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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1222/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IN, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Stefano Franchini;
- per parte resistente: nessuno;
E' altresì presente la dott.ssa . CP_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in ricorso e da note difensive conclusionali autorizzate depositate il 18/11/2025. La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. N. 1222/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1222/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. e Parte_1
p.iva ), in persona del curatore dott. rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Stefano Franchini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buggiano, Corso Indipendenza n. 52 e al suo indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
- parte ricorrente - contro
C.F. ), nessuno;
Parte_1 C.F._1
C.F. , nessuno;
Controparte_2 C.F._2
- parte resistente contumace –
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in ricorso e da note depositate in data 18/11/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione:
- revocare e dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 c.c., in quanto manifestamente pregiudizievole alle ragioni creditorie della massa dei creditori rappresentati dalla liquidazione giudiziale esponente, l'atto di cessione del 04.09.23, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n. Per_1
234.395, rac. n. 62.169, trascritto il 05.09.23, con il quale il Sig. , a titolo gratuito Parte_1 ed in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale, cedeva alla moglie, Sig.ra
(già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa Controparte_2 dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5, rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226
(duecentoventisei), rendita catastale Euro 1.523,55; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq.
41 (quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale Euro 218,10;
1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa.
- per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pistoia - Territorio, Servizio e
Pubblicità Immobiliare, di annotare l'intervenuta declaratoria di inefficacia nei confronti della liquidazione giudiziale esponente;
con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a rimborso forfettario 15%, I.VA. e C.P.A. come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10/06/2025, la Liquidazione Giudiziale Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale affinché, accertati i presupposti di cui all'art. 2901
[...]
c.c. ed in quanto manifestamente pregiudizievole alle ragioni creditorie della massa dei creditori rappresentati dalla liquidazione giudiziale ricorrente, venisse dichiarata, in suo favore, l'inefficacia dell'atto di cessione del 04/09/2023, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n. 234.395, rac. n. Per_1
62.169, trascritto il 05/09/2023, con il quale il sig. a titolo gratuito ed in Parte_1 esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale, cedeva alla moglie, sig.ra
(già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa Controparte_2 dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5, rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226
(duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq. 41
(quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- che con sentenza n. 75/24 del 11/09/2024, il Tribunale di Pistoia dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di nonché nei confronti del socio Parte_1 accomandatario e dunque illimitatamente responsabile, sig. Parte_1
- che dalle ricerche svolte dalla curatela è emerso che il socio illimitatamente responsabile, sig.
era proprietario, già dall'anno 1981, della quota di ½ della proprietà indivisa Parte_1 dell'immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5 (in Catasto Via Queirolo), rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226 (duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc
1, categoria C/6, classe 4, mq. 41 (quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa;
- che da ulteriori verifiche svolte è emerso che il sig. con atto del 04/09/2023 ai Parte_1 rogiti del notaio di Pistoia, ivi trascritto il successivo 05/09/2023, cedeva alla moglie, sig.ra Per_1
(già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa Controparte_2 della sopra descritta abitazione, da sempre adibita a casa familiare (anche del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente), e tanto a titolo gratuito ma in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale, introdotta con ricorso congiunto dei coniugi del 10/09/2020 ed omologata dal Tribunale di Pistoia con decreto n. 1608/21 del 30/04/2021 a definizione del procedimento R.G. n. 2341/20;
- che la grave situazione debitoria, sia della società sottoposta a liquidazione giudiziale del quale il sig. era socio accomandatario illimitatamente responsabile, sia dello stesso sig. Pt_1 Pt_1
a titolo personale, come accertata da entrambi gli stati passivi dichiarati esecutivi per complessivi €
