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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dr. Francesco Armato, all'esito della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta”, effettuati i controlli sulla comunicazione del decreto emesso in data 11-7-2025 e verificato il deposito di note da parte ricorrente entro il termine previsto, ha pronunciato, in data 25/07/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2507/25 del ruolo generale T R A nato a [...] il [...] ed ivi residente;
C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via R. Bracco, 15 presso lo studio dell'avv. Francesco Naty , come da procura in atti ricorrente E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Controparte_2 ( ), a ciò designata con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 3 del 12/02/2021 C.F._2 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in Via Alcide De Gasperi, n. 55 CP_1 Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/02/2025, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1 sentire accertare e dichiarare il suo diritto a percepire i ratei della pensione di invalidità civile a lui riconosciuta in forza di decreto di omologa rg. 10625/23; chiedeva altresì che venisse annullato l'indebito di euro 2.209,94; fissata udienza di discussione, si costituiva l' , che, riepilogando i fatti che avevano CP_1 condotto all'odierno giudizio, affermava che, chiarito in sede amministrativa il diritto del ricorrente, egli, con valuta 01.04.2025, aveva ricevuto le rate di Febbraio 2025, Marzo 2025 e Aprile 2025, mentre da Maggio 2025 egli stava regolarmente ricevendo gli importi della prestazione;
concludeva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Fissata udienza di discussione, il ricorrente aderiva alla richiesta dell' , del quale chiedeva, tuttavia, CP_1 la condanna al pagamento delle spese di lite. Si fissava udienza di discussione per la data del 17-7-2025; veniva concesso termine ulteriore per la comparizione delle parti in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa.
***** Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalla parte ricorrente e la documentazione in atti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8
1 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, risulta che l' ha corrisposto al ricorrente le somme CP_1 dallo stesso vantate. Tuttavia, occorre accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio. Sul punto, deve rilevarsi come soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo l' abbia CP_1 proceduto al pagamento dei ratei. Ne consegue la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione. CP_1 Della sentenza va data comunicazione alle parti, in quanto la stessa è stata adottata a seguito della procedura di cui all'art. 127 ter c.p.c..
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le stesse in CP_1 complessivi euro 578,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi
Napoli, 25-7-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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