di € 210. 360,83 e per tale somma la curatela del Fallimento è stata ammessa al passivo, tanto più che Controparte_1
5 la somma azionata con il ricorso in monitorio risulta di gran lunga inferiore a detto importo.
Giova sul punto evidenziare che in tema di dissesto finanziario degli Enti locali costituisce principio generale quello di isolare i costi della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'Ente [nello specifico di un , sì da evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al Pt_1
tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi;
in tal senso deve essere interpretato l'art.248, comma
4) del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in base al quale dalla data della deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi e rivalutazione di qualsivoglia natura sino all'approvazione del rendiconto, di cui all'art. 256, della gestione liquidatoria, e i pagamenti che vengono effettuati dal Parte_2
durante il periodo della liquidazione vanno imputati, non risultando applicabile l'art. 1194 c.c., al capitale e non agli agli interessi;
ciò nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico preminente al risanamento dell'Ente, che costituisce scopo primario della suddetta normativa, nella logica pubblicistica speciale che connota l'intera disciplina del dissesto degli Enti locali.
Il Consiglio di Stato ha pertanto riconosciuto che , a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del Commissario di debiti insoluti di un Comune nei confronti di una impresa cui lo stesso aveva appaltato dei lavori, lo stato di dissesto in cui quello versava si doveva considerare sanato ed ha pertanto respinto la pretesa della ditta appaltatrice di riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria per il periodo intercorrente tra l'avvio della procedura concorsuale, volta a risolvere lo stato di dissesto, e la data del pagamento come effettuato a favore di quella (Consiglio di
Stato, Sez. V, 31 dicembre 2021, n 9961).
Tanto premesso l'applicazione dei su esposti principi al caso di specie portano questo giudicante ad affermare dopo aver esaminato la documentazione agli ed in assenza di prova del contrario che avrebbe dovuto fornire l'opponente, che gli interessi moratori in relazione ai quali è stato proposto il ricorso in monitorio
6 afferiscono tutti ad un periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto , avvenuta in data 17.12.2013 e quindi risultano dovuti.
Ne consegue che per le ragioni ampiamente opposte l'opposizione deve essere rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della in persona del Controparte_1
suo curatore in qualità di legale rappresentante p. t. che si liquidano in complessivi €
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 6/02/2025
Il giudice Dott.ssa Alessia Dattilo
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