€ 1.007.558,26 (senza considerare le eventuali domande di insinuazione tardive), ha origine di gran lunga più remota rispetto non solo all'atto di cessione della quota dell'abitazione (settembre 2023), ma anche alla introduzione del procedimento di separazione (settembre 2020) ed alla sua definizione (aprile 2021); difatti, l'esposizione della società verso il creditore principale Agenzia delle Entrate Riscossione per omesso versamento di imposte, tributi, contributi, etc., risale all'anno
2011 mentre il debito nei confronti della medesima Agenzia maturato dal sig. Pt_1 personalmente, risale addirittura all'anno 2010;
- che la cessione da parte del sig. dell'unico bene immobile di sua proprietà in favore Pt_1 della moglie, avvenuta in un periodo di già acclarata crisi della propria società e nella piena consapevolezza di ciò anche da parte della sig.ra dal momento che pur senza rivestire alcun CP_2 ruolo formale nella azienda, la stessa risulta avervi di fatto lavorato per circa trent'anni anche dopo la separazione, è stata in realtà preordinata al fine di svilire ogni possibile tentativo di recupero coattivo nei suoi confronti. E ciò, a maggior ragione considerato che la stessa procedura di separazione – nell'ambito della quale è stato previsto altresì un contributo al mantenimento della moglie di € 250,00 mensili -sarebbe stata promossa al solo ed unico fine di giustificare il trasferimento di proprietà della quota del sig. dal momento che costui né dopo la Pt_1 separazione né dopo il divorzio ha mai formalmente mutato la propria residenza ed il proprio stato di famiglia, sempre rimasti in uno a quelli della moglie e del figlio.
Tanto premesso e considerato, allegata nel caso di specie la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sia in riferimento ed al momento della introduzione della procedura di separazione personale sia in riferimento al momento dell'atto pubblico con il quale si è concretizzato il trasferimento immobiliare, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, i sig.ri e non si sono costituiti in giudizio, di talché ne va dichiarata la Parte_1 Controparte_2 contumacia.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda di parte ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del credito e viene esperita dal creditore al fine di sentire dichiarata l'inefficacia nei propri confronti di atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle proprie ragioni (cfr. Cass. 5455/2003;
Cass. 13972/2007; Cass. 7127/2001; Cass. 791/2000).
Come è noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2)
l'eventus damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni) ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Inoltre, ai fini che interessano il caso di specie, il Tribunale rileva che è certamente ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione della parte e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c. (Cass. 1144/2015;
Cass. 21358/2020; Cass. ord. 7178/2022). In tali ipotesi, come in quella di specie, la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione viene attuata mediante due atti diversi: 1) l'accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori, quanto al trasferimento della proprietà dell'immobile e 2) il rogito notarile di cessione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.
In tale contesto, dunque, non pare potersi considerare il rogito notarile di trasferimento mero adempimento di un debito un vero e proprio contratto, con la precisazione che, se tale poteva essere certamente la sua funzione, altrettanto certamente non lo è la sua struttura, che concretizza un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti degli impegni precedentemente presi.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la fattispecie in commento assumerebbe piuttosto i lineamenti del contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (Cass. 9500/1987): contratto definitivo che - nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti e ne riproduce il contenuto - sottopone alla cognizione del giudice l'intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente impugnare anche la fase preliminare. Vero è che gli accordi di separazione potrebbero avere un contenuto più ampio ed articolato di quello tradottosi nel trasferimento immobiliare. Ma, in tal caso, è onere dei controinteressati eccepire e dedurre in giudizio gli aspetti e i presupposti in ipotesi mancanti, sì da fornire al giudice il quadro complessivo dei rapporti intercorsi fra le parti, al fine di escludere, in ipotesi, che ricorrano i presupposti per la revoca del singolo atto di trasferimento. In mancanza, la domanda di revoca di quest'ultimo si estende all'accordo che vi ha dato causa.
I principi di cui sopra trovano conferma in una giurisprudenza ormai consolidata (Cass.
11914/2008). Si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 67 e 69, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. 8516/2006. Nello stesso senso, fra le altre, Cass. 15603/2005. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. 5741/2004).
