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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7349 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex artt. 300, 305 e 307, comma 4, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4493 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 decisa e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE TA , in virtù di procura in atti. C.F._2
- PARTE APPELLANTE -
E
, con l'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._3
RA ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in atti.
- PARTE APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11089/2016, nel procedimento recante R.G. n. 68202/2011, pronunciata dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 1.6.2016.
RILEVATO CHE:
- il procedimento è stato dichiarato interrotto all'udienza collegiale del 14 marzo
2019, alla presenza delle parti costituite, per la morte di parte appellata, Padre
, dichiarata dal suo difensore;
Controparte_1
- trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), a tenore del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»;
- il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex artt. 300, 305 e 307, comma 4, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4493 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 decisa e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE TA , in virtù di procura in atti. C.F._2
- PARTE APPELLANTE -
E
, con l'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._3
RA ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in atti.
- PARTE APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11089/2016, nel procedimento recante R.G. n. 68202/2011, pronunciata dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 1.6.2016.
RILEVATO CHE:
- il procedimento è stato dichiarato interrotto all'udienza collegiale del 14 marzo
2019, alla presenza delle parti costituite, per la morte di parte appellata, Padre
, dichiarata dal suo difensore;
Controparte_1
- trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), a tenore del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»;
- il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
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