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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/11/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. PE AO Presidente
Dott. LU NN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 708/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Altre ipotesi di e dell'avv. PUIATTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata CP_1 responsabilità in VIA PIETRO MASCAGNI 13 24030 MOZZO presso il difensore avv. TESTA
Extracontrattuale non NA ricomprese nelle altre APPELLANTE materie c o n t r o
(C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliati in VIA MATRIS DOMINI 8 24040 CP_3
MO presso il difensore avv. CP_3
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione prima-
pubblicata in data 16.5.2022 con il n. 1170/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
N VIA PRINCIPALE E NEL MERITO. - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1170/2022
emessa in data 4 maggio 2022 dal Tribunale Monocratico di Bergamo, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, nel procedimento civile n.
1783/2021 R.G., pubblicata in data 16 MAGGIO 2022 e notificata via p.e.c. alla odierna parte appellante in data 26.5.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primO cure che qui si fedelmente si riportano: “Accertare e dichiarare l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della stampa (ed ex art. 57
c.p. per il solo direttore) e attribuzione di fatti falsi determinati e, comunque la natura di illecito extracontrattuale delle stesse e, per l'effetto; - condannare le controparti convenute in solido fra loro, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione,
al risarcimento del danno non patrimoniale ( comprensivo del danno morale,
esistenziale e non patrimoniale) cagionati alla IG.ra , liquidando gli Parte_1
stessi nell'importo complessivo di € 56.683,00 ( € 39.363,00 oltre personalizzazione del danno al 44%), ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa ed attualizzata al momento della decisione;
Firmato Da:
pagina 2 di 14 Da: InfoCamere Qualified Electronic IGnature Controparte_4
CA Serial#: - condannare altresì le parti convenute a corrispondere P.IVA_2
all'attrice, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 l.47/48 da liquidarsi nella somma di € 25.000,00 per ciascuna, ovvero in quella diversa,
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto con gli interessi dalla data del fatto all'effettivo versamento e rivalutazione monetaria;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sulla testata giornalistica esercitata dalla controparte all' insegna “ CP_5
nonché sulle altre testate giornalistiche del territorio quali;
- Controparte_6
disporre, qualora non già effettuato, la rimozione dell'articolo per cui vi è causa dal sito internet www.araberara.it e da ogni altro sito di pertinenza della testata o di proprietà della controparte” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN
VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della istanze istruttorie, non ammesse e/o rigettate in primo grado, come indicate nelle seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 comma vi c.p.c. dell'allora parte attrice, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Degli appellati:
Nel merito: rigettare l'appello di controparte, poiché completamente infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1170/2022 del Tribunale di
Bergamo. In via istruttoria: rigettare ogni istanza di controparte, poiché infondata. In
pagina 3 di 14 ogni caso: spese di causa rifuse per la fase di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, ritenendosi diffamata da un articolo apparso sulla rivista Parte_1
“Araberara” a pag. 5 dell'edizione cartacea e in quella on line del 28 febbraio
2014 , conveniva in giudizio il direttore responsabile e la Controparte_2
società editrice chiedendone la condanna, in solido, al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per lesione alla reputazione oltre che per la sofferenza inflittale , che quantificava in € 56.683; la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di sanzione ex art. 12 della L. 47/48
sull'editoria; l'ordine di pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1170/22 rigettava la domanda condannando l'attrice al rimborso delle spese processuali, adottando la seguente motivazione.
Premesso, quale inquadramento generale della vicenda, che alla data della pubblicazione (28.2.2014) era indagata per i reati di cui all'art. Parte_1
572 c.p. ( maltrattamenti) e 589 c.p. (omicidio colposo) e 193 R.D. n.
1265/34 (per aver aperto e mantenuto in esercizio una casa di cura, fornendo assistenza medica e infermieristica a pazienti non autosufficienti, senza alcuna autorizzazione), evidenziava che le prime due imputazioni cadevano soltanto con l'archiviazione disposta dal G.I.P. il 18.6.2016; per la terza pagina 4 di 14 l'imputata, in qualità di fondatrice e amministratrice responsabile dell'associazione non riconosciuta “Il GR nell'anima” , subiva la condanna alla pena di € 300 di ammenda, convertita con la messa in prova,
con esito positivo.
Il primo giudice esaminava quindi le censure frapposte da alla Parte_1
rappresentazione dei fatti sotto il profilo del rispetto della verità e della continenza verbale, arrivando alla conclusione che nessuno fosse fondato.
Presenza all'interno dell'appartamento di persone recluse in condizioni degradanti: le chiare risultanze del verbale di sopralluogo dell'abitazione ( di
60 mq) riportate nel verbale di sopralluogo della A.S.L. ed in altra relazione mettevano in luce l'insufficienza degli spazi (due camere a due letti, un piccolo bagno, inesistenza di spazi di soggiorno, di locale per il personale di assistenza, di terrazza , di giardino), resa ancora più precario dalle condizioni di salute degli anziani allettati, nonché dal sovraffollamento determinato dalla presenza di “quattro anziani, lei, , due donne senegalesi, un Parte_1
cane e un gatto”.
Scopo di lucro: era provato che l'attrice percepiva un compenso di €
1.330/1.400 mensili, che, sebbene non era assorbito interamente dalle spese di gestione, come da lei sostenuto nel corso delle indagini penali, di per sé non può condurre a ritenere che “lucrasse sulla pelle degli anziani”.
L'affermazione resa da un intervistato che la cifra corrisposta “sono un bel po'
pagina 5 di 14 di soldini, anche perché di spese mica ce n'erano tante, per fare 4 minestrine e poco altro. E le medicine le passa la mutua” era espressione del diritto di critica , esposta con linguaggio non offensivo.
Sulla circostanza che gli anziani non uscissero mai dall'appartamento: nel testo non si parla di persone “recluse”, ma riportava il contenuto di un'intervista ad un abitante del paese che aveva raccontato che gli “anziani non uscivano mai” e che nessuno li aveva mai visti uscire “per tutto quel tempo e si parla di quasi due anni”.
Altrettanto poteva dirsi delle parole riprese dalle dichiarazioni di un altro intervistato : “io passo di lì tutti i giorni, le persone vanno anche aiutate a muoversi, portate fuori , mai usciti per tutto quel tempo.. e non c'è nemmeno un guardino ma solo un piccolo balcone. E sì che siamo nella zona centrale del paese, a pochi metri dal Comune, se fossero usciti qualcuno li avrebbe visti”.
Attenzione richiedeva il rispetto del limite della continenza in merito ad alcune espressioni che richiamavano la provenienza dell'attrice da Napoli,
tanto che era definita da un intervistato “quella là, con quel Parte_1
nome un po' così..” che “viene da Napoli”, che, sebbene poco consone, a parere del Tribunale concretavano legittimo esercizio del diritto di critica, che non era sintomo di un attacco personale.
Infine, nemmeno il titolo dell'articolo ( Viaggio a OR, dal caso alla Per_1
Casa di Riposo abusiva in… Via Guerinoni) era lesivo della reputazione di pagina 6 di 14 , dovendosi escludere un accostamento suggestivo. Parte_1
Da un lato non riportava il suo nome, dall'altro l'accostamento alla vicenda di non era di immediato collegamento con la sua persona, Persona_2
quanto piuttosto alla singolarità che la casa di riposo “abusiva” si trovava in via Guerinoni “ ancora lui, un altro Guerinoni, che con non c'entra Per_1
niente, ma qui ormai è tutto un caso e una coincidenza”.
Le dichiarazioni rese dagli intervistati e richiamate nell'occhiello chiarivano che l'accusa era rivolta agli amministratori del poiché Parte_2
“nessuno diceva niente”.
La sentenza veniva gravata da . Parte_1
Si costituivano e resistendo Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
all'impugnazione.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa passava in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che nella divulgazione della notizia era stata rispettata la verità dei fatti.
Sostiene che sono state alterate o suggestivamente riportate: I) la descrizione dell'immobile, che l A.S.L. in seguito ad ispezione ha ritenuto “ appena pagina 7 di 14 sufficiente” ma comunque adatto ad essere destinato all'utilizzo assistenziale/residenziale; II) il riferimento allo scopo di lucro perseguito,
sacrificandovi le esigenze di accudimento degli anziani;
III) la condizione degli ospiti, che dalla descrizione delle modalità di vita riportate nell'articolo imprime nella mente dei lettori non la notizia che il locale non era in regola con le autorizzazioni amministrative, poiché questo si intendeva con “esercizio abusivo”, ma che vi si perpetravano abusi verso le persone, nel senso che gli anziani venivano maltrattati;
IV) il fatto che gli ospiti non uscissero mai dall'appartamento.
Con il secondo motivo contesta le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per ritenere soddisfatto il requisito della continenza verbale.
Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie di ammissione delle prove testimoniali dedotte, che a suo dire sono idonee a provare che la pubblicazione dell'articolo le aveva cagionato un danno alla reputazione.
I motivi si prestano ad essere esaminati congiuntamente.
L'articolo in esame viene riportato integralmente nella sua veste grafica poiché in questo caso (trattandosi di una sola pubblicazione) è utile per chiarire che in nessuna parte di esso si riscontra la rappresentazione falsata dei fatti né il superamento dei limiti della continenza verbale.
pagina 8 di 14 Il titolo, il contenuto, le notizie riportate risentono dell'epoca in cui sono state divulgate: nella zona della bergamasca era ancora attuale la ferita inflitta alla pagina 9 di 14 comunità locale del tragico omicidio della giovanissima , Persona_2
preceduto dalla sua scomparsa, nonché del lungo tempo trascorso prima che il responsabile, una persona anch'essa stanziale, potesse essere individuata, con lunga e complessa indagine alla quale si è giunti tramite la ricerca del D.N.A.
in linea paterna da tale originario di OR (in questa Persona_3
ricostruzione esplicativa la Corte utilizza le allegazioni degli appellati, ma anche il “fatto notorio” ex art. 115 c.p.c. inteso come “fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”, essendo informazioni tratte dalla assoluta notorietà a livello nazionale della vicenda umana e processuale di ). Persona_2
Si noti anche la circostanza che la pubblicazione è avvenuta sulla rivista locale
“Araberara”, da quanto affermato dalla società editrice, è periodico quindicinale che dal 1987 si occupa di raccontare quanto accade nel territorio della Val Seriana e zone limitrofe.
Il titolo ben rappresenta il contenuto dell'articolo: nel racconto prende spunto dall'indagine allora in corso contro l'associazione “Il GR nell'anima”, di cui era amministratrice l'attuale appellante, per reati di rilevante gravità
(maltrattamento e omicidio colposo) e particolarmente odiosi al comune sentire, poiché avevano colpito anziani non autosufficienti, che erano stati affidati alle cure di . Parte_1
tratta la notizia con un reportage dal paese di OR, mediante un CP_5
pagina 10 di 14 resoconto delle indagini, delle accuse, evidenziando subito nell'articolo a fianco che per la morte di uno degli ospiti della struttura l'autopsia aveva già
escluso qualsiasi nesso di causalità con la “tipologia delle cure prestate all'interno di quella casa di riposo”, riportando le parole degli abitanti, nella forma dell'intervista, con l'enunciazione tra virgolette.
Tale forma di divulgazione della notizia comporta che il requisito della verità
dei fatti e della continenza si intende rispettato quando il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, controllando che si tratti di circostanze vere e senza avallare modalità espressive offensive della reputazione dei soggetti coinvolti, poiché, in tal caso, diviene coautore della diffamazione altrui;
è necessario, peraltro, che vi fosse un interesse pubblico a conoscere i fatti ( Cass. 19376/23).
reitera le osservazioni riguardo alla mancata verità dei fatti Parte_1
riportati nell'articolo, già oggetto di ampia, condivisibile valutazione da parte del Tribunale, senza addurre alcuna ragione che comporti, per la Corte, la necessità di reiterare l'esame di essi.
Giova rimarcare che riportando in più punti la locuzione “casa di riposo abusiva” l'articolo si riferisce alla mancanza di autorizzazioni, non alle modalità “abusanti” con i quali venivano trattati gli anziani.
L'articolo va letto in correlazione alla spiegazione dei fatti avvenuti contenuta nella “scheda” al suo fianco, ove si legge che “ non risulta che l'associazione pagina 11 di 14 “Il graffio nell'anima” abbia presentato alcuna richiesta per nessuno dei servizi, né presso gli uffici regionali, né presso l'A.S.L. di Bergamo.
Del resto anche nel testo della pubblicazione in esame, dopo la descrizione
(vera poiché accertata nei verbali ispettivi) degli spazi angusti dell'appartamento, si riporta la risposta di un abitante di OR alla domanda specifica;
ma qui in paese sapevate tutto? Riferita alla destinazione dell'angusto locale a casa di riposo: “ sì per forza , come fai a non saperlo? Ma
io credo nella buona fede dei miei compaesani, per me pensavano ci fossero le autorizzazioni, anche se io l' avevo detto da tempo che qualcosa non quadrava…”
Sulla continenza espressiva, è vero che l'articolo riporta espressioni che rappresentano una “forestiera” che “ scrivilo bene, mica è di Parte_1
qua. E' napoletana, ed è qui solo perché il suo uomo è del paese”; con quel nome un po' così ( in grassetto) “ che lo senti anni luce che Parte_1
non è uno dei nostri cognomi”.
Non si tratta però di termini che sono rappresentativi di un pregiudizio relativo alle origini dell'appellante condiviso ed enfatizzato dal giornalista, in quanto le espressioni sono riportate tra virgolette, sì da rendere evidente al lettore che provengono dagli abitanti di OR.
La chiave di lettura dell'articolo, così come la notizia che intende rappresentare, è data nell'incipit dello stesso, laddove si contestualizza la pagina 12 di 14 notizia nello smarrimento e vergogna collettiva provata nel piccolo paese sulla montagna per la vicenda di alla quale si sommava questa seconda Per_1
vicenda, nonché da quanto riportato nel proseguo, ove si riporta che sulla scoperta di una casa di riposo abusiva situata proprio vicino alla sede del
Comune aveva creato sconcerto la mancanza di controllo dell'ente preposto.
In sostanza, l'articolo non è un attacco alla persona di , che non Parte_1
può vantare diritti risarcitori fondati sulla lesione della sua reputazione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado che sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13
quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1170/22 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in € 9.991, di cui € 2.977 per la “fase di studio”, € 1.911 per la “fase pagina 13 di 14 introduttiva” ed € 5.103 per la “fase decisionale”, oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13
quater DPR 115/02.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
LU NN PE AO
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. PE AO Presidente
Dott. LU NN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 708/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Altre ipotesi di e dell'avv. PUIATTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata CP_1 responsabilità in VIA PIETRO MASCAGNI 13 24030 MOZZO presso il difensore avv. TESTA
Extracontrattuale non NA ricomprese nelle altre APPELLANTE materie c o n t r o
(C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliati in VIA MATRIS DOMINI 8 24040 CP_3
MO presso il difensore avv. CP_3
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione prima-
pubblicata in data 16.5.2022 con il n. 1170/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
N VIA PRINCIPALE E NEL MERITO. - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1170/2022
emessa in data 4 maggio 2022 dal Tribunale Monocratico di Bergamo, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, nel procedimento civile n.
1783/2021 R.G., pubblicata in data 16 MAGGIO 2022 e notificata via p.e.c. alla odierna parte appellante in data 26.5.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primO cure che qui si fedelmente si riportano: “Accertare e dichiarare l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della stampa (ed ex art. 57
c.p. per il solo direttore) e attribuzione di fatti falsi determinati e, comunque la natura di illecito extracontrattuale delle stesse e, per l'effetto; - condannare le controparti convenute in solido fra loro, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione,
al risarcimento del danno non patrimoniale ( comprensivo del danno morale,
esistenziale e non patrimoniale) cagionati alla IG.ra , liquidando gli Parte_1
stessi nell'importo complessivo di € 56.683,00 ( € 39.363,00 oltre personalizzazione del danno al 44%), ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa ed attualizzata al momento della decisione;
Firmato Da:
pagina 2 di 14 Da: InfoCamere Qualified Electronic IGnature Controparte_4
CA Serial#: - condannare altresì le parti convenute a corrispondere P.IVA_2
all'attrice, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 l.47/48 da liquidarsi nella somma di € 25.000,00 per ciascuna, ovvero in quella diversa,
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto con gli interessi dalla data del fatto all'effettivo versamento e rivalutazione monetaria;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sulla testata giornalistica esercitata dalla controparte all' insegna “ CP_5
nonché sulle altre testate giornalistiche del territorio quali;
- Controparte_6
disporre, qualora non già effettuato, la rimozione dell'articolo per cui vi è causa dal sito internet www.araberara.it e da ogni altro sito di pertinenza della testata o di proprietà della controparte” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN
VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della istanze istruttorie, non ammesse e/o rigettate in primo grado, come indicate nelle seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 comma vi c.p.c. dell'allora parte attrice, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Degli appellati:
Nel merito: rigettare l'appello di controparte, poiché completamente infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1170/2022 del Tribunale di
Bergamo. In via istruttoria: rigettare ogni istanza di controparte, poiché infondata. In
pagina 3 di 14 ogni caso: spese di causa rifuse per la fase di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, ritenendosi diffamata da un articolo apparso sulla rivista Parte_1
“Araberara” a pag. 5 dell'edizione cartacea e in quella on line del 28 febbraio
2014 , conveniva in giudizio il direttore responsabile e la Controparte_2
società editrice chiedendone la condanna, in solido, al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per lesione alla reputazione oltre che per la sofferenza inflittale , che quantificava in € 56.683; la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di sanzione ex art. 12 della L. 47/48
sull'editoria; l'ordine di pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1170/22 rigettava la domanda condannando l'attrice al rimborso delle spese processuali, adottando la seguente motivazione.
Premesso, quale inquadramento generale della vicenda, che alla data della pubblicazione (28.2.2014) era indagata per i reati di cui all'art. Parte_1
572 c.p. ( maltrattamenti) e 589 c.p. (omicidio colposo) e 193 R.D. n.
1265/34 (per aver aperto e mantenuto in esercizio una casa di cura, fornendo assistenza medica e infermieristica a pazienti non autosufficienti, senza alcuna autorizzazione), evidenziava che le prime due imputazioni cadevano soltanto con l'archiviazione disposta dal G.I.P. il 18.6.2016; per la terza pagina 4 di 14 l'imputata, in qualità di fondatrice e amministratrice responsabile dell'associazione non riconosciuta “Il GR nell'anima” , subiva la condanna alla pena di € 300 di ammenda, convertita con la messa in prova,
con esito positivo.
Il primo giudice esaminava quindi le censure frapposte da alla Parte_1
rappresentazione dei fatti sotto il profilo del rispetto della verità e della continenza verbale, arrivando alla conclusione che nessuno fosse fondato.
Presenza all'interno dell'appartamento di persone recluse in condizioni degradanti: le chiare risultanze del verbale di sopralluogo dell'abitazione ( di
60 mq) riportate nel verbale di sopralluogo della A.S.L. ed in altra relazione mettevano in luce l'insufficienza degli spazi (due camere a due letti, un piccolo bagno, inesistenza di spazi di soggiorno, di locale per il personale di assistenza, di terrazza , di giardino), resa ancora più precario dalle condizioni di salute degli anziani allettati, nonché dal sovraffollamento determinato dalla presenza di “quattro anziani, lei, , due donne senegalesi, un Parte_1
cane e un gatto”.
Scopo di lucro: era provato che l'attrice percepiva un compenso di €
1.330/1.400 mensili, che, sebbene non era assorbito interamente dalle spese di gestione, come da lei sostenuto nel corso delle indagini penali, di per sé non può condurre a ritenere che “lucrasse sulla pelle degli anziani”.
L'affermazione resa da un intervistato che la cifra corrisposta “sono un bel po'
pagina 5 di 14 di soldini, anche perché di spese mica ce n'erano tante, per fare 4 minestrine e poco altro. E le medicine le passa la mutua” era espressione del diritto di critica , esposta con linguaggio non offensivo.
Sulla circostanza che gli anziani non uscissero mai dall'appartamento: nel testo non si parla di persone “recluse”, ma riportava il contenuto di un'intervista ad un abitante del paese che aveva raccontato che gli “anziani non uscivano mai” e che nessuno li aveva mai visti uscire “per tutto quel tempo e si parla di quasi due anni”.
Altrettanto poteva dirsi delle parole riprese dalle dichiarazioni di un altro intervistato : “io passo di lì tutti i giorni, le persone vanno anche aiutate a muoversi, portate fuori , mai usciti per tutto quel tempo.. e non c'è nemmeno un guardino ma solo un piccolo balcone. E sì che siamo nella zona centrale del paese, a pochi metri dal Comune, se fossero usciti qualcuno li avrebbe visti”.
