Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, proposto dalla signora HI EM, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giannattasio, Salvatore Giannattasio e PA Elvezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 21/2024 del 14/02/2024 resa dal Dott. Gabriele Allieri quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Gorizia, all’esito del giudizio R.G. n.385/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Gorizia in data 07.02.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa LA IG e udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 12 febbraio 2025 e depositato in pari data, la signora HI EM ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Gorizia - Sezione lavoro – n. 21/2024 in data 14 febbraio 2024, passata in giudicato, nella parte in cui è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso, rappresentando che è stato effettuato il pagamento delle spese di lite. Ha chiesto, inoltre, il rinvio del procedimento “allo scopo di acquisire le informazioni da parte dell’amministrazione centrale” e auspicato la compensazione delle spese di lite del presente giudizio o, per lo meno, il loro contenimento entro i minimi tariffari, atteso che la ricorrente non ha seguito “la procedura amministrativa delineata dall’Amministrazione per l’erogazione del beneficio richiesto” a seguito di “sentenze favorevoli”.
3. Celebrata l’udienza camerale del 19 novembre 2025, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
4. Il ricorso è fondato, analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, da cui vengono mutuate le motivazioni, come già nei conformi ulteriori precedenti nn. da 412 a 420, da 401 a 409, 269, 268 e 240 del 2024 e nn. da 336 a 349, da 323 a 326, da 315 a 321, 300, 289, da 33 a 39, da 29 a 31, da 22 a 26, 15, 14 e 12 del 2025.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di rinvio presentata dalla difesa erariale, argomentata sul rilievo della necessaria trattazione centralizzata dell’esecuzione della sentenza in epigrafe e della cospicua mole di analoghe pronunce da ottemperare.
Nella disciplina processuale attualmente vigente, infatti, il rinvio “deve fondarsi su <situazioni eccezionali> (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza …”), che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite ” (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, n. 2190/2022), situazioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.
In ogni caso la sentenza è stata pronunciata ben oltre un anno fa; mentre la notifica del titolo all’Amministrazione è del 3 giugno 2024: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
6. Come preannunciato, la domanda va accolta.
Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 7 febbraio 2025, prodotta in giudizio dalla ricorrente (all. 004 - fascicolo doc. ricorrente).
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’original e (all. da 006 a 008 - fascicolo doc. citato) e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso è – come detto - fondato, non essendo stato integralmente eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
7. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
8. Non può essere accolta la richiesta della ricorrente di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., n. 45/2024 e 440/2019).
9. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate. Va, infatti, da sé che la procedura informatica apprestata dal Ministero intimato ai fini dell’erogazione del beneficio in questione a favore di coloro che hanno già ottenuto sentenze favorevoli da parte del giudice di merito è funzionale alla gestione amministrativo/contabile degli adempimenti conseguenti, ma non può, ovviamente, costituire, laddove disattesa, indice di mancata diligenza in capo a chi ha dovuto addirittura rivolgersi al giudice per ottenere quanto di spettanza.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore dei difensori della medesima, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla medesima il contributo unificato nella misura versata.
Spese di lite e rimborso del contributo unificato vanno distratti a favore dei difensori, avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio e PA Elvezio, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO