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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 337 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 ES presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04.04.2022 la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentir dichiarare il proprio diritto alla CP_1
(re)iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per
51 giornate, con ogni consequenziale provvedimento.
L' aveva disposto la cancellazione delle suddette giornate (comunicazione CP_1 del 21.06.2021, ricevuta in data 12.07.2021). Avverso tale determinazione la ricorrente proponeva ricorso amministrativo alla Commissione CISOA in data
29.07.2021; il ricorso veniva rigettato con deliberazione del 12.10.2021, comunicata tramite PEC il 13.10.2021. L' , costituendosi, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza CP_1 dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, come ripristinato dall'art. 38, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, e, nel merito, l'infondatezza della pretesa anche alla luce degli esiti di accertamento ispettivo.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la tempestività dell'azione giudiziaria proposta avverso il provvedimento definitivo di cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017.
L'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv. con mod. nella l. n. 83/1970, prevede un termine di decadenza di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del medesimo decreto, da cui derivi lesione di diritti soggettivi. La disposizione, ripristinata dall'art. 38, comma
5, d.l. n. 98/2011, opera – secondo consolidata interpretazione – anche in materia di mancata iscrizione, parziale iscrizione o cancellazione dagli elenchi (tra le altre,
Cass. n. 29070/2011; Cass. n. 15813/2009; Cass. n. 9622/2015).
Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 375/1993, il lavoratore può proporre ricorso amministrativo;
in caso di presentazione del ricorso, il dies a quo del termine decadenziale coincide con la definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che si verifica con la notifica del provvedimento conclusivo espresso ovvero, in mancanza, con lo spirare dei termini per la decisione (c.d. silenzio significativo).
La Corte costituzionale n. 192/2005 ha ritenuto conforme a Costituzione il predetto termine decadenziale, in quanto funzionale all'esigenza pubblicistica di certezza e stabilità degli elenchi;
la Corte costituzionale n. 45/2021 ha poi confermato la legittimità delle modalità telematiche di pubblicazione degli elenchi nominativi (art. 38 l. n. 111/2011), reputandole idonee a soddisfare le garanzie di conoscenza del provvedimento in un sistema caratterizzato da un elevato numero di destinatari dislocati sul territorio.
Nel caso in esame, è pacifico in atti che:
• la cancellazione è stata comunicata all'interessata il 12.07.2021;
• la ricorrente ha proposto ricorso CISOA in data 29.07.2021; • la Commissione ha rigettato il ricorso con deliberazione del 12.10.2021, comunicata via PEC il 13.10.2021;
• il ricorso giudiziario è stato iscritto a ruolo il 04.04.2022.
Alla luce del principio secondo cui il termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo (provvedimento espresso comunicato all'interessato), il termine spirava – nel computo più favorevole alla ricorrente – il 10.02.2022 (120 giorni dalla comunicazione del 13.10.2021). In ogni caso, anche aderendo al diverso conteggio indicato dall' (con scadenza CP_1 al 10.03.2022), il ricorso giudiziario del 04.04.2022 risulta tardivo.
La decadenza in parola ha natura sostanziale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non è suscettibile di interruzione o sospensione, né può essere rimessa in termini (ex multis, Cass. nn. 5942/2001; 15813/2009; 9622/2015; 17653/2020).
Essa tutela l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni incidenti su prestazioni gravanti sulla finanza pubblica.
Ne consegue che la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 cit., risultando assorbite le ulteriori questioni, anche di merito, ivi compresi i profili inerenti alla genuinità del rapporto di lavoro e al valore probatorio del verbale ispettivo.
Alla luce della particolare complessità della questione e del recente evolversi dell'orientamento giurisprudenziale, circostanze che possono aver indotto in errore la parte ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1 contro l' per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. CP_1
7/1970;
2. Dichiara assorbente la questione di decadenza e, pertanto, non tratta il merito;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti: Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo