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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3921/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3921/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 29 ottobre 2025 E' presente l'avv. Luigi De Risi nell' interesse del sig. , per delega orale ed Parte_1 in sostituzione dell' avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, il quale si riporta totalmente all'atto introduttivo, che quivi si intende trascritto, ed a tutti gli scritti difensivi in corso di causa e se ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto giacché infondato in fatto ed in diritto e se ne chiede il rigetto. Riportandosi alle memorie conclusive depositate, si chiede che la causa venga decisa.
Nessuno è comparso per la parte convenuta . Controparte_1
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 29 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3921/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) “e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA (c.f. , in virtù di procura in C.F._2 atti;
- ATTORE –
1 R.G. n. 3921/2022
E
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - Controparte_2 00142, (CF – P.I. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. P.IVA_1 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, Co n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Controparte_4 Registro delle Imprese ed estinta, in persona del procuratore speciale, Sig. , a Parte_2 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 02/05/2022, rilasciata da Controparte_5
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, rappresentata e difesa
[...] per procura allegata dall'Avv. Fabio Criniti (CF ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Messina, Via XXVII Luglio n. 103;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con “ricorso avverso iscrizione preliminare ipoteca per sanzioni amministrative ex legge 689/81”, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Parte_1 01276202200000743000, notificata in data 20/09/2022, pari all'importo di €32.151,81 relativa a tre cartelle di pagamento: Cartella nn. 01220170004676562002, notificata il 07/12/2017, dell'ente Comune di Conegliano Polizia Urbana, pari ad €5.925,81, Cartella n. 01220190005009510000 notificata il 13/06/2019, dell'ente Tribunale amministrativo regionale Campania , pari ad €2.098,40 e dell'ente Ispettorato Territoriale del Lavoro di CP_6 Avellino, pari ad €25.755,16; Cartella n. 01220200002588556000, notificata il 08/11/2021, dell'ente Dir. Prov.le di Avellino - uff. territoriale di Avellino, pari ad €386,68. La parte ricorrente impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per le seguenti ragioni: “ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ISCRIZIONE DI IPOTECA”, sottolineando che la nullità anche di una sola cartella comportasse l'invalidità dell'intero atto, evidenziando, relativamente alla cartella di pagamento 01220190005009510000 relativa a sanzione amministrativa di cui alla L. 689/81, la mancanza di definitività dell'accertamento, essendo pendenti due giudizi, uno dinanzi alla Corte di Appello di Napoli sulla legittimità della irrogazione della sanzione e l'altro dinanzi al Tribunale di Avellino per l'impugnazione della cartella, sicché non poteva considerarsi esigibile il relativo credito, con impossibilità di procedere all'iscrizione di ipoteca per carenza di un legittimo titolo esecutivo;
“ASSENZA DI NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO” necessaria per poter procedere a iscrizione ipotecaria, laddove sia decorso più di un anno dalla notificazione delle cartella, per cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale determinava il venir meno della capacità del ruolo e la nullità dell'iscrizione dell'ipoteca, non preceduta dalla notifica
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dell'avviso di intimazione, ma corredata soltanto da una mera comunicazione contenente il mero elenco delle cartelle esattoriali che non consenta una interlocuzione con il contribuente. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo: “Che l'Ill.mo Tribunale , fissata l'udienza , voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: · In ogni caso, concedere la sospensione dell'efficacia giuridica della comunicazione di iscrizione di ipoteca, per i motivi sopra addotti;
· Accertare l'illegittimità e la nullità della eventuale iscrizione di ipoteca con la conseguente declaratoria di nullità dell'atto ed ordinare la eventuale cancellazione dell'ipoteca stessa;
· Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, comprensivo delle spese generali ed accessori come per legge”. Fissata udienza per la discussione, si costituiva in giudizio la parte resistente
[...]
contestando tutto quanto ex adverso ed eccependo “1.= Controparte_5 INAMMISIBILITA' DEL PRESENTE GIUDIZIO.”, proposto avverso atto, Comunicazione Preventiva di Ipoteca, già preceduto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento allo stesso sottese che, non opposte, erano divenute titoli che avevano consentito ad essa
[...]
di intraprendere le azioni più idonee al recupero degli importi iscritti a Controparte_5 ruolo;
“2.= INTERVENUTA RATEAZIONE DEL DEBITO. RICONOSCIMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA. INEFFICACIA DELL'AZIONE. ANCORA INAMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO.” , evidenziando che il in data 27.09.2022, ovvero 7 giorni dopo dalla Pt_1 notifica della Comunicazione, riconoscendo la debenza degli importi richiesti, aveva inoltrato ad essa un'istanza di rateizzazione del debito di € 32.151,74 Controparte_5 iscritto a ruolo a suo carico per come risultante dalla detta Comunicazione Preventiva di Ipoteca, istanza accolta nella stessa data, con suddivisione del pagamento del debito in 72 rate mensili con decorrenza a partire dal 07.10.2022 e deducendo che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito presentata dal ed accordata avesse prodotto effetti giuridici tali Pt_1 da definire immediatamente la controversia, fungendo da espresso riconoscimento di tutte le posizioni debitorie a carico di parte ricorrente e dovendo essere qualificata come fatto estintivo tale da provocare la cessazione della materia del contendere;
“3.= SULL'ASSERITA ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA. INCONFERENZA DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA.”, facendo rilevare che alcuna ipoteca fosse stata trascritta a carico del atteso che l'atto odiernamente impugnato era una mera “comunicazione Pt_1 preventiva d'iscrizione ipotecaria” e non essendo stata posta in essere alcuna azione giudizialmente esecutiva volta alla riscossione del credito nei confronti di parte attrice;
quanto all'asserita mancata definitività dell'accertamento di una cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, facendo rilevare che nei giudizi riferiti dalla controparte le cartelle di pagamento risultassero essere efficaci ed esecutive non essendo state sospese;
“4. SULL'ASSENZA DI NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E SULLA CORRETTA PROCEDURA DELLA FASE ESECUTIVA.”, facendo rilevare che alcuna iscrizione ipotecaria fosse stata effettuata in danno al ricorrente essendo l'atto opposto una mera comunicazione preventiva di ipoteca e che non vi fosse alcun vincolo, né temporale né giuridico per poter trasmettere al contribuente la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
“5. SULLA NULLITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA.”, evidenziando che se l'eccezione fosse riferita all'iscrizione ipotecaria, la stessa era del tutto inconferente e infondata considerato che non vi era alcuna iscrizione ipotecaria in danno al ricorrente, ma era stata effettuata una mera comunicazione degli atti prodromici ai fini della corretta riuscita della stessa;
se, viceversa, l'eccezione di nullità fosse riferita alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, la stessa era infondata, essendo essa soggetta solo al vincolo della stabilità giuridica e piena efficacia delle cartelle di pagamento sottese alla stessa che erano valide ed efficaci e non vigeva alcun obbligo di motivazione nell'atto. La parte resistente altresì si opponeva all'istanza di sospensione avanzata dalla controparte.
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La parte resistente concludeva chiedendo “che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, Voglia, previo rigetto dell'istanza di sospensione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato dal ricorrente e comunque rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti dell' Controparte_5 confermando integralmente la legittimità dell'atto opposto, per le motivazioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rivelare utili e conducenti nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.”. Con l'Ordinanza del 19/01/2023 il Giudice istruttore dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della esecuzione e precisava che il giudizio doveva proseguire nelle modalità ordinarie. La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assegnata alla scrivente, che fissava udienza di discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto e per chiarezza di ragionamento, vi è subito da notare come la difesa attrice abbia chiarito di voler limitare l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000743000, relativa a tre cartelle di pagamento, alle questioni e vicende relative alla sola sottesa cartella di pagamento nr. 01220190005000951000, emessa per sanzioni amministrative dell'Ispettorato del lavoro, avendo proposto singole impugnazioni per le altre cartelle (v. note conclusive del 15/10/2025). Ciò detto, in punto di diritto, va ricordato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 comma 2-bis, stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.”. Val la pena precisare come circa tale atto sia stato ben chiarito che “la comunicazione di preavviso di iscrizione ha la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga all'emanazione dell'atto finale (v. SU n. 1667/2014 secondo cui "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48 ") nonché finalità compulsoria (spingere il debitore inadempiente a non persistere nell'inadempimento con l'avvertimento, altrimenti, dell'iscrizione).” (cfr. Cass. civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 16/09/2021), n.25161). E' poi utile nuovamente richiamare quanto già osservato in corso di causa dal precedente giudice istruttore del presente fascicolo, ove si è già fatto cenno all'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 2015 n. 15354 (i cui principi sono stati meglio chiariti nella sentenza n. 24234 del 2015), secondo cui l'iscrizione ipotecaria (e il preavviso) su immobili ex art. 77 d.p.r. n. 602/1973, analogamente al fermo amministrativo (art. 82), non sono atti funzionali all'espropriazione forzata “ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
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segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”. Ciò posto, vanno esaminati i motivi di opposizione proposti dall'attore Pt_1 La doglianza relativa alla mancanza di definitività dell'accertamento di una cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, essendo pendenti i relativi giudizi di impugnazione dinanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello di Napoli, non appare fondata. Difatti, la parte, per un verso, non ha dimostrato che siano intervenuti in tali giudizi provvedimenti di sospensione dell'esecutività della cartella, che pertanto è da considerarsi, allo stato, esecutiva, non essendo stata sospesa, anzi ed in vero risultando che il procedimento di opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 01220190005000951000 si sia concluso con Sentenza del Tribunale di Avellino di rigetto (v. “stralcio del fascicolo 3365/2019” prod. parte attrice) e che esito negativo, in primo grado, abbia avuto anche l'opposizione avverso il sotteso verbale di accertamento di illecito amministrativo, mentre non è documentato l'esito del relativo appello (v. “stralcio fascicolo 1286/2020, prod. parte ricorrente); v. in tema, in parte motiva, Cass. civile sez. trib., 05/09/2024, (ud. 14/06/2024, dep. 05/09/2024), n.23937 “il Giudice di appello - come anticipato - ha ritenuto che la mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso l'ingiunzione di pagamento posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non fosse di ostacolo (in assenza di provvedimento di sospensione della sua efficacia) all'adozione dell'atto impugnato, così mostrando di non considerare la citata sentenza n. 2307/6/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, pubblicata il 21 febbraio 2022 e che l'istante assume essere stata depositata nel giudizio di appello in data 1° giugno 2022, a fronte di un'udienza di trattazione fissata per il 13 giugno 2022; 5.2. correttamente tale documento non è stato considerato dal Giudice dell'appello - e la valutazione che segue vale, come anticipato solo ad integrare la motivazione della sentenza appellata - risultando dai medesimi dati forniti dalla ricorrente e dai contenuti della sentenza impugnata la sua tardività…”); per altro verso, l'opponente ha lamentato l'illegittima lesione che subirebbe per via di ipoteche iscritte su propri beni per crediti non certi, laddove, tuttavia, nel caso di specie, è bene ribadire, si discorre, allo stato, di una mera “comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria”, sicché la doglianza non ha pregio, non risultando intraprese azioni esecutive. La parte opponente ha, altresì, contestato l'assenza di notifica di una intimazione di pagamento, ex art. 50 co. 2 DPR 602/73. A tale espresso riguardo, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Sezioni unite della Cassazione, secondo cui “l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.” (cfr. Cass. sez. un., 18/09/2014, n.19667). Nella motivazione, le Sezioni Unite hanno osservato che “10. Se l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l'art. 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del
5 R.G. n. 3921/2022
2012).”. Appare anche utile soggiungere come la giurisprudenza tributaria abbia avuto modo di precisare che “Nel caso di iscrizione di ipoteca la funzione della intimazione di pagamento preventiva alla esecuzione della espropriazione forzata è svolta dallo specifica comunicazione preventiva prevista dall'art.77 comma 2 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.602.” (v. Comm. trib. prov.le Milano sez. XII, 28/06/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 28/06/2021), n.2964). Pertanto, anche tale motivo di impugnazione va rigettato. La parte opponente ha poi eccepito la nullità dell'iscrizione di ipoteca in quanto fondata su cartelle notificate da oltre un anno. In proposito, va osservato che, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale l'art. 50 comma 3 del D.P.R. 602/73 prevede espressamente che essa perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca. In tale motivo di opposizione la parte opponente pare poi reiterare nuovamente la contestazione relativa alla necessità di previa notifica dell'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 co. 2 DPR 602/73, di cui si è già sopra detto. Quanto al rilievo della insufficienza del mero rinvio operato nella Comunicazione alle cartelle di pagamento, va considerato come la giurisprudenza tributaria abbia reiteratamente affermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto a contenuto vincolato con il limitato scopo di invitare al pagamento del dovuto in forza di titoli esecutivi già formati e che l'obbligo di motivazione si esaurisce con il richiamo a tali titoli e comporta soltanto l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa, non essendo previsto dalla legge l'obbligo di allegazione delle cartelle di pagamento precedentemente notificate. In conclusione, l'impugnazione proposta dall'attore avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000743000 va respinta, non apparendo fondati i motivi addotti. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, vista la decisività delle esposte argomentazioni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente/attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€ 25.755,16), dell'oggetto, delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente svolte, in particolare dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e della snellezza della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'impugnazione proposta dall'attore avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000743000. B. Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in €2.540,00 per Controparte_5 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 29 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3921/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 29 ottobre 2025 E' presente l'avv. Luigi De Risi nell' interesse del sig. , per delega orale ed Parte_1 in sostituzione dell' avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, il quale si riporta totalmente all'atto introduttivo, che quivi si intende trascritto, ed a tutti gli scritti difensivi in corso di causa e se ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto giacché infondato in fatto ed in diritto e se ne chiede il rigetto. Riportandosi alle memorie conclusive depositate, si chiede che la causa venga decisa.
Nessuno è comparso per la parte convenuta . Controparte_1
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 29 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3921/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) “e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA (c.f. , in virtù di procura in C.F._2 atti;
- ATTORE –
1 R.G. n. 3921/2022
E
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - Controparte_2 00142, (CF – P.I. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. P.IVA_1 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, Co n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Controparte_4 Registro delle Imprese ed estinta, in persona del procuratore speciale, Sig. , a Parte_2 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 02/05/2022, rilasciata da Controparte_5
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, rappresentata e difesa
[...] per procura allegata dall'Avv. Fabio Criniti (CF ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Messina, Via XXVII Luglio n. 103;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con “ricorso avverso iscrizione preliminare ipoteca per sanzioni amministrative ex legge 689/81”, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Parte_1 01276202200000743000, notificata in data 20/09/2022, pari all'importo di €32.151,81 relativa a tre cartelle di pagamento: Cartella nn. 01220170004676562002, notificata il 07/12/2017, dell'ente Comune di Conegliano Polizia Urbana, pari ad €5.925,81, Cartella n. 01220190005009510000 notificata il 13/06/2019, dell'ente Tribunale amministrativo regionale Campania , pari ad €2.098,40 e dell'ente Ispettorato Territoriale del Lavoro di CP_6 Avellino, pari ad €25.755,16; Cartella n. 01220200002588556000, notificata il 08/11/2021, dell'ente Dir. Prov.le di Avellino - uff. territoriale di Avellino, pari ad €386,68. La parte ricorrente impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per le seguenti ragioni: “ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ISCRIZIONE DI IPOTECA”, sottolineando che la nullità anche di una sola cartella comportasse l'invalidità dell'intero atto, evidenziando, relativamente alla cartella di pagamento 01220190005009510000 relativa a sanzione amministrativa di cui alla L. 689/81, la mancanza di definitività dell'accertamento, essendo pendenti due giudizi, uno dinanzi alla Corte di Appello di Napoli sulla legittimità della irrogazione della sanzione e l'altro dinanzi al Tribunale di Avellino per l'impugnazione della cartella, sicché non poteva considerarsi esigibile il relativo credito, con impossibilità di procedere all'iscrizione di ipoteca per carenza di un legittimo titolo esecutivo;
“ASSENZA DI NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO” necessaria per poter procedere a iscrizione ipotecaria, laddove sia decorso più di un anno dalla notificazione delle cartella, per cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale determinava il venir meno della capacità del ruolo e la nullità dell'iscrizione dell'ipoteca, non preceduta dalla notifica
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dell'avviso di intimazione, ma corredata soltanto da una mera comunicazione contenente il mero elenco delle cartelle esattoriali che non consenta una interlocuzione con il contribuente. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo: “Che l'Ill.mo Tribunale , fissata l'udienza , voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: · In ogni caso, concedere la sospensione dell'efficacia giuridica della comunicazione di iscrizione di ipoteca, per i motivi sopra addotti;
· Accertare l'illegittimità e la nullità della eventuale iscrizione di ipoteca con la conseguente declaratoria di nullità dell'atto ed ordinare la eventuale cancellazione dell'ipoteca stessa;
· Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, comprensivo delle spese generali ed accessori come per legge”. Fissata udienza per la discussione, si costituiva in giudizio la parte resistente
[...]
contestando tutto quanto ex adverso ed eccependo “1.= Controparte_5 INAMMISIBILITA' DEL PRESENTE GIUDIZIO.”, proposto avverso atto, Comunicazione Preventiva di Ipoteca, già preceduto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento allo stesso sottese che, non opposte, erano divenute titoli che avevano consentito ad essa
[...]
di intraprendere le azioni più idonee al recupero degli importi iscritti a Controparte_5 ruolo;
“2.= INTERVENUTA RATEAZIONE DEL DEBITO. RICONOSCIMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA. INEFFICACIA DELL'AZIONE. ANCORA INAMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO.” , evidenziando che il in data 27.09.2022, ovvero 7 giorni dopo dalla Pt_1 notifica della Comunicazione, riconoscendo la debenza degli importi richiesti, aveva inoltrato ad essa un'istanza di rateizzazione del debito di € 32.151,74 Controparte_5 iscritto a ruolo a suo carico per come risultante dalla detta Comunicazione Preventiva di Ipoteca, istanza accolta nella stessa data, con suddivisione del pagamento del debito in 72 rate mensili con decorrenza a partire dal 07.10.2022 e deducendo che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito presentata dal ed accordata avesse prodotto effetti giuridici tali Pt_1 da definire immediatamente la controversia, fungendo da espresso riconoscimento di tutte le posizioni debitorie a carico di parte ricorrente e dovendo essere qualificata come fatto estintivo tale da provocare la cessazione della materia del contendere;
“3.= SULL'ASSERITA ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA. INCONFERENZA DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA.”, facendo rilevare che alcuna ipoteca fosse stata trascritta a carico del atteso che l'atto odiernamente impugnato era una mera “comunicazione Pt_1 preventiva d'iscrizione ipotecaria” e non essendo stata posta in essere alcuna azione giudizialmente esecutiva volta alla riscossione del credito nei confronti di parte attrice;