Attenzione richiedeva il rispetto del limite della continenza in merito ad alcune espressioni che richiamavano la provenienza dell'attrice da Napoli,
tanto che era definita da un intervistato “quella là, con quel Parte_1
nome un po' così..” che “viene da Napoli”, che, sebbene poco consone, a parere del Tribunale concretavano legittimo esercizio del diritto di critica, che non era sintomo di un attacco personale.
Infine, nemmeno il titolo dell'articolo ( Viaggio a OR, dal caso alla Per_1
Casa di Riposo abusiva in… Via Guerinoni) era lesivo della reputazione di pagina 6 di 14 , dovendosi escludere un accostamento suggestivo. Parte_1
Da un lato non riportava il suo nome, dall'altro l'accostamento alla vicenda di non era di immediato collegamento con la sua persona, Persona_2
quanto piuttosto alla singolarità che la casa di riposo “abusiva” si trovava in via Guerinoni “ ancora lui, un altro Guerinoni, che con non c'entra Per_1
niente, ma qui ormai è tutto un caso e una coincidenza”.
Le dichiarazioni rese dagli intervistati e richiamate nell'occhiello chiarivano che l'accusa era rivolta agli amministratori del poiché Parte_2
“nessuno diceva niente”.
La sentenza veniva gravata da . Parte_1
Si costituivano e resistendo Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
all'impugnazione.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa passava in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che nella divulgazione della notizia era stata rispettata la verità dei fatti.
Sostiene che sono state alterate o suggestivamente riportate: I) la descrizione dell'immobile, che l A.S.L. in seguito ad ispezione ha ritenuto “ appena pagina 7 di 14 sufficiente” ma comunque adatto ad essere destinato all'utilizzo assistenziale/residenziale; II) il riferimento allo scopo di lucro perseguito,
sacrificandovi le esigenze di accudimento degli anziani;
III) la condizione degli ospiti, che dalla descrizione delle modalità di vita riportate nell'articolo imprime nella mente dei lettori non la notizia che il locale non era in regola con le autorizzazioni amministrative, poiché questo si intendeva con “esercizio abusivo”, ma che vi si perpetravano abusi verso le persone, nel senso che gli anziani venivano maltrattati;
IV) il fatto che gli ospiti non uscissero mai dall'appartamento.
Con il secondo motivo contesta le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per ritenere soddisfatto il requisito della continenza verbale.
Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie di ammissione delle prove testimoniali dedotte, che a suo dire sono idonee a provare che la pubblicazione dell'articolo le aveva cagionato un danno alla reputazione.
I motivi si prestano ad essere esaminati congiuntamente.
L'articolo in esame viene riportato integralmente nella sua veste grafica poiché in questo caso (trattandosi di una sola pubblicazione) è utile per chiarire che in nessuna parte di esso si riscontra la rappresentazione falsata dei fatti né il superamento dei limiti della continenza verbale.
pagina 8 di 14 Il titolo, il contenuto, le notizie riportate risentono dell'epoca in cui sono state divulgate: nella zona della bergamasca era ancora attuale la ferita inflitta alla pagina 9 di 14 comunità locale del tragico omicidio della giovanissima , Persona_2
preceduto dalla sua scomparsa, nonché del lungo tempo trascorso prima che il responsabile, una persona anch'essa stanziale, potesse essere individuata, con lunga e complessa indagine alla quale si è giunti tramite la ricerca del D.N.A.
in linea paterna da tale originario di OR (in questa Persona_3
ricostruzione esplicativa la Corte utilizza le allegazioni degli appellati, ma anche il “fatto notorio” ex art. 115 c.p.c. inteso come “fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”, essendo informazioni tratte dalla assoluta notorietà a livello nazionale della vicenda umana e processuale di ). Persona_2
Si noti anche la circostanza che la pubblicazione è avvenuta sulla rivista locale
“Araberara”, da quanto affermato dalla società editrice, è periodico quindicinale che dal 1987 si occupa di raccontare quanto accade nel territorio della Val Seriana e zone limitrofe.
