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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/10/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3850/2025 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
con l'avv. Francesco Lenzi Levoni
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Asigliano
LE (VC) in data 06 luglio 2008, registrato negli Atti di Matrimonio Anno 2008; Parte II, serie
A n. 2
ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 principale, e residenza, presso il padre in Villanova LE (BI), Cascina Valzo Nuovo n. 1;
i- i figli trascorreranno del tempo in misura paritaria con entrambi i genitori, indicativamente una settimana con la madre ed una settimana con il padre, compatibilmente con le esigenze dei minori anche di natura extrascolastica;
ii- i genitori provvederanno al mantenimento dei figli per il tempo in cui li avranno con sé, rinunciando a chiedere l'un l'altro il mantenimento dei figli;
iii- i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e ludico sportive, impegnandosi a rimborsare, al genitore che le avrà sostenute, il
50% del costo;
iv- per ogni altra spesa relativa ai figli minori ci si richiama al Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Biella;
v- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto dei figli minori ovvero di ogni altro documento equipollente
2) La casa familiare sita a Villanova LE (BI) – Cascina Valzo Nuovo n. 1, di proprietà dei genitori del sig. , è rimasta assegnata a quest'ultimo mentre la sig.ra ha, da diverso Pt_1 Pt_2 tempo, fissato la propria residenza a Benna (BI), via Battisti n. 15.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Nel ricorso per separazione era previsto che: “il sig. si impegna a restituire alla sig.ra Pt_1
, entro e non oltre il 31.12.2031, la somma di € 58.500,00 senza riconoscimento di interessi, Pt_2 ricevuta a titolo di prestito personale”.
Con tale somma il sig. aveva acquistato un fabbricato montano e relativi appezzamenti di Pt_1 terreno (pascolo e arboreo), sito in Comune di Muzzano (BI) identificato catastalmente, quanto ai fabbricati:
- nel comune di Muzzano (BI) foglio 5, mappale 15 sub 1, Regione Salvine, piani T-1, categoria A/5, classe 1, vani 3, rendita catastale euro 60,43,
- nonché foglio 5, mappale 15 sub 2, Regione Salvine, piani T-1, categoria C/6, classe U, mq 50, rendita catastale euro 139,44
- e relativi terreni riportati nel Catasto Terreni del Comune di Muzzano (BI) foglio 5, mappale 1, porz AA, pascolo di classe U, ettari 16, are 07, centiare 89, R.D. euro 249,12, RA euro 124,56;
- Catasto Terreni del Comune di Muzzano (BI) foglio 5, mappale 1, porz AB, pascolo arborato di classe U, ettari 12, are 87, centiare 31, R.D. euro 99,73 RA euro 59,84, d'ora innanzi breviter “
[...]
” (doc. 6). Parte_3
Ora, diversamente da quanto precedentemente previsto in sede di separazione, la sig.ra Pt_2 rinuncia ad ottenere la restituzione di detto importo di € 58.500,00.
A fronte di tale rinuncia, il sig. si impegna a ristrutturare, interamente a sue totali cura e spese, Pt_1 la predetta . Pt_3
Il medesimo sig. , entro sei mesi da che sarà divenuto maggiorenne il figlio , ossia entro Pt_1 Per_2 il 12 agosto 2031 si impegna a cedere la nuda proprietà dei predetti beni ossia la ed i terreni Pt_3 sopra individuati, ai figli e , in ragione del 50% ciascuno, riservando a sé stesso Per_1 Per_2
l'usufrutto vitalizio. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Asigliano Parte_1 Parte_2
LE il 6 luglio 2008, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Asigliano LE, anno 2008, parte II, serie A, numero 2.
Dall'unione sono nati i figli , a Vercelli il 29 gennaio 2010, e , a Vercelli il Persona_3 Persona_4
12 febbraio 2013.
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del Tribunale di Biella del 9 ottobre
2020.
Con ricorso congiunto depositato il 30/09/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 9 dicembre 202, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 3850 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Asigliano LE il 6 luglio 2008, atto trascritto nei Registri Parte_2 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Asigliano LE, anno 2008, parte II, serie A, numero 2;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asigliano LE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 22/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3850/2025 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
con l'avv. Francesco Lenzi Levoni
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Asigliano
LE (VC) in data 06 luglio 2008, registrato negli Atti di Matrimonio Anno 2008; Parte II, serie
A n. 2
ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 principale, e residenza, presso il padre in Villanova LE (BI), Cascina Valzo Nuovo n. 1;
i- i figli trascorreranno del tempo in misura paritaria con entrambi i genitori, indicativamente una settimana con la madre ed una settimana con il padre, compatibilmente con le esigenze dei minori anche di natura extrascolastica;
ii- i genitori provvederanno al mantenimento dei figli per il tempo in cui li avranno con sé, rinunciando a chiedere l'un l'altro il mantenimento dei figli;
iii- i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e ludico sportive, impegnandosi a rimborsare, al genitore che le avrà sostenute, il
50% del costo;
iv- per ogni altra spesa relativa ai figli minori ci si richiama al Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Biella;
v- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto dei figli minori ovvero di ogni altro documento equipollente
2) La casa familiare sita a Villanova LE (BI) – Cascina Valzo Nuovo n. 1, di proprietà dei genitori del sig. , è rimasta assegnata a quest'ultimo mentre la sig.ra ha, da diverso Pt_1 Pt_2 tempo, fissato la propria residenza a Benna (BI), via Battisti n. 15.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Nel ricorso per separazione era previsto che: “il sig. si impegna a restituire alla sig.ra Pt_1
, entro e non oltre il 31.12.2031, la somma di € 58.500,00 senza riconoscimento di interessi, Pt_2 ricevuta a titolo di prestito personale”.
Con tale somma il sig. aveva acquistato un fabbricato montano e relativi appezzamenti di Pt_1 terreno (pascolo e arboreo), sito in Comune di Muzzano (BI) identificato catastalmente, quanto ai fabbricati:
- nel comune di Muzzano (BI) foglio 5, mappale 15 sub 1, Regione Salvine, piani T-1, categoria A/5, classe 1, vani 3, rendita catastale euro 60,43,
- nonché foglio 5, mappale 15 sub 2, Regione Salvine, piani T-1, categoria C/6, classe U, mq 50, rendita catastale euro 139,44
- e relativi terreni riportati nel Catasto Terreni del Comune di Muzzano (BI) foglio 5, mappale 1, porz AA, pascolo di classe U, ettari 16, are 07, centiare 89, R.D. euro 249,12, RA euro 124,56;
- Catasto Terreni del Comune di Muzzano (BI) foglio 5, mappale 1, porz AB, pascolo arborato di classe U, ettari 12, are 87, centiare 31, R.D. euro 99,73 RA euro 59,84, d'ora innanzi breviter “
[...]
” (doc. 6). Parte_3
Ora, diversamente da quanto precedentemente previsto in sede di separazione, la sig.ra Pt_2 rinuncia ad ottenere la restituzione di detto importo di € 58.500,00.
A fronte di tale rinuncia, il sig. si impegna a ristrutturare, interamente a sue totali cura e spese, Pt_1 la predetta . Pt_3
Il medesimo sig. , entro sei mesi da che sarà divenuto maggiorenne il figlio , ossia entro Pt_1 Per_2 il 12 agosto 2031 si impegna a cedere la nuda proprietà dei predetti beni ossia la ed i terreni Pt_3 sopra individuati, ai figli e , in ragione del 50% ciascuno, riservando a sé stesso Per_1 Per_2
l'usufrutto vitalizio. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Asigliano Parte_1 Parte_2
LE il 6 luglio 2008, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Asigliano LE, anno 2008, parte II, serie A, numero 2.
Dall'unione sono nati i figli , a Vercelli il 29 gennaio 2010, e , a Vercelli il Persona_3 Persona_4
12 febbraio 2013.
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del Tribunale di Biella del 9 ottobre
2020.
Con ricorso congiunto depositato il 30/09/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 9 dicembre 202, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 3850 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Asigliano LE il 6 luglio 2008, atto trascritto nei Registri Parte_2 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Asigliano LE, anno 2008, parte II, serie A, numero 2;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asigliano LE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 22/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore