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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8199 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia OR, all' udienza del 10.11.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12498.2025
Tra nato a [...] il [...] (Cod. Fiscale: Parte_1 [...]
e residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (Na) alla Via San Nullo n. 179 Country
Park, presso e nello studio dell'Avv. Dario Desiderio (Cod. Fiscale: C.F._2
che lo rappresenta e difende
[...]
RICORRENTE
E
– con sede in Roma, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
MO ZO (c.f. , ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
Napoli, presso l'Ufficio di Avvocatura dell' alla via A. De Gasperi CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2025 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 7 - Che in data 12/09/2024 presentava domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il riconoscimento dei crediti TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR, n.
.5106.12/09/2024.0196796 al fine di ottenere il riconoscimento della somma di CP_1
Euro 8.751,00 lordo a titolo di TFR ed Euro 5.039,39 lordi a titolo di crediti di lavoro, corrispondenti all'importo delle ultime tre retribuzioni (dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020), maturato nei confronti dell'ex datore di lavoro;
- Che il suindicato credito era dovuto dall'ex datore di lavoro in virtù della sentenza n.
2282 del 2023 del 30/03/2023, del Tribunale di Napoli– Sez. Lavoro e Previdenza
R.g.l. 20696/2022, che accertava la decorrenza effettiva del rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la fallita Europa S.r.l. Semplificata dal giorno 28/05/2013 al
08/03/2020, con contestuale riconoscimento della somma Euro 66.253,00 a titolo di differenze retributive, di cui Euro 8.751,00 a titolo di TFR;
- Che in data 17/01/2024, inoltrava istanza di ammissione allo stato passivo alla curatela fallimentare della società Europa S.r.l. Semplificata. Il lavoratore, all'udienza del 16/05/2024, su proposta del curatore fallimentare, era ammesso al passivo per la somma di Euro 66.253,00 di cui Euro 8.751,00 a titolo di TFR
- Che il modello di Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale -
SR52 per l'accesso alla misura del fondo di Garanzia , indicava le seguenti CP_1 somme da corrispondere al lavoratore: Euro 8.751,00 lordo a titolo di TFR ed Euro
5.039,39 lordi a titolo di crediti di lavoro, corrispondenti all'importo delle ultime tre retribuzioni (dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020);
- Che in data 17/01/2025, l di Pozzuoli con sede in Via Campana n. 33 – 80078 CP_1
(NA) gli notificava la comunicazione di rigetto della domanda di ammissione Fondo di Garanzia del 16/01/2025, riferita alla pratica n. 6453.0 del CP_1 CP_1
12/09/2024, avente ad oggetto il riconoscimento dei crediti di lavoro diversi dal
TFR. In tale comunicazione, l di Pozzuoli rigettava la richiesta con la seguente CP_1 motivazione: “Le retribuzioni richieste non corrispondono agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (Art. 2 co. 1 D. Lgs. n. 80/92)”;
- Che in data 20/01/2025 perveniva il provvedimento dell' di accoglimento della CP_1 domanda d'intervento del fondo di garanzia per il TFR e l'istituto provvedeva alla liquidazione del solo TFR, maturato dal 28/05/2013 al 08/03/2020, nella misura di
Euro 8.661,55 comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- Che, in data 24/01/2025, presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale avverso il suddetto provvedimento di rigetto che rimaneva inevaso. CP_1
pagina2 di 7 Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “Annullare la comunicazione di rigetto della domanda di ammissione al Fondo di Garanzia per il riconoscimento CP_1 dei crediti di lavoro diversi dal TFR di cui la pratica n. 6453.0 del 12/09/2024 CP_1 notificata il 17/01/2025 ed accertare e dichiarare che la domanda amministrativa proposta dall'istante in data 12/09/2024 di accesso al Fondo di Garanzia per il riconoscimento CP_1 dei crediti di lavoro diversi dal TFR, risulta ammissibile ex art. 2 co. 1 D. Lgs. n. 80/92. Per
l'effetto condannare l al pagamento della somma lorda di Euro 5.039,39 a titolo di CP_1 crediti di lavoro diversi dal TFR, corrispondenti all'importo delle ultime tre retribuzioni
(dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020), stante la cessazione effettiva del rapporto di lavoro alla data del giorno 08/03/2020, in favore del Sig. o alla Parte_1 minore o maggiore somma quantizzata dal giudicante, in virtù di quanto eventualmente dovesse emergere dal giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
Si costituiva l deducendo l'impossibilità di corrispondere l'importo richiesto in quanto CP_1 non riferibile agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. In particolare, rilevava che la richiesta del ricorrente riguardava i mesi di febbraio 2020, gennaio 2020 e dicembre 2019 seppure il rapporto di lavoro cessava in data 31.12.2021 come da Modello . Pt_2
Pertanto, osservava che gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono stati dicembre 2021, novembre 2021, ottobre 2021, non richiesti in sede di insinuazione ed ammessi al passivo, né richiesti al fondo di Garanzia.
Inoltre, deduceva il superamento del tetto massimo erogabile dal Fondo di cui all'articolo
2, comma 2, del D.lgs n. 80/1992 e richiamato dalla circolare 70 del 2023 al paragrafo 9.
Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei diritti azionati.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre Tribunale adito, contrariis reiectis 1)-rigettare il ricorso perché infondato;
2)-in subordine contenere la condanna entro la cifra di euro 2.819,67: come per legge a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
All'udienza del 10.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente pagina3 di 7 Non risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente.
La Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile principio di diritto “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione degli emolumenti retributivi, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto
e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie dell'obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro), ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal Giudice delegato ai sensi della L. Fall., art. 97), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere CP_1 la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" (cfr
Cassazione civile sez. lav. del 24 febbraio 2006 n. 4183). (cfr. anche Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 17643 del 2020)
L'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/92 prevede che il diritto alla prestazione di cui al comma 1, cioè al pagamento da parte del Fondo di garanzia delle ultime tre mensilità di retribuzione, si prescrive in un anno e che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. (Cass. n. 4183 del 2006; n. 14212 del 2006; n.
30712 del 2017 in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 27917 del 2005; n. 16617 del 2011; sez. 6 n. 12971 del 2014, sulla prescrizione del diritto alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia).
In ragione della natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo di garanzia e della totale autonomia di essa rispetto a quella del datore di lavoro, con conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310
c.c., la Corte ha escluso che il termine di prescrizione di un anno possa considerarsi interrotto e sospeso nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 12852 del 2012; n. 12971 del 2014; n. 20547 e 20548 del
2015; n. 9495 del 2016; n. 30712 del 2017); sarebbe, invero, inammissibile una domanda proposta al Fondo nel caso in cui il lavoratore allegasse meramente il mancato adempimento del datore, lamentando genericamente l'insolvenza del datore. Infatti, il meccanismo è tale che il Fondo non può e non deve intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere.
pagina4 di 7 Se ne trae conferma considerando che la verifica sull'esistenza del credito non compete invero all' , non avendo la legge, che pure regola minutamente tutta la procedura, CP_1
CP_ dettato alcuna disposizione affinché l venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della prestazione. È, infatti, sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo.
Invero, anche nel caso di ammissione tempestiva al passivo, il creditore non può agire nei confronti dell'Istituto se non dopo il deposito dello stato passivo reso esecutivo, anzi ha quindici giorni di tempo da detto deposito, ovvero dalla sentenza che risolve le opposizioni proposte, per proporre la domanda al Fondo. Ma anche nel caso di datore di lavoro non sottoposto a procedura concorsuale (art. 2 quinto comma della legge n. 297 del 1982)
l'interessato non ha possibilità di fare immediatamente domanda al Fondo, giacché deve previamente munirsi di titolo esecutivo per resistenza e la misura del credito e deve poi comprovare l'insolvenza attraverso l'esecuzione forzata, che dia esito in tutto o in parte negativo.
Ed allora nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente alla ammissione al passivo, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Tanto premesso, il diritto azionato in questo giudizio non risulta prescritto in quanto il ricorrente in data 16/05/2024 era ammesso al passivo, in data 12/9/2024 inoltrava domanda di accesso al Fondo ricevendo la comunicazione di rigetto il 17.1.2025. Pertanto, non risulta spirato il termine annuale di prescrizione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento
Come è noto, la legge n. 297/1982 all'art. 2 ha istituito un fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti, in caso di insolvenza. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2 cit. disciplinano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Il D.lgs. n. 80/1992 – art. 2, comma 5 – ha esteso, poi, tale garanzia anche ai crediti retributivi maturati e non corrisposti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
ciò purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in Tribunale del relativo ricorso.
pagina5 di 7 Nel presente giudizio si discute esclusivamente delle ultime tre mensilità della retribuzione a carico del fondo di garanzia, avendo l già accolto la domanda CP_1
d'intervento del fondo di garanzia per il TFR per euro 8.661,55.
Il diritto del lavoratore ad ottenere la corresponsione dell'importo corrispondente agli ultimi tre mesi di retribuzione a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l. n. 297/1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Nel caso in esame sussistono entrambi i requisiti: risulta l'ammissione del credito del ricorrente al passivo del fallimento della parte datoriale per la somma complessiva di € 5.039,39 dovuti a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020) e vi
è la dichiarazione di insolvenza del datore.
Priva di pregio risulta l'eccezione sollevata da parte resistente circa non corrispondenza delle mensilità di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020 agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Sul punto giova ricordare che la sentenza n. 2282 del 2023 emessa dal
Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza ha previsto: “che tra il sig. Parte_1
e la società in persona del legale rapp.p.t. è intercorso un rapporto
[...] Controparte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 28.5.2013 all'8.3.2020 con inquadramento del ricorrente nel 5° livello del CCNL confcommercio e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 66.253,00 a titolo di differenze retributive di cui € 8.751,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.”
Inoltre, non possono essere accolte le contestazioni del quantum provenienti da parte resistente in quanto fondate sulla circolare n. 7 del 2021 successiva rispetto al CP_1 periodo delle ultime tre mensilità richieste dal ricorrente (dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020).
Tanto premesso, il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento della somma CP_1 lorda di Euro 5.039,39 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR, corrispondenti all'importo pagina6 di 7 delle ultime tre retribuzioni (dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020), il tutto oltre interessi, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia OR, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e condanna l al pagamento della somma lorda di Euro CP_1
5.039,39 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR, corrispondenti all'importo delle ultime tre retribuzioni (dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020), il tutto oltre interessi, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1600,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia OR
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