Il titolo ben rappresenta il contenuto dell'articolo: nel racconto prende spunto dall'indagine allora in corso contro l'associazione “Il GR nell'anima”, di cui era amministratrice l'attuale appellante, per reati di rilevante gravità
(maltrattamento e omicidio colposo) e particolarmente odiosi al comune sentire, poiché avevano colpito anziani non autosufficienti, che erano stati affidati alle cure di . Parte_1
tratta la notizia con un reportage dal paese di OR, mediante un CP_5
pagina 10 di 14 resoconto delle indagini, delle accuse, evidenziando subito nell'articolo a fianco che per la morte di uno degli ospiti della struttura l'autopsia aveva già
escluso qualsiasi nesso di causalità con la “tipologia delle cure prestate all'interno di quella casa di riposo”, riportando le parole degli abitanti, nella forma dell'intervista, con l'enunciazione tra virgolette.
Tale forma di divulgazione della notizia comporta che il requisito della verità
dei fatti e della continenza si intende rispettato quando il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, controllando che si tratti di circostanze vere e senza avallare modalità espressive offensive della reputazione dei soggetti coinvolti, poiché, in tal caso, diviene coautore della diffamazione altrui;
è necessario, peraltro, che vi fosse un interesse pubblico a conoscere i fatti ( Cass. 19376/23).
reitera le osservazioni riguardo alla mancata verità dei fatti Parte_1
riportati nell'articolo, già oggetto di ampia, condivisibile valutazione da parte del Tribunale, senza addurre alcuna ragione che comporti, per la Corte, la necessità di reiterare l'esame di essi.
Giova rimarcare che riportando in più punti la locuzione “casa di riposo abusiva” l'articolo si riferisce alla mancanza di autorizzazioni, non alle modalità “abusanti” con i quali venivano trattati gli anziani.
L'articolo va letto in correlazione alla spiegazione dei fatti avvenuti contenuta nella “scheda” al suo fianco, ove si legge che “ non risulta che l'associazione pagina 11 di 14 “Il graffio nell'anima” abbia presentato alcuna richiesta per nessuno dei servizi, né presso gli uffici regionali, né presso l'A.S.L. di Bergamo.
Del resto anche nel testo della pubblicazione in esame, dopo la descrizione
(vera poiché accertata nei verbali ispettivi) degli spazi angusti dell'appartamento, si riporta la risposta di un abitante di OR alla domanda specifica;
ma qui in paese sapevate tutto? Riferita alla destinazione dell'angusto locale a casa di riposo: “ sì per forza , come fai a non saperlo? Ma
io credo nella buona fede dei miei compaesani, per me pensavano ci fossero le autorizzazioni, anche se io l' avevo detto da tempo che qualcosa non quadrava…”
Sulla continenza espressiva, è vero che l'articolo riporta espressioni che rappresentano una “forestiera” che “ scrivilo bene, mica è di Parte_1
qua. E' napoletana, ed è qui solo perché il suo uomo è del paese”; con quel nome un po' così ( in grassetto) “ che lo senti anni luce che Parte_1
non è uno dei nostri cognomi”.
Non si tratta però di termini che sono rappresentativi di un pregiudizio relativo alle origini dell'appellante condiviso ed enfatizzato dal giornalista, in quanto le espressioni sono riportate tra virgolette, sì da rendere evidente al lettore che provengono dagli abitanti di OR.
La chiave di lettura dell'articolo, così come la notizia che intende rappresentare, è data nell'incipit dello stesso, laddove si contestualizza la pagina 12 di 14 notizia nello smarrimento e vergogna collettiva provata nel piccolo paese sulla montagna per la vicenda di alla quale si sommava questa seconda Per_1
vicenda, nonché da quanto riportato nel proseguo, ove si riporta che sulla scoperta di una casa di riposo abusiva situata proprio vicino alla sede del
Comune aveva creato sconcerto la mancanza di controllo dell'ente preposto.
In sostanza, l'articolo non è un attacco alla persona di , che non Parte_1
può vantare diritti risarcitori fondati sulla lesione della sua reputazione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado che sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13
quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1170/22 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in € 9.991, di cui € 2.977 per la “fase di studio”, € 1.911 per la “fase pagina 13 di 14 introduttiva” ed € 5.103 per la “fase decisionale”, oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13
quater DPR 115/02.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
LU NN PE AO
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