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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4726/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. EN AV
UF; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 10.10.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4726/2025 R.G., promosso con ricorso depositato ex artt.17 del D.
Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. in data 22.04.2025 da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LE LA, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace- avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di allontanamento, emesso dalla Prefettura della provincia di in data 25.02.2025 ex art. 20 del D. Lgs. 30/2007. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 22.04.2025, Parte_1
, cittadino rumeno, ha impugnato il decreto, emesso dalla Prefettura di in data
[...] CP_1
25.02.2025, notificatogli nello stesso giorno, con il quale l'Amministrazione ne aveva disposto l'allontanamento dal territorio italiano, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
1 I.
2-Il ricorrente, dopo aver eccepito l'illegittimità del decreto impugnato, ne ha chiesto l'annullamento, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
I.
3-Nelle note di trattazione scritta, depositate in data 30.09.2025, in relazione all'udienza del
10.10.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il ricorrente ha precisato le conclusioni, insistendo nell'accoglimento del ricorso
II.
1-Ciò posto, il ricorso, essendo tardivo, deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n.30/2007 “Salvo quanto previsto dall'articolo
21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere .
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità
e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e
2 sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
II.
3-Prevede, inoltre, l'art. 17 del D. Lgs. 150/2011 che “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'articolo
21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana”.
II.
4-Nel caso di specie, rilevato che, come si evince dal verbale di notifica, prodotto dallo stesso ricorrente, il provvedimento impugnato gli è stato notificato il 25.02.2025, deve evidenziarsi che il ricorso è stato depositato soltanto in data 22.04.2025, allorquando il termine perentorio di quindici giorni, previsto a pena di inammissibilità dalla citata disposizione, era definitivamente maturato nella giornata di mercoledì 12 marzo 2025.
II.
5-Deve, infine, osservarsi che, a fronte della tardività del ricorso, emergente dagli atti processuali, il ricorrente non ha nemmeno formulato alcuna istanza di rimessione in termini.
II.
6-Il ricorso, essendo tardivo, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo l'Amministrazione rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 17 del D. Lgs. 150/2011, depositato in data 22.04.2025, da avverso il decreto di Parte_1
3 allontanamento, emesso a suo carico dalla Prefettura di CP_1
Lgs. 30/2007, così provvede:
A. DICHIARA il ricorso inammissibile;
B. NULLA sulle spese.
Così deciso in Bari, addì 14.10.2025.
4
in data 25.02.2025 ex art. 20 del D.
Il Giudice
EN AV UF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. EN AV
UF; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 10.10.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4726/2025 R.G., promosso con ricorso depositato ex artt.17 del D.
Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. in data 22.04.2025 da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LE LA, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace- avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di allontanamento, emesso dalla Prefettura della provincia di in data 25.02.2025 ex art. 20 del D. Lgs. 30/2007. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 22.04.2025, Parte_1
, cittadino rumeno, ha impugnato il decreto, emesso dalla Prefettura di in data
[...] CP_1
25.02.2025, notificatogli nello stesso giorno, con il quale l'Amministrazione ne aveva disposto l'allontanamento dal territorio italiano, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
1 I.
2-Il ricorrente, dopo aver eccepito l'illegittimità del decreto impugnato, ne ha chiesto l'annullamento, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
I.
3-Nelle note di trattazione scritta, depositate in data 30.09.2025, in relazione all'udienza del
10.10.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il ricorrente ha precisato le conclusioni, insistendo nell'accoglimento del ricorso
II.
1-Ciò posto, il ricorso, essendo tardivo, deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n.30/2007 “Salvo quanto previsto dall'articolo
21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere .
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità
e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e
2 sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
II.
3-Prevede, inoltre, l'art. 17 del D. Lgs. 150/2011 che “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'articolo
21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana”.
II.
4-Nel caso di specie, rilevato che, come si evince dal verbale di notifica, prodotto dallo stesso ricorrente, il provvedimento impugnato gli è stato notificato il 25.02.2025, deve evidenziarsi che il ricorso è stato depositato soltanto in data 22.04.2025, allorquando il termine perentorio di quindici giorni, previsto a pena di inammissibilità dalla citata disposizione, era definitivamente maturato nella giornata di mercoledì 12 marzo 2025.
II.
5-Deve, infine, osservarsi che, a fronte della tardività del ricorso, emergente dagli atti processuali, il ricorrente non ha nemmeno formulato alcuna istanza di rimessione in termini.
II.
6-Il ricorso, essendo tardivo, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo l'Amministrazione rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 17 del D. Lgs. 150/2011, depositato in data 22.04.2025, da avverso il decreto di Parte_1
3 allontanamento, emesso a suo carico dalla Prefettura di CP_1
Lgs. 30/2007, così provvede:
A. DICHIARA il ricorso inammissibile;
B. NULLA sulle spese.
Così deciso in Bari, addì 14.10.2025.
4
in data 25.02.2025 ex art. 20 del D.
Il Giudice
EN AV UF