Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2023, n. 50314
CASS
Sentenza 27 settembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva, nel caso in cui i costi documentati, consapevolmente sostenuti dal cessionario, siano espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa, posto che comportano la cessazione del requisito indefettibile dell'inerenza tra costi ed attività imprenditoriale.

Commentario1

  • 1Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2023, n. 50314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50314
Data del deposito : 27 settembre 2023

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