Versione
11 giugno 1955
11 giugno 1955
Art. 2.
Alla copertura della spesa di un miliardo sara' provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955.
Alla copertura della spesa di un miliardo sara' provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 13/08/1964, n. 2312Provvedimento: Le Disposizioni di cui all'art.2 della l. 1 maggio 1955, concernenti gli aumenti dei canoni di locazione, sono applicabili anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato Commissariato governativo degli alloggi, in quanto il primo comma dell'articolo citato fa espresso riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'Esercizio di attivita artigiana o professionale, prorogate ai sensi della stessa legge, ed il comma quarto dell'art.1 della stessa legge dispone che la proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del Commissario governativo. ( Conf 2221/63).*Leggi di più...
- aumenti del canone·
- locazione in regime vincolistico (proroga e blocco)·
- aumenti extralegali·
- alloggi·
- limiti·
- applicabilita·
- accettazione·
- aumenti ex art 2 della legge n 368 del 1955·
- contestabilita·
- assegnazioni del commissariato·
- efficacia