Del resto, è pure a dirsi che da tempo la giurisprudenza e la dottrina più attente riconoscono “la praticabilità, in sede di accordi di separazione consensuale, di attribuzioni patrimoniali dall'un coniuge all'altro concernenti beni mobili o immobili, non necessariamente legate alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", le quali
- tanto più per quanto può qui interessare ai fini della loro eventuale assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono piuttosto ad un più specifico e più proprio ed originario spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di
"separazione" consensuale (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del c.d. divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni della convivenza materiale e morale), e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto
l'assenza di un prezzo corrisposto), svela una sua "tipicità", la quale poi, volta a volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità" ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali” (ex plurimis Cass. 5741/2004; Cass. 5473/2006).
Orbene:
1) Nel caso di specie, è in atti lo stato passivo esecutivo a seguito di insinuazione tempestive relativo al soggetto fallito di importo complessivo pari a Parte_1
€ 940.433,20 di cui: € 679.976,6 in privilegio ed € 260.456,6 in chirografo (doc. 9 di parte ricorrente); nonché stato passivo esecutivo, a seguito di insinuazione tempestive, relativo al soggetto fallito di importo complessivo pari € 67.125,06 di cui: 56.457,98 in Parte_1 privilegio ed € 260.456,6 in chirografo (doc. 10 di parte ricorrente). Tali crediti ammontano alla complessiva somma di € 1.007.558,26-, ancorché ancora pendente il termine dell'anno per la presentazione di istanze tardive.
Dunque, premesso in ogni caso che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, proprio per soddisfare la specifica funzione dell'azione revocatoria, la quale non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e, quindi, anche a quelli meramente eventuali, come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in plurime occasioni (Cass. 2400/1990; Cass. 1388/1981, Cass. SS.UU. 9440/2004, Cass. 1893/2012), e premesso, altresì, che, sempre per giurisprudenza consolidata, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario (ex multis, Cass. 1050/1996, Cass. 8013/1996 e Cass.
10824/2019), debbono ritenersi dimostrati sia l'esistenza dei crediti sia l'anteriorità degli stessi soprattutto con riferimento a quelli più consistenti vantati dall'Agenzia delle Entrate – risalenti al
2011 e al 2010 (docc. 12 e 13 di parte ricorrente) - rispetto all'atto dispositivo – risalente, invece, al settembre 2023 in adempimento ad accordi raggiunti nell'ambito della separazione personale nel procedimento radicato avanti al Tribunale di Pistoia nel settembre 2020 e definito nell'aprile 2021
(docc. 4, 6 e7 di parte ricorrente) -.
2) Nel caso di specie sussiste, altresì, l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto di cessione da parte del sig. in favore della sig.ra della quota di ½ Parte_1 Controparte_2 della proprietà indivisa dell'immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Montecatini Terme (PT),
Via TO RR n. 5, il quale ha determinato la fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente così sottraendolo alla generica garanzia dei creditori.
3) Con riferimento al presupposto dell'eventus damni, va anzitutto rammentato che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); quindi, affinché possa ritenersi sussistente detto requisito, non è necessario che il creditore fornisca la prova che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causa maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo (cfr. Cass. 16896/2007).
Nel caso di specie, il sig. con l'atto di disposizione in questione, ha sottratto alla garanzia Pt_1 generica del creditore l'unico bene immobile esistente nel suo patrimonio (doc. 11 di parte ricorrente), rendendo, così, sicuramente maggiormente incerta e difficoltosa la realizzazione del credito. Dunque, non può negarsi che vi sia stata una rilevante modifica della composizione qualitativa del patrimonio del debitore.
4) Quanto alla scientia damni, basti osservare come, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come è nel caso di specie per le ragioni sopra esposte, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. Cass.
7262/2000; Cass. 1896/2012). Nel caso di specie, inoltre, non può esservi alcun dubbio che il sig. proprio nella sua qualità di socio accomandatario della Pt_1 Parte_1 fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando al creditore.
[...]
5) Infine, trattandosi, poi, di atto a titolo gratuito (cf. Cass. 10052/2009; Cass. 2530/2015; Cass.
26223/2014; Cass. 4011/2013), non è necessario, ai sensi dell'art. 2901 c.c. il c.d. consilium fraudis al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. Civ., 5072/2009: “L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso”).
Sul punto, il Tribunale rammenta che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale”, il quale sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio/compensativa" più ampia e complessiva, di tutta la serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 5741/2004; Cass. 5473/2006).
È stato, altresì, precisato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento immobiliare sottopone alla cognizione del giudice anche il contenuto obbligatorio degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi (cfr. Cass. 11914/2008).
Ai fini dell'azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un'attribuzione a titolo gratuito (cfr.
Cass. 15603/2005).
Tuttavia, l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (Cass. 13087/2015).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorra proprio tale ultima ipotesi: emerge dalla lettura del ricorso per separazione personale consensuale e pedissequo decreto di omologa che i coniugi, quanto ai rapporti economici tra loro, hanno concordato che il sig. avrebbe versato Parte_1 alla moglie l'assegno mensile di € 250,00-, a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Contestualmente, il sig. si è impegnato a cedere e trasferire “senza un corrispettivo in Pt_1 denaro, ma senza spirito di liberalità” la propria quota di proprietà sull'unità immobiliare di cui trattasi trovando ciò la propria causa nella asserita regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi al momento della loro separazione.
Il complesso assetto dei rapporti come sopra riportato consente allora di ritenere la gratuità dell'atto di trasferimento della quota di proprietà del bene, stante la previsione dell'assegno mensile di mantenimento previsto in favore della sig.ra peraltro congruo, nonché l'espressa CP_2 indicazione della natura della detta cessione (per l'appunto gratuita).
In conclusione, ritenuti sussistenti i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la domanda della Curatela deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata la inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione del 04/09/2023, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n. Per_1
234.395, rac. n. 62.169, trascritto il 05/09/2023, con il quale il sig. a titolo gratuito Parte_1 ed in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale, ha ceduto alla moglie, sig.ra (già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà Controparte_2 indivisa dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5, rappresentata al
Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1
e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226
(duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq. 41
(quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dei resistenti in solido tra loro. Esse vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, secondo il valore della causa (€ 1.007.558,26 così determinato anche ai fini fiscali, in applicazione del principio di diritto secondo cui nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore, Cass. 5402/2004), Tabella n.
2, parametri minimi per la fase studio, di trattazione e decisionale – considerata la natura della causa, la contumacia dei resistenti e la pronuncia di sentenza nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. - ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta;
le spese di lite così determinate vengono liquidate in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione della
Liquidazione giudiziale al patrocinio a spese dello Stato giusto provvedimento del Giudice delegato del 23/05/2025 ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (doc. 2 di parte ricorrente).
Sul punto trova applicazione il principio di diritto in virtù del quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass.
22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara ex art. 2901 c.c. la inefficacia nei confronti della Liquidazione Giudiziale Parte_1 dell'atto di cessione del 04/09/2023, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n.
[...] Per_1
234.395, rac. n. 62.169, trascritto il 05/09/2023, con il quale ha ceduto a Parte_1 CP_2 la quota di 1/2 della proprietà indivisa dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via
[...] TO RR n. 5, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226 (duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq. 41 (quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla necessaria annotazione e/o trascrizione;
condanna
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Controparte_2 dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 liquidate in € 10.180,00 per compensi professionali, oltre il
15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN IN
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IN, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Stefano Franchini;
- per parte resistente: nessuno;
E' altresì presente la dott.ssa . CP_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in ricorso e da note difensive conclusionali autorizzate depositate il 18/11/2025. La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. N. 1222/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1222/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. e Parte_1
p.iva ), in persona del curatore dott. rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Stefano Franchini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buggiano, Corso Indipendenza n. 52 e al suo indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
- parte ricorrente - contro
C.F. ), nessuno;
Parte_1 C.F._1
C.F. , nessuno;
Controparte_2 C.F._2
- parte resistente contumace –
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in ricorso e da note depositate in data 18/11/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione:
- revocare e dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 c.c., in quanto manifestamente pregiudizievole alle ragioni creditorie della massa dei creditori rappresentati dalla liquidazione giudiziale esponente, l'atto di cessione del 04.09.23, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n. Per_1
234.395, rac. n. 62.169, trascritto il 05.09.23, con il quale il Sig. , a titolo gratuito Parte_1 ed in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale, cedeva alla moglie, Sig.ra
(già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa Controparte_2 dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5, rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226
(duecentoventisei), rendita catastale Euro 1.523,55; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq.
41 (quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale Euro 218,10;
1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa.
- per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pistoia - Territorio, Servizio e
Pubblicità Immobiliare, di annotare l'intervenuta declaratoria di inefficacia nei confronti della liquidazione giudiziale esponente;
con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a rimborso forfettario 15%, I.VA. e C.P.A. come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10/06/2025, la Liquidazione Giudiziale Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale affinché, accertati i presupposti di cui all'art. 2901
[...]
c.c. ed in quanto manifestamente pregiudizievole alle ragioni creditorie della massa dei creditori rappresentati dalla liquidazione giudiziale ricorrente, venisse dichiarata, in suo favore, l'inefficacia dell'atto di cessione del 04/09/2023, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n. 234.395, rac. n. Per_1
62.169, trascritto il 05/09/2023, con il quale il sig. a titolo gratuito ed in Parte_1 esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale, cedeva alla moglie, sig.ra
(già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa Controparte_2 dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5, rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226
(duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq. 41
(quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- che con sentenza n. 75/24 del 11/09/2024, il Tribunale di Pistoia dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di nonché nei confronti del socio Parte_1 accomandatario e dunque illimitatamente responsabile, sig. Parte_1
- che dalle ricerche svolte dalla curatela è emerso che il socio illimitatamente responsabile, sig.
era proprietario, già dall'anno 1981, della quota di ½ della proprietà indivisa Parte_1 dell'immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5 (in Catasto Via Queirolo), rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226 (duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc
1, categoria C/6, classe 4, mq. 41 (quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa;
- che da ulteriori verifiche svolte è emerso che il sig. con atto del 04/09/2023 ai Parte_1 rogiti del notaio di Pistoia, ivi trascritto il successivo 05/09/2023, cedeva alla moglie, sig.ra Per_1
(già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa Controparte_2 della sopra descritta abitazione, da sempre adibita a casa familiare (anche del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente), e tanto a titolo gratuito ma in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale, introdotta con ricorso congiunto dei coniugi del 10/09/2020 ed omologata dal Tribunale di Pistoia con decreto n. 1608/21 del 30/04/2021 a definizione del procedimento R.G. n. 2341/20;
- che la grave situazione debitoria, sia della società sottoposta a liquidazione giudiziale del quale il sig. era socio accomandatario illimitatamente responsabile, sia dello stesso sig. Pt_1 Pt_1
a titolo personale, come accertata da entrambi gli stati passivi dichiarati esecutivi per complessivi €
€ 1.007.558,26 (senza considerare le eventuali domande di insinuazione tardive), ha origine di gran lunga più remota rispetto non solo all'atto di cessione della quota dell'abitazione (settembre 2023), ma anche alla introduzione del procedimento di separazione (settembre 2020) ed alla sua definizione (aprile 2021); difatti, l'esposizione della società verso il creditore principale Agenzia delle Entrate Riscossione per omesso versamento di imposte, tributi, contributi, etc., risale all'anno
2011 mentre il debito nei confronti della medesima Agenzia maturato dal sig. Pt_1 personalmente, risale addirittura all'anno 2010;
- che la cessione da parte del sig. dell'unico bene immobile di sua proprietà in favore Pt_1 della moglie, avvenuta in un periodo di già acclarata crisi della propria società e nella piena consapevolezza di ciò anche da parte della sig.ra dal momento che pur senza rivestire alcun CP_2 ruolo formale nella azienda, la stessa risulta avervi di fatto lavorato per circa trent'anni anche dopo la separazione, è stata in realtà preordinata al fine di svilire ogni possibile tentativo di recupero coattivo nei suoi confronti. E ciò, a maggior ragione considerato che la stessa procedura di separazione – nell'ambito della quale è stato previsto altresì un contributo al mantenimento della moglie di € 250,00 mensili -sarebbe stata promossa al solo ed unico fine di giustificare il trasferimento di proprietà della quota del sig. dal momento che costui né dopo la Pt_1 separazione né dopo il divorzio ha mai formalmente mutato la propria residenza ed il proprio stato di famiglia, sempre rimasti in uno a quelli della moglie e del figlio.
Tanto premesso e considerato, allegata nel caso di specie la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sia in riferimento ed al momento della introduzione della procedura di separazione personale sia in riferimento al momento dell'atto pubblico con il quale si è concretizzato il trasferimento immobiliare, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, i sig.ri e non si sono costituiti in giudizio, di talché ne va dichiarata la Parte_1 Controparte_2 contumacia.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda di parte ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del credito e viene esperita dal creditore al fine di sentire dichiarata l'inefficacia nei propri confronti di atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle proprie ragioni (cfr. Cass. 5455/2003;
Cass. 13972/2007; Cass. 7127/2001; Cass. 791/2000).
Come è noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2)
l'eventus damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni) ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Inoltre, ai fini che interessano il caso di specie, il Tribunale rileva che è certamente ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione della parte e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c. (Cass. 1144/2015;
Cass. 21358/2020; Cass. ord. 7178/2022). In tali ipotesi, come in quella di specie, la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione viene attuata mediante due atti diversi: 1) l'accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori, quanto al trasferimento della proprietà dell'immobile e 2) il rogito notarile di cessione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.
In tale contesto, dunque, non pare potersi considerare il rogito notarile di trasferimento mero adempimento di un debito un vero e proprio contratto, con la precisazione che, se tale poteva essere certamente la sua funzione, altrettanto certamente non lo è la sua struttura, che concretizza un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti degli impegni precedentemente presi.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la fattispecie in commento assumerebbe piuttosto i lineamenti del contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (Cass. 9500/1987): contratto definitivo che - nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti e ne riproduce il contenuto - sottopone alla cognizione del giudice l'intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente impugnare anche la fase preliminare. Vero è che gli accordi di separazione potrebbero avere un contenuto più ampio ed articolato di quello tradottosi nel trasferimento immobiliare. Ma, in tal caso, è onere dei controinteressati eccepire e dedurre in giudizio gli aspetti e i presupposti in ipotesi mancanti, sì da fornire al giudice il quadro complessivo dei rapporti intercorsi fra le parti, al fine di escludere, in ipotesi, che ricorrano i presupposti per la revoca del singolo atto di trasferimento. In mancanza, la domanda di revoca di quest'ultimo si estende all'accordo che vi ha dato causa.
I principi di cui sopra trovano conferma in una giurisprudenza ormai consolidata (Cass.
11914/2008). Si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 67 e 69, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. 8516/2006. Nello stesso senso, fra le altre, Cass. 15603/2005. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. 5741/2004).
Del resto, è pure a dirsi che da tempo la giurisprudenza e la dottrina più attente riconoscono “la praticabilità, in sede di accordi di separazione consensuale, di attribuzioni patrimoniali dall'un coniuge all'altro concernenti beni mobili o immobili, non necessariamente legate alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", le quali
- tanto più per quanto può qui interessare ai fini della loro eventuale assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono piuttosto ad un più specifico e più proprio ed originario spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di
"separazione" consensuale (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del c.d. divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni della convivenza materiale e morale), e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto
l'assenza di un prezzo corrisposto), svela una sua "tipicità", la quale poi, volta a volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità" ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali” (ex plurimis Cass. 5741/2004; Cass. 5473/2006).
Orbene:
1) Nel caso di specie, è in atti lo stato passivo esecutivo a seguito di insinuazione tempestive relativo al soggetto fallito di importo complessivo pari a Parte_1
€ 940.433,20 di cui: € 679.976,6 in privilegio ed € 260.456,6 in chirografo (doc. 9 di parte ricorrente); nonché stato passivo esecutivo, a seguito di insinuazione tempestive, relativo al soggetto fallito di importo complessivo pari € 67.125,06 di cui: 56.457,98 in Parte_1 privilegio ed € 260.456,6 in chirografo (doc. 10 di parte ricorrente). Tali crediti ammontano alla complessiva somma di € 1.007.558,26-, ancorché ancora pendente il termine dell'anno per la presentazione di istanze tardive.
Dunque, premesso in ogni caso che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, proprio per soddisfare la specifica funzione dell'azione revocatoria, la quale non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e, quindi, anche a quelli meramente eventuali, come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in plurime occasioni (Cass. 2400/1990; Cass. 1388/1981, Cass. SS.UU. 9440/2004, Cass. 1893/2012), e premesso, altresì, che, sempre per giurisprudenza consolidata, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario (ex multis, Cass. 1050/1996, Cass. 8013/1996 e Cass.
10824/2019), debbono ritenersi dimostrati sia l'esistenza dei crediti sia l'anteriorità degli stessi soprattutto con riferimento a quelli più consistenti vantati dall'Agenzia delle Entrate – risalenti al
2011 e al 2010 (docc. 12 e 13 di parte ricorrente) - rispetto all'atto dispositivo – risalente, invece, al settembre 2023 in adempimento ad accordi raggiunti nell'ambito della separazione personale nel procedimento radicato avanti al Tribunale di Pistoia nel settembre 2020 e definito nell'aprile 2021
(docc. 4, 6 e7 di parte ricorrente) -.
2) Nel caso di specie sussiste, altresì, l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto di cessione da parte del sig. in favore della sig.ra della quota di ½ Parte_1 Controparte_2 della proprietà indivisa dell'immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Montecatini Terme (PT),
Via TO RR n. 5, il quale ha determinato la fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente così sottraendolo alla generica garanzia dei creditori.
3) Con riferimento al presupposto dell'eventus damni, va anzitutto rammentato che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); quindi, affinché possa ritenersi sussistente detto requisito, non è necessario che il creditore fornisca la prova che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causa maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo (cfr. Cass. 16896/2007).
Nel caso di specie, il sig. con l'atto di disposizione in questione, ha sottratto alla garanzia Pt_1 generica del creditore l'unico bene immobile esistente nel suo patrimonio (doc. 11 di parte ricorrente), rendendo, così, sicuramente maggiormente incerta e difficoltosa la realizzazione del credito. Dunque, non può negarsi che vi sia stata una rilevante modifica della composizione qualitativa del patrimonio del debitore.
4) Quanto alla scientia damni, basti osservare come, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come è nel caso di specie per le ragioni sopra esposte, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. Cass.
7262/2000; Cass. 1896/2012). Nel caso di specie, inoltre, non può esservi alcun dubbio che il sig. proprio nella sua qualità di socio accomandatario della Pt_1 Parte_1 fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando al creditore.
[...]
5) Infine, trattandosi, poi, di atto a titolo gratuito (cf. Cass. 10052/2009; Cass. 2530/2015; Cass.
26223/2014; Cass. 4011/2013), non è necessario, ai sensi dell'art. 2901 c.c. il c.d. consilium fraudis al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. Civ., 5072/2009: “L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso”).
Sul punto, il Tribunale rammenta che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale”, il quale sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio/compensativa" più ampia e complessiva, di tutta la serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 5741/2004; Cass. 5473/2006).
È stato, altresì, precisato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento immobiliare sottopone alla cognizione del giudice anche il contenuto obbligatorio degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi (cfr. Cass. 11914/2008).
Ai fini dell'azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un'attribuzione a titolo gratuito (cfr.
Cass. 15603/2005).
Tuttavia, l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (Cass. 13087/2015).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorra proprio tale ultima ipotesi: emerge dalla lettura del ricorso per separazione personale consensuale e pedissequo decreto di omologa che i coniugi, quanto ai rapporti economici tra loro, hanno concordato che il sig. avrebbe versato Parte_1 alla moglie l'assegno mensile di € 250,00-, a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Contestualmente, il sig. si è impegnato a cedere e trasferire “senza un corrispettivo in Pt_1 denaro, ma senza spirito di liberalità” la propria quota di proprietà sull'unità immobiliare di cui trattasi trovando ciò la propria causa nella asserita regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi al momento della loro separazione.
Il complesso assetto dei rapporti come sopra riportato consente allora di ritenere la gratuità dell'atto di trasferimento della quota di proprietà del bene, stante la previsione dell'assegno mensile di mantenimento previsto in favore della sig.ra peraltro congruo, nonché l'espressa CP_2 indicazione della natura della detta cessione (per l'appunto gratuita).
In conclusione, ritenuti sussistenti i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la domanda della Curatela deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata la inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione del 04/09/2023, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n. Per_1
234.395, rac. n. 62.169, trascritto il 05/09/2023, con il quale il sig. a titolo gratuito Parte_1 ed in esecuzione degli accordi stipulati in sede di separazione personale, ha ceduto alla moglie, sig.ra (già titolare della residua quota), la propria quota di 1/2 della proprietà Controparte_2 indivisa dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via TO RR n. 5, rappresentata al
Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1
e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226
(duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq. 41
(quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dei resistenti in solido tra loro. Esse vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, secondo il valore della causa (€ 1.007.558,26 così determinato anche ai fini fiscali, in applicazione del principio di diritto secondo cui nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore, Cass. 5402/2004), Tabella n.
2, parametri minimi per la fase studio, di trattazione e decisionale – considerata la natura della causa, la contumacia dei resistenti e la pronuncia di sentenza nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. - ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta;
le spese di lite così determinate vengono liquidate in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione della
Liquidazione giudiziale al patrocinio a spese dello Stato giusto provvedimento del Giudice delegato del 23/05/2025 ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (doc. 2 di parte ricorrente).
Sul punto trova applicazione il principio di diritto in virtù del quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass.
22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara ex art. 2901 c.c. la inefficacia nei confronti della Liquidazione Giudiziale Parte_1 dell'atto di cessione del 04/09/2023, ai rogiti del notaio di Pistoia, rep. n.
[...] Per_1
234.395, rac. n. 62.169, trascritto il 05/09/2023, con il quale ha ceduto a Parte_1 CP_2 la quota di 1/2 della proprietà indivisa dell'abitazione sita in Montecatini Terme (PT), Via
[...] TO RR n. 5, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme in foglio di mappa 11 dai mappali: 264 sub 1 e 694 graffati, Zc 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, superficie catastale totale mq. 226 (duecentoventisei), rendita catastale € 1.523,55-; e 264 sub 4, Zc 1, categoria C/6, classe 4, mq. 41 (quarantuno), superficie catastale totale mq. 48 (quarantotto), rendita catastale € 218,10-; 1155, bene comune non censibile attraverso il quale avviene il passaggio per accedere all'autorimessa; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla necessaria annotazione e/o trascrizione;
condanna
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Controparte_2 dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 liquidate in € 10.180,00 per compensi professionali, oltre il
15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN IN