quanto all'asserita mancata definitività dell'accertamento di una cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, facendo rilevare che nei giudizi riferiti dalla controparte le cartelle di pagamento risultassero essere efficaci ed esecutive non essendo state sospese;
“4. SULL'ASSENZA DI NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E SULLA CORRETTA PROCEDURA DELLA FASE ESECUTIVA.”, facendo rilevare che alcuna iscrizione ipotecaria fosse stata effettuata in danno al ricorrente essendo l'atto opposto una mera comunicazione preventiva di ipoteca e che non vi fosse alcun vincolo, né temporale né giuridico per poter trasmettere al contribuente la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
“5. SULLA NULLITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA.”, evidenziando che se l'eccezione fosse riferita all'iscrizione ipotecaria, la stessa era del tutto inconferente e infondata considerato che non vi era alcuna iscrizione ipotecaria in danno al ricorrente, ma era stata effettuata una mera comunicazione degli atti prodromici ai fini della corretta riuscita della stessa;
se, viceversa, l'eccezione di nullità fosse riferita alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, la stessa era infondata, essendo essa soggetta solo al vincolo della stabilità giuridica e piena efficacia delle cartelle di pagamento sottese alla stessa che erano valide ed efficaci e non vigeva alcun obbligo di motivazione nell'atto. La parte resistente altresì si opponeva all'istanza di sospensione avanzata dalla controparte.
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La parte resistente concludeva chiedendo “che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, Voglia, previo rigetto dell'istanza di sospensione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato dal ricorrente e comunque rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti dell' Controparte_5 confermando integralmente la legittimità dell'atto opposto, per le motivazioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rivelare utili e conducenti nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.”. Con l'Ordinanza del 19/01/2023 il Giudice istruttore dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della esecuzione e precisava che il giudizio doveva proseguire nelle modalità ordinarie. La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assegnata alla scrivente, che fissava udienza di discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto e per chiarezza di ragionamento, vi è subito da notare come la difesa attrice abbia chiarito di voler limitare l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000743000, relativa a tre cartelle di pagamento, alle questioni e vicende relative alla sola sottesa cartella di pagamento nr. 01220190005000951000, emessa per sanzioni amministrative dell'Ispettorato del lavoro, avendo proposto singole impugnazioni per le altre cartelle (v. note conclusive del 15/10/2025). Ciò detto, in punto di diritto, va ricordato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 comma 2-bis, stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.”. Val la pena precisare come circa tale atto sia stato ben chiarito che “la comunicazione di preavviso di iscrizione ha la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga all'emanazione dell'atto finale (v. SU n. 1667/2014 secondo cui "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48 ") nonché finalità compulsoria (spingere il debitore inadempiente a non persistere nell'inadempimento con l'avvertimento, altrimenti, dell'iscrizione).” (cfr. Cass. civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 16/09/2021), n.25161). E' poi utile nuovamente richiamare quanto già osservato in corso di causa dal precedente giudice istruttore del presente fascicolo, ove si è già fatto cenno all'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 2015 n. 15354 (i cui principi sono stati meglio chiariti nella sentenza n. 24234 del 2015), secondo cui l'iscrizione ipotecaria (e il preavviso) su immobili ex art. 77 d.p.r. n. 602/1973, analogamente al fermo amministrativo (art. 82), non sono atti funzionali all'espropriazione forzata “ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
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segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”. Ciò posto, vanno esaminati i motivi di opposizione proposti dall'attore Pt_1 La doglianza relativa alla mancanza di definitività dell'accertamento di una cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, essendo pendenti i relativi giudizi di impugnazione dinanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello di Napoli, non appare fondata. Difatti, la parte, per un verso, non ha dimostrato che siano intervenuti in tali giudizi provvedimenti di sospensione dell'esecutività della cartella, che pertanto è da considerarsi, allo stato, esecutiva, non essendo stata sospesa, anzi ed in vero risultando che il procedimento di opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 01220190005000951000 si sia concluso con Sentenza del Tribunale di Avellino di rigetto (v. “stralcio del fascicolo 3365/2019” prod. parte attrice) e che esito negativo, in primo grado, abbia avuto anche l'opposizione avverso il sotteso verbale di accertamento di illecito amministrativo, mentre non è documentato l'esito del relativo appello (v. “stralcio fascicolo 1286/2020, prod. parte ricorrente); v. in tema, in parte motiva, Cass. civile sez. trib., 05/09/2024, (ud. 14/06/2024, dep. 05/09/2024), n.23937 “il Giudice di appello - come anticipato - ha ritenuto che la mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso l'ingiunzione di pagamento posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non fosse di ostacolo (in assenza di provvedimento di sospensione della sua efficacia) all'adozione dell'atto impugnato, così mostrando di non considerare la citata sentenza n. 2307/6/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, pubblicata il 21 febbraio 2022 e che l'istante assume essere stata depositata nel giudizio di appello in data 1° giugno 2022, a fronte di un'udienza di trattazione fissata per il 13 giugno 2022; 5.2. correttamente tale documento non è stato considerato dal Giudice dell'appello - e la valutazione che segue vale, come anticipato solo ad integrare la motivazione della sentenza appellata - risultando dai medesimi dati forniti dalla ricorrente e dai contenuti della sentenza impugnata la sua tardività…”); per altro verso, l'opponente ha lamentato l'illegittima lesione che subirebbe per via di ipoteche iscritte su propri beni per crediti non certi, laddove, tuttavia, nel caso di specie, è bene ribadire, si discorre, allo stato, di una mera “comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria”, sicché la doglianza non ha pregio, non risultando intraprese azioni esecutive. La parte opponente ha, altresì, contestato l'assenza di notifica di una intimazione di pagamento, ex art. 50 co. 2 DPR 602/73. A tale espresso riguardo, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Sezioni unite della Cassazione, secondo cui “l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.” (cfr. Cass. sez. un., 18/09/2014, n.19667). Nella motivazione, le Sezioni Unite hanno osservato che “10. Se l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l'art. 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del
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2012).”. Appare anche utile soggiungere come la giurisprudenza tributaria abbia avuto modo di precisare che “Nel caso di iscrizione di ipoteca la funzione della intimazione di pagamento preventiva alla esecuzione della espropriazione forzata è svolta dallo specifica comunicazione preventiva prevista dall'art.77 comma 2 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.602.” (v. Comm. trib. prov.le Milano sez. XII, 28/06/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 28/06/2021), n.2964). Pertanto, anche tale motivo di impugnazione va rigettato. La parte opponente ha poi eccepito la nullità dell'iscrizione di ipoteca in quanto fondata su cartelle notificate da oltre un anno. In proposito, va osservato che, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale l'art. 50 comma 3 del D.P.R. 602/73 prevede espressamente che essa perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca. In tale motivo di opposizione la parte opponente pare poi reiterare nuovamente la contestazione relativa alla necessità di previa notifica dell'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 co. 2 DPR 602/73, di cui si è già sopra detto. Quanto al rilievo della insufficienza del mero rinvio operato nella Comunicazione alle cartelle di pagamento, va considerato come la giurisprudenza tributaria abbia reiteratamente affermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto a contenuto vincolato con il limitato scopo di invitare al pagamento del dovuto in forza di titoli esecutivi già formati e che l'obbligo di motivazione si esaurisce con il richiamo a tali titoli e comporta soltanto l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa, non essendo previsto dalla legge l'obbligo di allegazione delle cartelle di pagamento precedentemente notificate. In conclusione, l'impugnazione proposta dall'attore avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000743000 va respinta, non apparendo fondati i motivi addotti. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, vista la decisività delle esposte argomentazioni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente/attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€ 25.755,16), dell'oggetto, delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente svolte, in particolare dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e della snellezza della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'impugnazione proposta dall'attore avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000743000. B. Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in €2.540,00 per Controparte_5 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 29 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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