Art. 12.
Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' stabiliti nell'allegato 15 annesso alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 11.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione in base alle norme applicabili al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, purche' abbia compiuto dieci anni di effettivo servizio ai fini di pensione.
Ove alla data del raggiungimento dei limiti di eta' non siano stati maturati i dieci anni di servizio di cui al comma precedente, il collocamento a riposo avverra' al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.
Se al raggiungimento del 65° anno di eta' non risultino maturati dieci anni di servizio effettivo, si applicano le norme previste dall'articolo 219, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo che sarebbe stato necessario al compimento di dieci anni di servizio utile a pensione.
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 , i servizi resi nella posizione di incaricato o di coadiutore dell'assuntore o dell'incaricato sono computabili, a domanda, in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 11 o 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, a seconda che risultino prestati rispettivamente con o senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, salva l'applicazione dell'articolo 41 dello stesso testo unico.
Il precedente comma si applica anche ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti del sesto comma dell'articolo 25 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per provvedimento di computo si intende anche il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza.
Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' stabiliti nell'allegato 15 annesso alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 11.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione in base alle norme applicabili al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, purche' abbia compiuto dieci anni di effettivo servizio ai fini di pensione.
Ove alla data del raggiungimento dei limiti di eta' non siano stati maturati i dieci anni di servizio di cui al comma precedente, il collocamento a riposo avverra' al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.
Se al raggiungimento del 65° anno di eta' non risultino maturati dieci anni di servizio effettivo, si applicano le norme previste dall'articolo 219, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo che sarebbe stato necessario al compimento di dieci anni di servizio utile a pensione.
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 , i servizi resi nella posizione di incaricato o di coadiutore dell'assuntore o dell'incaricato sono computabili, a domanda, in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 11 o 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, a seconda che risultino prestati rispettivamente con o senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, salva l'applicazione dell'articolo 41 dello stesso testo unico.
Il precedente comma si applica anche ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti del sesto comma dell'articolo 25 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per provvedimento di computo si intende anche il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza.